REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2001, n. 1150

L.R. 43/97. Integrazione dei criteri attuativi, allargamento degli interventi finanziabili sul programma regionale per il 2000 e proroga dei termini di rendicontazione del contributo in conto interesse

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DL 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla             
Legge 9 marzo 2001, n. 49, recante "Disposizioni urgenti per la                 
distruzione del materiale specifico a rischio di encefalopatie                  
spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche'            
per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso                
rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante            
dall'encefalopatia spongiforme bovina" ed in particolare gli articoli           
7 bis e 7 ter;                                                                  
- la L.R. n. 26 del 6 luglio 1974, concernente "Provvidenze per lo              
sviluppo della proprieta' coltivatrice diretta, singola e                       
cooperativa" e le successive modificazioni;                                     
- la L.R. n. 43 del 12 dicembre 1997 "Interventi a favore di forme              
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R.             
14 aprile 1995, n. 37";                                                         
- la propria deliberazione n. 921 dell'8 giugno 1999 con la quale               
sono stati approvati i criteri attuativi dei programmi regionali di             
cui alla citata L.R. 43/97;                                                     
- la propria deliberazione n. 1883 del 31 ottobre 2000 con la quale             
sono stati modificati i criteri attuativi adottati con deliberazione            
della Giunta regionale 921/00 ed e' stato adottato il programma                 
regionale annuale della L.R. 43/97 per il 2000;                                 
- la propria deliberazione n. 2690 del 29 dicembre 2000 con la quale            
l'attivita' regionale e' stata adeguata, relativamente ai regimi di             
aiuto previsti dalla normativa regionale vigente, agli orientamenti             
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;                         
preso atto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel             
settore agricolo pubblicati nella Gazzetta Ufficiale C 28/2 dell'1              
febbraio 2000 e successive rettifiche pubblicate nella Gazzetta                 
Ufficiale C 232/17 del 12 agosto 2000;                                          
considerato che:                                                                
- la Commissione Europea con lettera n. SG (98) D 9015 ha tra l'altro           
valutato positivamente gli aiuti, per l'acquisto di terreni a scopo             
di arrotondamento o miglioramento logistico dell'azienda, indicati al           
punto 4.2.1 dei criteri attuativi della L.R. 43/97 approvati con la             
richiamata deliberazione 921/99;                                                
- gli aiuti per l'acquisto terreni rientrano tra quelli ammissibili             
dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore                
agricolo;                                                                       
- a seguito delle modificazioni apportate, con  la deliberazione                
1883/00, ai criteri attuativi della L.R. 43/97 approvati con                    
deliberazione 921/99, tali aiuti erano stati esclusi da quelli                  
concedibili in attesa dell'adeguamento della normativa regionale agli           
orientamenti comunitari per gli aiuti di stato;                                 
- tale adeguamento e' stato effettuato con la richiamata                        
deliberazione n. 2690 del 29 dicembre 2000;                                     
considerato inoltre che:                                                        
- il Piano Regionale di Sviluppo Rurale (di seguito per brevita'                
indicato come PRSR), adottato dalla Regione Emilia-Romagna in                   
attuazione del Reg. (CE) 1257/99 ed approvato nella seduta del                  
Comitato STAR del 27 giugno 2000, e' stato oggetto della Decisione              
della Commissione Europea del 20 luglio 2000 C (2000) 2153 che lo ha            
approvato nella stesura trasmessa dalla Regione in data 3 luglio                
2000;                                                                           
- tra gli interventi previsti dal PRSR e' compresa la Misura 1.a                
"Investimenti nelle aziende agricole";                                          
- nella richiamata Misura 1.a del PRSR, la Regione, tra l'altro, si             
e' riservata di attivare, come aiuto di Stato con fondi propri, un              
regime di aiuto in conto interesse e/o garanzie che in applicazione             
della L.R. 43/97 puo' finanziare, nei limiti del contributo massimo             
ammissibile e del massimale di intervento definiti per la Misura 1.a,           
piani di investimento aziendale e interaziendale conformi alla misura           
stessa e alle norme applicative del successivo Programma Operativo;             
- il regime di aiuto di cui alla L.R. 43/97 puo' essere applicato sia           
in forma alternativa che in forma complementare alla Misura 1.a,                
riducendo, in quest'ultimo caso, l'importo concesso sulla predetta              
Misura in modo da rispettare complessivamente i limiti previsti                 
dall'art. 7 del Reg. (CE) 1257/99;                                              
preso atto, inoltre, delle richieste - avanzate dagli Organismi di              
garanzia, anche attraverso le organizzazioni professionali agricole             
regionali - per un allargamento degli interventi ammissibili ai                 
prestiti agevolati a medio termine sul programma approvato con                  
deliberazione 1883/00 per l'anno 2000;                                          
considerato che il quadro normativo di riferimento sopra richiamato             
consente ora di attivare, attraverso gli Organismi di garanzia di cui           
alla L.R. 43/97, i sottoelencati interventi:                                    
- finanziamento, in forma alternativa o complementare, degli                    
investimenti compresi nei piani di investimento presentati sul                  
Programma Operativo della Misura 1.a;                                           
- acquisto di terreni a scopo di arrotondamento o miglioramento                 
logistico dell'azienda;                                                         
- taluni investimenti, tra quelli previsti dall'art. 7 ter della                
Legge 49/01, finalizzati a fronteggiare l'emergenza nel settore                 
zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);                 
ritenuto pertanto di dovere procedere alla integrazione dei criteri             
attuativi della L.R. 43/97 nonche' alla modificazione del programma             
di cui all'Allegato B della deliberazione 1883/00, al fine di                   
conferire, attraverso l'ampliamento degli aiuti concedibili, maggiore           
incisivita' all'azione svolta dagli Organismi di garanzia del settore           
agricolo;                                                                       
richiamato inoltre il punto 1.4 del programma di cui all'Allegato B             
della sopra citata delibera 1883/00 con il quale, tra l'altro,                  
relativamente alla concessione del contributo in conto interessi alle           
imprese associate, viene stabilito che:                                         
- gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione, entro il 30              
giugno 2001 l'utilizzazione delle somme loro assegnate;                         
- sulla base di tale rendicontazione e' disposto l'eventuale recupero           
delle somme non utilizzate entro il predetto termine ovvero la                  
compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione sul           
programma annuale successivo;                                                   
considerato che l'integrazione dei criteri attuativi di cui alla L.R.           
43/97 - ed il conseguente ampliamento delle tipologie di aiuto                  
concedibili gia' a valere sulle risorse finanziarie assegnate agli              
Organismi di garanzia con il programma dell'anno 2000 - avviene                 
immediatamente a ridosso del termine previsto dalla citata                      
deliberazione 1883/00, per la rendicontazione delle somme attribuite            
quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agevolati a           
medio termine;                                                                  
ritenuto pertanto di prorogare, sulla base di tali motivazioni, fino            
al 15 settembre 2001, il termine indicato al punto 1.4 della citata             
deliberazione 1883/00;                                                          
viste le proprie deliberazioni:                                                 
- n. 2541 in data 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della            
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
- n. 1657 in data 3 ottobre 2000 con la quale e' stata conferita alla           
dott.ssa Teresita Pergolotti la responsabilita' del Servizio Aiuti              
alle imprese;                                                                   
dato atto del parere favorevole espresso dalla Responsabile del                 
Servizio Aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita Pergolotti, e dal                
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito                   
rispettivamente alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della             
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 - sesto comma della L.R.           
19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione  n.2541 del 4              
luglio 1995;                                                                    
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le integrazioni indicate nell'Allegato A), parte                
integrante e sostanziale del presente atto, ai criteri attuativi                
della L.R. 43/97, concernente "Interventi a favore di forme                     
collettive di garanzia nel settore agricolo", approvati con                     
deliberazione n. 921 dell'8 giugno 1999 e gia' modificati con la                
deliberazione n. 1883 del 31 ottobre 2000;                                      
2) di stabilire che nelle tipologie dei prestiti ammessi a contributo           
attualizzato da parte degli Organismi di garanzia, in attuazione del            
programma regionale per il 2000 approvato con la citata deliberazione           
1883/00 siano compresi, con le modalita' dell'aiuto specificatamente            
determinate, anche quelli indicati nell'Allegato A) del punto 1)                
della presente deliberazione;                                                   
3) di approvare i nuovi criteri attuativi della L.R. 43/97 quali                
risultano nell'Allegato B) al presente atto, del quale e' parte                 
integrante e sostanziale, dando atto che essi sono la risultante dei            
criteri gia' definiti con le deliberazioni 921/99 e 1883/00 e delle             
modifiche e integrazioni approvate con il presente atto;                        
4) di prorogare, per i motivi indicati in premessa, al 15 settembre             
2001, il termine stabilito al punto 1.4 del programma approvato con             
la deliberazione n. 1883 del 31 ottobre 2000 per la presentazione, da           
parte degli Organismi di garanzia, della rendicontazione delle somme            
loro assegnate per la concessione del contributo in conto interessi             
alle imprese agricole per l'anno 2000;                                          
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed i                   
relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione.                       
ALLEGATO A)                                                                     
Integrazione dei criteri attuativi della L.R. 43/97 concernente                 
interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore                 
agricolo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 921/99 e              
1883/00                                                                         
A) Il punto 4.2.1 viene, dopo il primo capoverso, cosi' integrato: "I           
soci degli Organismi - che hanno presentato domande di contributo,              
all'Ente territoriale competente, con i piani di investimento                   
previsti dal Programma Operativo della Misura 1.a del Piano Regionale           
di Sviluppo Rurale - possono ricorrere al prestito bancario a medio             
termine, quale forma di aiuto alternativo o complementare all'aiuto             
della richiamata Misura 1.a, finalizzato rispettivamente                        
all'esecuzione: a) quale aiuto alternativo alla Misura 1.a: degli               
investimenti compresi nei piani di investimento presentati sul                  
Programma della Misura 1.a, risultati ammissibili a contributo e                
utilmente collocati nelle graduatorie approvate con atto formale                
dagli Enti territoriali, ma non finanziati o non finanziabili dagli             
stessi Enti per la insufficiente disponibilita' di risorse                      
finanziarie. b) quale aiuto complementare alla Misura 1.a: degli                
investimenti compresi nei piani di investimento presentati sul                  
Programma della Misura 1.a, risultati ammissibili a contributo e                
utilmente collocati nelle graduatorie approvate con atto formale                
dagli Enti territoriali, finanziati, o in corso di finanziamento,               
dagli Enti stessi nel limite del contributo massimo ammissibile dal             
PRSR. Il finanziamento integrativo potra' riguardare gli investimenti           
ammessi a contributo dagli Enti territoriali nei provvedimenti di               
concessione sulla Misura 1.a. L'intensita' massima dell'aiuto                   
complementare, concesso a norma della L.R. 43/97 - sia che questo               
rivesta la forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse                 
ovvero quello di concessione di garanzia, nonche' nell'ipotesi di               
cumulo delle due forme di intervento - in aggiunta a quello accordato           
dagli Enti territoriali sulla Misura 1.a del PRSR, non potra'                   
comunque essere superiore alla differenza tra  i limiti previsti                
dall'art. 7 del Reg. (CE) 1257/99 ed il limite concesso dagli Enti              
territoriali a valere sulla Misura 1.a del PRSR. In ogni caso,                  
l'importo concesso da parte dell'Ente territoriale sara' ridotto - in           
proporzione del beneficio gia' ottenuto dal socio sotto forma di                
garanzia e/o in conto interessi a valere sulla L.R. 43/97 - entro i             
richiamati limiti previsti dall'art. 7 del Reg. (CE) 1257/99. Allo              
scopo, gli Organismi di garanzia dovranno comunicare, entro l'1                 
agosto di ogni anno, agli Enti territoriali competenti (Province e              
Comunita' Montane), l'elenco dei beneficiari dei prestiti a medio               
termine concessi a titolo di aiuto complementare alla Misura 1.a                
sopra citata, con l'indicazione: - dell'importo concesso a prestito;            
- della durata dello stesso; - dell'aiuto concesso sotto forma di               
abbuono in conto interessi; - del valore della garanzia prestata; -             
dell'aiuto complessivamente concesso in termini di equivalente                  
sovvenzione quale abbuono e/o garanzia.".                                       
B) Dopo il punto 4.2.2 vengono aggiunti i seguenti: "4.2.3) I soci              
degli Organismi possono ricorrere al prestito bancario agevolato a              
medio termine, finalizzato all'acquisto di terreni a scopo di                   
arrotondamento o miglioramento logistico dell'azienda, con intensita'           
massima dell'aiuto non superiore al 40% della spesa ammessa. In ogni            
caso la quota di tasso di interesse, a carico del socio beneficiario,           
non potra' essere inferiore a quella determinata nel rispetto delle             
condizioni fissate dal Governo con il decreto di determinazione dei             
tassi di riferimento per le operazioni di credito agevolato in vigore           
al momento della stipula del prestito stesso. L'aiuto in questione              
non puo' essere cumulato, per gli stessi acquisti, con quello                   
concesso ai sensi della L.R. 26/74. L'investimento che gode                     
dell'aiuto sotto forma di prestito quinquennale puo' raggiungere al             
massimo, nell'arco del periodo 2000-2006, 250.000 Euro per le aziende           
singole e 500.000 Euro per le aziende associate (comprese le                    
cooperative). 4.2.4) I soci degli Organismi possono inoltre ricorrere           
al prestito bancario a medio termine finalizzato a fronteggiare                 
l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia                   
spongiforme bovina (BSE). Il finanziamento di tale intervento e'                
tuttavia subordinato all'adozione della circolare ministeriale di               
attuazione dei commi 5 e 6 dell'art. 7 ter del DL 11 gennaio 2001, n.           
1, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 marzo 2001, n. 49.              
L'intensita' massima dell'aiuto e' quella prevista per ciascuna                 
tipologia di intervento dai sopra richiamati commi della Legge 49/01.           
Nell'ipotesi che l'aiuto concesso dagli Organismi di garanzia                   
costituisca anticipazione di analoghi finanziamenti richiesti                   
sull'art. 7, commi 5 e 6 della Legge 49/01, questi ultimi saranno               
ridotti, in proporzione al beneficio gia' ottenuto dal socio sotto              
forma di garanzia e/o in conto interessi, entro i limiti previsti               
dalla Legge 49/01.".                                                            
C) Dopo il punto 4.5 viene inserito il seguente: "4.6) Vincoli I beni           
acquistati e le opere realizzate con il ricorso ai prestiti bancari             
agevolati a medio termine di cui alla L.R. 43/97 sono soggetti a                
vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e               
quinquennale per ogni altro bene, cosi' come disposto dall'art. 19              
della L.R. 15/97.".                                                             
ALLEGATO B)                                                                     
Criteri attuativi dei programmi regionali di cui alla L.R. 12                   
dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di                
garanzia nel settore agricolo"                                                  
Avvertenza                                                                      
Le modifiche apportate con la deliberazione n. 1883 del 31 ottobre              
2000 sono stampate in carattere corsivo, quelle apportate con il                
punto 1 della deliberazione n. 1150 del 19/6/2001 in carattere                  
grassetto.                                                                      
1) Finalita'                                                                    
Con la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 la Regione Emilia-Romagna                   
intende, tramite gli Organismi di garanzia, rendere piu' rapidi,                
incisivi e snelli i meccanismi di concessione degli aiuti di cui                
all'art. 1, punto 2, lettere a) e b) a favore delle imprese agricole            
associate.                                                                      
Per il perseguimento di queste finalita' la Regione puo' altresi'               
finanziare programmi di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria,            
messi in atto dagli stessi Organismi, aventi come scopo la diffusione           
dell'informazione e delle opportunita' cui i soci possono accedere e,           
infine, di allargare la base associativa.                                       
La Regione, tuttavia, garantisce, tramite gli altri strumenti                   
legislativi in vigore, l'accesso agli aiuti di cui all'art. 1, punto            
2, lettera b) anche agli agricoltori non associati agli Organismi,              
pur perseguendo l'obiettivo del progressivo allargamento della base             
associativa degli Organismi stessi.                                             
2) Requisiti dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia                  
Gli Organismi che intendono accedere ai programmi regionali annuali             
finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1, punto 2, lettere a) -             
b) - c) della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, devono obbligatoriamente:           
- avere sede operativa nel territorio regionale e possono avere una             
articolazione a livello provinciale, interprovinciale o regionale;              
- avere una base associativa costituita da imprenditori di cui                  
all'art. 2135 del Codice civile e formata da almeno 100 soci all'atto           
di attivazione del regime e 300 soci al terzo anno d'intervento,                
senza tener conto degli eventuali sostenitori.                                  
Lo statuto degli Organismi deve prevedere:                                      
- il principio della mutualita' e l'assenza di fini speculativi o               
economici;                                                                      
- che le garanzie e le agevolazioni creditizie vengano concesse senza           
tener conto dell'entita' della sottoscrizione dei singoli soci;                 
- che almeno i due terzi dei membri del massimo Organo deliberante              
siano costituiti da imprenditori soci o loro rappresentanti.                    
Gli Organismi, inoltre, devono assoggettarsi alle seguenti                      
prescrizioni:                                                                   
- tenere una contabilita' separata per ogni tipologia di aiuto con              
l'intervento della Regione e di eventuali altri Enti pubblici                   
finanziatori (credito a breve termine, garanzia fidejussoria, credito           
a medio termine);                                                               
- destinare le risorse regionali, ivi compresi gli utili maturati               
sulle somministrazioni avute, interamente alle finalita' previste dal           
relativo programma annuale, con divieto di utilizzo per spese di                
gestione o funzionamento degli Organismi;                                       
- osservare le direttive regionali in merito alle procedure,                    
destinazione delle risorse, priorita' CE contenute nel programma                
regionale annuale;                                                              
- impegnarsi a fornire alla Regione un consuntivo annuale di                    
attuazione del programma contenente l'elenco delle operazioni messe             
in atto, la loro entita', i beneficiari, i casi di sofferenza ed                
altre informazioni utili.                                                       
3) Contributi regionali destinati a creare o ampliare il Fondo rischi           
La partecipazione della Regione alla creazione o all'ampliamento del            
Fondo rischi, promosso dai singoli Organismi, avviene alle seguenti             
condizioni:                                                                     
- a favore di tutti gli Organismi costituiti a livello provinciale,             
interprovinciale o regionale, di I o II grado senza esclusioni;                 
- l'intervento regionale nella creazione o ampliamento del Fondo e'             
al massimo pari a quello disposto dagli Organismi con risorse                   
proprie, di Enti pubblici sostenitori e di privati e,                           
complessivamente, non puo' coprire piu' del 50% del valore totale;              
- l'intervento sull'ampliamento del Fondo degli Organismi di I grado            
avviene solo a fronte di dimostrazione di incremento del capitale               
sociale e del Fondo consortile e in proporzione all'aumento di                  
operativita' e per gli Organismi di II grado a fronte dell'incremento           
del capitale sociale degli Organismi di I grado aderenti ed in                  
proporzione all'aumento di operativita'.                                        
3.1) Condizioni che gli Organismi devono rispettare nel concedere               
garanzia                                                                        
La garanzia del Fondo puo' essere concessa dagli Organismi agli                 
imprenditori soci a fronte:                                                     
- di prestiti bancari a breve termine, a costo di mercato o assistiti           
dal concorso regionale nell'abbattimento parziale degli interessi,              
contratti dagli imprenditori soci per far fronte alla gestione                  
annuale delle aziende, alle condizioni di cui al successivo punto               
4.1);                                                                           
- di prestiti bancari a medio termine, a costo di mercato o assistiti           
dal concorso regionale nell'abbattimento parziale del costo, per le             
finalita' di cui al successivo punto 4.2) osservando le priorita',              
limitazioni ed esclusioni di cui ai successivi punti 4.3) - 4.4) -              
4.5).                                                                           
Gli imprenditori che beneficiano dell'intervento del Fondo per                  
garantire prestiti a breve termine debbono possedere i seguenti                 
requisiti:                                                                      
- essere in possesso di partita IVA;                                            
- essere iscritti al Registro delle imprese, sezione agricola;                  
- avere una situazione economica gestionale in equilibrio dedotta dal           
bilancio o dal conto economico di gestione aziendale;                           
- non avere procedure fallimentari in corso;                                    
- produrre per il mercato.                                                      
3.2) Valore della garanzia                                                      
Il calcolo del valore della garanzia viene a determinarsi sulla                 
differenza tra il tasso di mercato del prestito e il tasso di                   
interesse effettivamente scontato grazie alla garanzia, diminuita del           
premio eventualmente pagato dal beneficiario per la garanzia. Il                
valore cosi' calcolato e' computato (se del caso in termini di                  
equivalente sovvenzione lorda) ai fini del rispetto dei massimali               
d'intensita' applicabili a ciascuna categoria di aiuto.                         
3.3) Casi di sofferenza e logoramento del capitale concesso in                  
garanzia                                                                        
L'Organismo fidejussore, all'atto della prestazione della garanzia              
dovra' prevedere misure adeguate onde evitare o ridurre il rischio di           
perdite di capitale, in particolare:                                            
- richiedere all'Istituto bancario prestatore di essere informato               
delle condizioni patrimoniali della parte debitrice e dello                     
svolgimento dei suoi rapporti con lo stesso Istituto;                           
- risolvere il contratto di garanzia anche prima della scadenza                 
allorche' sia emersa la condizione di inadempienza contrattuale nei             
confronti dell'Istituto bancario.                                               
Qualora l'Istituto bancario ponesse in esecuzione la garanzia                   
prestata dal Fondo, l'Organismo fidejussore dovra':                             
- attivare immediatamente le procedure per il recupero delle somme              
pagate sugli importi garantiti tramite la forma piu' conveniente da             
scegliersi tra un concordato stragiudiziale con il debitore oppure              
l'esecuzione coattiva sui beni patrimoniali del debitore;                       
- richiedere l'avvio, in caso di insoddisfacente esito dei predetti             
interventi, della procedura fallimentare, di liquidazione o di altra            
procedura concorsuale a carico del socio inadempiente onde far valere           
le proprie ragioni di credito.                                                  
Il capitale fidejussorio logorato a seguito di inadempienze dei                 
beneficiari non puo' essere reintegrato con contributo regionale.               
4) Contributi regionali sul pagamento degli interessi su prestiti a             
breve termine (prestiti d'esercizio) e medio termine accesi dalle               
imprese associate                                                               
4.1) Contributi per abbattimento parziale degli interessi sui                   
prestiti a breve termine (prestito d'esercizio) e garanzie sui                  
medesimiLa Giunta regionale definisce annualmente con proprio atto,             
il programma regionale di intervento nel rispetto della Comunicazione           
UE agli Stati membri del 15 ottobre 1995 e della Decisione che la               
Commissione adottera' sul provvedimento nazionale di fissazione del             
livello del tasso minimo agevolato con la quale il metodo di calcolo            
dello svantaggio proposto dallo Stato membro viene ritenuto coerente            
con gli artt. 92 - 93 - 94 del Trattato.                                        
Il programma, in particolare, osserva i seguenti parametri:                     
- la durata del prestito e' per un massimo di 12 mesi;                          
- possono accedervi tutte gli imprenditori agricoli di cui all'art.             
2135 del Codice civile senza esclusioni di forma giuridica o comparto           
produttivo;                                                                     
- l'ammontare del prestito concedibile puo' al massimo corrispondere            
con le spese sostenibili per il compimento del ciclo colturale,                 
determinato anche con calcolo di tipo sintetico.                                
Il tasso massimo dell'aiuto regionale relativo ai prestiti a breve              
termine, sia che questo rivesta la forma di abbattimento parziale del           
tasso d'interesse ovvero quella di concessione di garanzia, nonche'             
nelle ipotesi di cumulo delle due forme di aiuto in questione, non              
potra' superare il tasso massimo fissato nel provvedimento nazionale            
menzionato al primo capoverso.                                                  
4.2) Contributi per abbattimento parziale degli interessi sui                   
prestiti a medio termine (massimo 5 anni)                                       
=19Le aziende che beneficiano dell'intervento del Fondo per prestiti a          
medio termine oltre ai requisiti di cui al precedente punto 3.1)                
debbono soddisfare le condizioni di ammissibilita' previste dal Piano           
Operativo Misura 1.a del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (di                 
seguito per brevita' indicato come PRSR).                                       
=194.2.1) I soci degli Organismi possono ricorrere al prestito bancario         
a medio termine - con intensita' dell'aiuto fino ad un massimo del              
50% della spesa ammissibile e differenziato, in base alle                       
caratteristiche territoriali, soggettive del beneficiario e alla                
natura dell'investimento, nelle percentuali previste nel Piano                  
Operativo Misura 1.a del PRSR finalizzato all'esecuzione degli                  
interventi ritenuti ammissibili, per ciascun settore, nel Programma             
Operativo Misura 1.a del PRSR.                                                  
=02I soci degli Organismi - che hanno presentato domande di contributo,         
all'Ente territoriale competente, con i piani di investimento                   
previsti dal Programma Operativo della Misura 1.a del Piano Regionale           
di Sviluppo Rurale - possono ricorrere al prestito bancario a medio             
termine, quale forma di aiuto alternativo o complementare all'aiuto             
della richiamata Misura 1.a, finalizzato rispettivamente                        
all'esecuzione:                                                                 
a) quale aiuto alternativo alla Misura 1.a: degli investimenti                  
compresi nei piani di investimento presentati sul Programma della               
Misura 1.a, risultati ammissibili a contributo e utilmente collocati            
nelle graduatorie approvate con atto formale dagli Enti territoriali,           
ma non finanziati o non finanziabili dagli stessi Enti per la                   
insufficiente disponibilita' di risorse finanziarie;                            
b) quale aiuto complementare alla Misura 1.a: degli investimenti                
compresi nei piani di investimento presentati sul Programma della               
Misura 1.a, risultati ammissibili a contributo e utilmente collocati            
nelle graduatorie approvate con atto formale dagli Enti territoriali,           
finanziati, o in corso di finanziamento, dagli Enti stessi nel limite           
del contributo massimo ammissibile dal PRSR. Il finanziamento                   
integrativo potra' riguardare gli investimenti ammessi a contributo             
dagli Enti territoriali nei provvedimenti di concessione sulla Misura           
1.a. L'intensita' massima dell'aiuto complementare, concesso a norma            
della L.R. 43/97 - sia che questo rivesta la forma di abbattimento              
parziale del tasso d'interesse ovvero quello di concessione di                  
garanzia, nonche' nell'ipotesi di cumulo delle due forme di                     
intervento - in aggiunta a quello accordato dagli Enti territoriali             
sulla Misura 1.a del PRSR, non potra' comunque essere superiore alla            
differenza tra i limiti previsti dall'art. 7 del Reg. (CE) 1257/99 ed           
il limite concesso dagli Enti territoriali a valere sulla Misura 1.a            
del PRSR. In ogni caso, l'importo concesso da parte dell'Ente                   
territoriale sara' ridotto - in proporzione del beneficio gia'                  
ottenuto dal socio sotto forma di garanzia e/o in conto interessi a             
valere sulla L.R. 43/97 - entro i richiamati limiti previsti                    
dall'art. 7 del Reg. (CE) 1257/99. Allo scopo, gli Organismi di                 
garanzia dovranno comunicare, entro l'1 agosto di ogni anno, agli               
Enti territoriali competenti (Province e Comunita' Montane), l'elenco           
dei beneficiari dei prestiti a medio termine concessi a titolo di               
aiuto complementare alla Misura 1.a sopra citata, con l'indicazione:            
- dell'importo concesso a prestito; - della durata dello stesso; -              
dell'aiuto concesso sotto forma di abbuono in conto interessi; - del            
valore della garanzia prestata; - dell'aiuto complessivamente                   
concesso in termini di equivalente sovvenzione quale abbuono e/o                
garanzia.                                                                       
=19I prestiti di cui sopra, in analogia a quanto previsto dal PRSR sui          
massimali d'investimento sovvenzionabile, devono osservare il                   
seguente limite: l'investimento puo' raggiungere al massimo,                    
nell'arco dei sette anni della programmazione finanziaria 2000-2006:            
- 500.000 Euro, per le aziende singole;                                         
- 1.500.000 Euro per le aziende associate (comprese le cooperative).            
4.2.2) Possono, infine, ricorrere al prestito bancario agevolato a              
medio termine, finalizzato alla ricostituzione del capitale di                  
conduzione non diversamente reintegrabile per effetto di perdite di             
prodotto a seguito di calamita' naturali riconosciute eccezionali,              
alle seguenti condizioni:                                                       
- l'azienda rientri in una delle aree appositamente delimitate a                
seguito di calamita' atmosferiche;                                              
- la perdita di prodotto dell'azienda richiedente non deve essere               
inferiore al 30% della media della produzione lorda vendibile                   
dell'azienda nel triennio precedente l'evento calamitoso ridotta al             
20% nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/268/CEE;                   
- l'aiuto sul prestito cumulato con eventuali altri aiuti di Stato              
non deve superare il 100% dei danni o perdite subiti.                           
=024.2.3) I soci degli Organismi possono ricorrere al prestito bancario         
agevolato a medio termine, finalizzato all'acquisto di terreni a                
scopo di arrotondamento o miglioramento logistico dell'azienda, con             
intensita' massima dell'aiuto non superiore al 40% della spesa                  
ammessa.                                                                        
=02In ogni caso la quota di tasso di interesse, a carico del socio              
beneficiario, non potra' essere inferiore a quella determinata nel              
rispetto delle condizioni fissate dal Governo con il decreto di                 
determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito            
agevolato in vigore al momento della stipula del prestito stesso.               
=02L'aiuto in questione non puo' essere cumulato, per gli stessi                
acquisti, con quello concesso ai sensi della L.R. 26/74.                        
L'investimento che gode dell'aiuto sotto forma di prestito                      
quinquennale puo' raggiungere al massimo, nell'arco del periodo                 
2000-2006, 250.000 Euro per le aziende singole e 500.000 Euro per le            
aziende associate (comprese le cooperative).                                    
=024.2.4) I soci degli Organismi possono inoltre ricorrere al prestito          
bancario a medio termine finalizzato a fronteggiare l'emergenza nel             
settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina                
(BSE). Il finanziamento di tale intervento e' tuttavia subordinato              
all'adozione della circolare ministeriale di attuazione dei commi 5 e           
6 dell'art. 7 ter del DL 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con                 
modificazioni, nella Legge 9 marzo 2001, n. 49.                                 
=02L'intensita' massima dell'aiuto e' quella prevista per ciascuna              
tipologia di intervento dai sopra richiamati commi della Legge 49/01.           
=02Nell'ipotesi che l'aiuto concesso dagli Organismi di garanzia                
costituisca anticipazione di analoghi finanziamenti richiesti                   
sull'art. 7, commi 5 e 6 della Legge 49/01, questi ultimi saranno               
ridotti, in proporzione al beneficio gia' ottenuto dal socio sotto              
forma di garanzia e/o in conto interessi, entro i limiti previsti               
dalla Legge 49/01.                                                              
4.3) Priorita'                                                                  
=19Gli aiuti sui prestiti a medio termine sono concessi seguendo le             
priorita' e i criteri di scelta stabiliti dalle Amministrazioni                 
provinciali all'interno dei Piani Operativi provinciali attuativi del           
Piano Operativo regionale Misura 1.a.                                           
4.4) Limitazioni                                                                
=19L'importo concedibile, per i prestiti a medio termine contemplati al         
punto 4.2.1), non puo' superare le spese o gli investimenti previsti.           
=19Sui prestiti si applicano tutte le esclusioni e limitazioni previste         
nell'ambito degli aiuti di Stato.                                               
=19Inoltre, sui prestiti concedibili per l'esecuzione degli                     
investimenti aziendali indicati al precedente punto 4.2.1), si                  
applicano, per ciascun settore della produzione agricola, le                    
limitazioni e le esclusioni specificatamente previste dal Piano                 
Operativo Misura 1.a del PRSR.                                                  
4.5) Esclusioni                                                                 
=19Oltre alle esclusioni specifiche previste per gli investimenti               
aziendali dal Piano Operativo Misura 1.a del PRSR, sono comunque                
escluse:                                                                        
- le aziende aventi attivita' escluse dal cofinanziamento comunitario           
e dagli aiuti di Stato;                                                         
- le aziende non iscritte al Registro imprese, sezione agricola,                
tenuto dalla CCIAA;                                                             
- le aziende in dissesto economico;                                             
- le aziende che producono prodotti senza sbocco di mercato.                    
4.6) Vincoli                                                                    
=02I beni acquistati e le opere realizzate con il ricorso ai prestiti           
bancari agevolati a medio termine di cui alla L.R. 43/97 sono                   
soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni               
immobili e quinquennale per ogni altro bene, cosi' come disposto                
dall'art. 19 della L.R. 15/97.                                                  
5) Contributi regionali per attivita' di assistenza e consulenza                
tecnico-finanziaria                                                             
La Regione puo' intervenire a cofinanziare un programma di iniziative           
di cui al comma 2, lettera c, dell'art. 1 della L.R. 12 dicembre                
1997, n. 43 e nella misura prevista all'art. 3, comma 4, alle                   
seguenti condizioni:                                                            
- sia proposto da almeno 3 Organismi di livello provinciale ed abbia            
base comune, oppure da Organismo su base interprovinciale o                     
regionale;                                                                      
- abbia contenuti avanzati e innovativi escludendo le iniziative ed i           
contenuti di tipo tradizionale, con l'obiettivo di crescita culturale           
e formativa dei soci;                                                           
- non preveda iniziative volte a divulgare e pubblicizzare                      
l'attivita' normale degli Organismi.                                            
6) Modalita' attuative comuni                                                   
6.1) Modalita' di concessione e liquidazione                                    
Le modalita' di concessione e liquidazione verranno stabilite in sede           
di adozione dei programmi regionali annuali.                                    
7) Convenzione                                                                  
I criteri contenuti nel presente atto per la disciplina degli                   
interventi regionali e dei rapporti con gli Organismi di garanzia               
saranno riportati in apposita convenzione che verra' sottoscritta dai           
rappresentanti degli Organismi e dal rappresentante della Regione.              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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