COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA
Adozione di misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89, sui torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno. Deliberazione n. 21/2001 - Seduta del 26 aprile 2001
Il Comitato Istituzionale visto:
- la Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive
modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a "Valore,
finalita' e contenuti del piano di Bacino";
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorita' di
Bacino del fiume Po";
- il DPCM 24 luglio 1998, recante "Approvazione del Piano stralcio
delle Fasce fluviali";
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali";
- in particolare, l'art. 20 del suddetto decreto legislativo, recante
"Compiti di programmazione" dell'Ente Provincia;
richiamate:
- la propria deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui
questo Comitato ha adottato il "Piano stralcio delle Fasce fluviali";
- la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo
Comitato ha adottato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico";
premesso che:
- il territorio del Bacino del fiume Po costituisce un bacino
idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 14 della Legge 18 maggio 1989, n. 183;
- con DPCM 10 agosto 1989 e' stata costituita l'Autorita' di Bacino
del fiume Po;
- l'art. 17 della citata Legge 18 maggio 1989, n. 183 - come
modificato dall'art. 12 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in
Legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6 ter, che i piani
di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono
costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3) dello
stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del
territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative
in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con DPCM 24 luglio 1998 e' stato approvato il "Piano stralcio delle
fasce fluviali" (di seguito brevemente definito PSFF), il quale ha
delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del
sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta
del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi
limitatamente ai tratti arginati;
- con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, il medesimo
Comitato ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della Legge 183/89, il
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (di seguito brevemente
denominato PAI);
- l'art. 20, comma 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali, approvato con DLgs 18 agosto 2000, n. 267, prevede
che la Provincia predispone e adotta il Piano territoriale di
coordinamento, che determina gli indirizzi generali di assetto del
territorio e in particolare indica le linee di intervento per la
sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in
genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- il successivo comma 6 del medesimo Testo unico dispone che gli Enti
e le Amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive
competenze, si conformino ai piani territoriali di coordinamento
delle Province;
considerato che:
- il PAI contiene, tra l'altro, modifiche ed integrazioni alle
disposizioni del PSFF destinate, in caso di incompatibilita', a
prevalere su queste ultime;
- alla presente data e' in corso di elaborazione il Piano
territoriale di coordinamento predisposto dalla Provincia di Parma,
il quale, tra l'altro, delimita le fasce fluviali dei Torrenti Parma,
Baganza, Taro e Ceno per i tratti non delimitati nel PAI;
- nella attesa dell'approvazione del Piano territoriale di
coordinamento della Provincia di Parma, sussiste la necessita' di
applicare alle fasce fluviali di cui al punto precedente le misure di
salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89, allo
scopo di garantire una sostanziale omogeneita' rispetto ai territori
gia' coperti dalla pianificazione di bacino per quanto concerne sia
la disciplina dell'uso del suolo che il governo delle aree
perifluviali;
acquisiti:
- gli elaborati cartografici contenenti l'individuazione delle fasce
di pertinenza fluviale dei Torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno
relativamente ai tratti non coperti dai Piani dell'Autorita' di
Bacino;
- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico, con
riferimento all'oggetto della presente deliberazione, nella seduta
del 19 aprile 2001;
ritenuto di accogliere il parere espresso dal Comitato tecnico e
pertanto di farlo proprio per quanto sopra visto, richiamato,
premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato istituzionale;
delibera:
Art. 1
Fino all'approvazione del Piano territoriale di coordinamento della
Provincia di Parma e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si
applicano ai tratti, non delimitati dal PAI, dei Torrenti Parma,
Baganza, Taro e Ceno di cui agli elaborati cartografici allegati alla
presente deliberazione, della quale sono parte integrante e
costitutiva, le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17,
comma 6 bis della Legge 183/89 con il contenuto di cui alle
prescrizioni dei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI:
art. 1, comma 6; art. 29, comma 2, lettere a) e b); art. 30, comma 2;
art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1, 2, 3,
4, 5, 6; art. 41.
Art. 2
Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui all'art. 17,
comma 6 bis della Legge 183/89, dalla data di adozione della presente
deliberazione le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono
rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad
attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con
le prescrizioni di cui all'articolo precedente.
Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia
stata previamente presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi
dell'art. 4, comma 7 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in
Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni,
sempre che i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente
alla data di comunicazione di cui al primo comma e purche' gli stessi
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
In ogni caso, al titolare della concessione dovra' essere
tempestivamente notificata la condizione di pericolosita' rilevata.
Art. 3
Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei Comuni
interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, e' pubblicata,
entro trenta giorni dal suo ricevimento, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Art. 4
La Regione provvedera', entro trenta giorni decorrenti dal
ricevimento della presente deliberazione, alla trasmissione di copia
della stessa ai Sindaci dei Comuni interessati i quali a loro volta
sono tenuti a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio
comunale mediante affissione degli stessi all'Albo pretorio per
quindici giorni consecutivi.
Dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo pretorio entrano
in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia di cui
all'art. 1.
I Sindaci dei Comuni interessati sono altresi' tenuti a trasmettere
alla Regione la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.
IL PRESIDENTE
Valerio Calzolaio
Allegato alla deliberazione n. 21/2001 del 26 aprile 2001
Elenco dei Comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia
di cui alla deliberazione n. 21/2001 del 26 aprile 2001:
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Calestano,
Compiano, Corniglio, Felino, Fornovo Taro, Langhirano, Lesignano de'
Bagni, Medesano, Parma, Sala Baganza, Solignano, Terenzo, Tizzano,
Traversetolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi.