DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2001, n. 1150
L.R. 43/97. Integrazione dei criteri attuativi, allargamento degli interventi finanziabili sul programma regionale per il 2000 e proroga dei termini di rendicontazione del contributo in conto interesse
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DL 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 9 marzo 2001, n. 49, recante "Disposizioni urgenti per la
distruzione del materiale specifico a rischio di encefalopatie
spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche'
per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso
rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina" ed in particolare gli articoli
7 bis e 7 ter;
- la L.R. n. 26 del 6 luglio 1974, concernente "Provvidenze per lo
sviluppo della proprieta' coltivatrice diretta, singola e
cooperativa" e le successive modificazioni;
- la L.R. n. 43 del 12 dicembre 1997 "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R.
14 aprile 1995, n. 37";
- la propria deliberazione n. 921 dell'8 giugno 1999 con la quale
sono stati approvati i criteri attuativi dei programmi regionali di
cui alla citata L.R. 43/97;
- la propria deliberazione n. 1883 del 31 ottobre 2000 con la quale
sono stati modificati i criteri attuativi adottati con deliberazione
della Giunta regionale 921/00 ed e' stato adottato il programma
regionale annuale della L.R. 43/97 per il 2000;
- la propria deliberazione n. 2690 del 29 dicembre 2000 con la quale
l'attivita' regionale e' stata adeguata, relativamente ai regimi di
aiuto previsti dalla normativa regionale vigente, agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
preso atto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo pubblicati nella Gazzetta Ufficiale C 28/2 dell'1
febbraio 2000 e successive rettifiche pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale C 232/17 del 12 agosto 2000;
considerato che:
- la Commissione Europea con lettera n. SG (98) D 9015 ha tra l'altro
valutato positivamente gli aiuti, per l'acquisto di terreni a scopo
di arrotondamento o miglioramento logistico dell'azienda, indicati al
punto 4.2.1 dei criteri attuativi della L.R. 43/97 approvati con la
richiamata deliberazione 921/99;
- gli aiuti per l'acquisto terreni rientrano tra quelli ammissibili
dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo;
- a seguito delle modificazioni apportate, con la deliberazione
1883/00, ai criteri attuativi della L.R. 43/97 approvati con
deliberazione 921/99, tali aiuti erano stati esclusi da quelli
concedibili in attesa dell'adeguamento della normativa regionale agli
orientamenti comunitari per gli aiuti di stato;
- tale adeguamento e' stato effettuato con la richiamata
deliberazione n. 2690 del 29 dicembre 2000;
considerato inoltre che:
- il Piano Regionale di Sviluppo Rurale (di seguito per brevita'
indicato come PRSR), adottato dalla Regione Emilia-Romagna in
attuazione del Reg. (CE) 1257/99 ed approvato nella seduta del
Comitato STAR del 27 giugno 2000, e' stato oggetto della Decisione
della Commissione Europea del 20 luglio 2000 C (2000) 2153 che lo ha
approvato nella stesura trasmessa dalla Regione in data 3 luglio
2000;
- tra gli interventi previsti dal PRSR e' compresa la Misura 1.a
"Investimenti nelle aziende agricole";
- nella richiamata Misura 1.a del PRSR, la Regione, tra l'altro, si
e' riservata di attivare, come aiuto di Stato con fondi propri, un
regime di aiuto in conto interesse e/o garanzie che in applicazione
della L.R. 43/97 puo' finanziare, nei limiti del contributo massimo
ammissibile e del massimale di intervento definiti per la Misura 1.a,
piani di investimento aziendale e interaziendale conformi alla misura
stessa e alle norme applicative del successivo Programma Operativo;
- il regime di aiuto di cui alla L.R. 43/97 puo' essere applicato sia
in forma alternativa che in forma complementare alla Misura 1.a,
riducendo, in quest'ultimo caso, l'importo concesso sulla predetta
Misura in modo da rispettare complessivamente i limiti previsti
dall'art. 7 del Reg. (CE) 1257/99;
preso atto, inoltre, delle richieste - avanzate dagli Organismi di
garanzia, anche attraverso le organizzazioni professionali agricole
regionali - per un allargamento degli interventi ammissibili ai
prestiti agevolati a medio termine sul programma approvato con
deliberazione 1883/00 per l'anno 2000;
considerato che il quadro normativo di riferimento sopra richiamato
consente ora di attivare, attraverso gli Organismi di garanzia di cui
alla L.R. 43/97, i sottoelencati interventi:
- finanziamento, in forma alternativa o complementare, degli
investimenti compresi nei piani di investimento presentati sul
Programma Operativo della Misura 1.a;
- acquisto di terreni a scopo di arrotondamento o miglioramento
logistico dell'azienda;
- taluni investimenti, tra quelli previsti dall'art. 7 ter della
Legge 49/01, finalizzati a fronteggiare l'emergenza nel settore
zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
ritenuto pertanto di dovere procedere alla integrazione dei criteri
attuativi della L.R. 43/97 nonche' alla modificazione del programma
di cui all'Allegato B della deliberazione 1883/00, al fine di
conferire, attraverso l'ampliamento degli aiuti concedibili, maggiore
incisivita' all'azione svolta dagli Organismi di garanzia del settore
agricolo;
richiamato inoltre il punto 1.4 del programma di cui all'Allegato B
della sopra citata delibera 1883/00 con il quale, tra l'altro,
relativamente alla concessione del contributo in conto interessi alle
imprese associate, viene stabilito che:
- gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione, entro il 30
giugno 2001 l'utilizzazione delle somme loro assegnate;
- sulla base di tale rendicontazione e' disposto l'eventuale recupero
delle somme non utilizzate entro il predetto termine ovvero la
compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione sul
programma annuale successivo;
considerato che l'integrazione dei criteri attuativi di cui alla L.R.
43/97 - ed il conseguente ampliamento delle tipologie di aiuto
concedibili gia' a valere sulle risorse finanziarie assegnate agli
Organismi di garanzia con il programma dell'anno 2000 - avviene
immediatamente a ridosso del termine previsto dalla citata
deliberazione 1883/00, per la rendicontazione delle somme attribuite
quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agevolati a
medio termine;
ritenuto pertanto di prorogare, sulla base di tali motivazioni, fino
al 15 settembre 2001, il termine indicato al punto 1.4 della citata
deliberazione 1883/00;
viste le proprie deliberazioni:
- n. 2541 in data 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1657 in data 3 ottobre 2000 con la quale e' stata conferita alla
dott.ssa Teresita Pergolotti la responsabilita' del Servizio Aiuti
alle imprese;
dato atto del parere favorevole espresso dalla Responsabile del
Servizio Aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita Pergolotti, e dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 - sesto comma della L.R.
19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione n.2541 del 4
luglio 1995;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le integrazioni indicate nell'Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, ai criteri attuativi
della L.R. 43/97, concernente "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo", approvati con
deliberazione n. 921 dell'8 giugno 1999 e gia' modificati con la
deliberazione n. 1883 del 31 ottobre 2000;
2) di stabilire che nelle tipologie dei prestiti ammessi a contributo
attualizzato da parte degli Organismi di garanzia, in attuazione del
programma regionale per il 2000 approvato con la citata deliberazione
1883/00 siano compresi, con le modalita' dell'aiuto specificatamente
determinate, anche quelli indicati nell'Allegato A) del punto 1)
della presente deliberazione;
3) di approvare i nuovi criteri attuativi della L.R. 43/97 quali
risultano nell'Allegato B) al presente atto, del quale e' parte
integrante e sostanziale, dando atto che essi sono la risultante dei
criteri gia' definiti con le deliberazioni 921/99 e 1883/00 e delle
modifiche e integrazioni approvate con il presente atto;
4) di prorogare, per i motivi indicati in premessa, al 15 settembre
2001, il termine stabilito al punto 1.4 del programma approvato con
la deliberazione n. 1883 del 31 ottobre 2000 per la presentazione, da
parte degli Organismi di garanzia, della rendicontazione delle somme
loro assegnate per la concessione del contributo in conto interessi
alle imprese agricole per l'anno 2000;
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed i
relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO A)
Integrazione dei criteri attuativi della L.R. 43/97 concernente
interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 921/99 e
1883/00
A) Il punto 4.2.1 viene, dopo il primo capoverso, cosi' integrato: "I
soci degli Organismi - che hanno presentato domande di contributo,
all'Ente territoriale competente, con i piani di investimento
previsti dal Programma Operativo della Misura 1.a del Piano Regionale
di Sviluppo Rurale - possono ricorrere al prestito bancario a medio
termine, quale forma di aiuto alternativo o complementare all'aiuto
della richiamata Misura 1.a, finalizzato rispettivamente
all'esecuzione: a) quale aiuto alternativo alla Misura 1.a: degli
investimenti compresi nei piani di investimento presentati sul
Programma della Misura 1.a, risultati ammissibili a contributo e
utilmente collocati nelle graduatorie approvate con atto formale
dagli Enti territoriali, ma non finanziati o non finanziabili dagli
stessi Enti per la insufficiente disponibilita' di risorse
finanziarie. b) quale aiuto complementare alla Misura 1.a: degli
investimenti compresi nei piani di investimento presentati sul
Programma della Misura 1.a, risultati ammissibili a contributo e
utilmente collocati nelle graduatorie approvate con atto formale
dagli Enti territoriali, finanziati, o in corso di finanziamento,
dagli Enti stessi nel limite del contributo massimo ammissibile dal
PRSR. Il finanziamento integrativo potra' riguardare gli investimenti
ammessi a contributo dagli Enti territoriali nei provvedimenti di
concessione sulla Misura 1.a. L'intensita' massima dell'aiuto
complementare, concesso a norma della L.R. 43/97 - sia che questo
rivesta la forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse
ovvero quello di concessione di garanzia, nonche' nell'ipotesi di
cumulo delle due forme di intervento - in aggiunta a quello accordato
dagli Enti territoriali sulla Misura 1.a del PRSR, non potra'
comunque essere superiore alla differenza tra i limiti previsti
dall'art. 7 del Reg. (CE) 1257/99 ed il limite concesso dagli Enti
territoriali a valere sulla Misura 1.a del PRSR. In ogni caso,
l'importo concesso da parte dell'Ente territoriale sara' ridotto - in
proporzione del beneficio gia' ottenuto dal socio sotto forma di
garanzia e/o in conto interessi a valere sulla L.R. 43/97 - entro i
richiamati limiti previsti dall'art. 7 del Reg. (CE) 1257/99. Allo
scopo, gli Organismi di garanzia dovranno comunicare, entro l'1
agosto di ogni anno, agli Enti territoriali competenti (Province e
Comunita' Montane), l'elenco dei beneficiari dei prestiti a medio
termine concessi a titolo di aiuto complementare alla Misura 1.a
sopra citata, con l'indicazione: - dell'importo concesso a prestito;
- della durata dello stesso; - dell'aiuto concesso sotto forma di
abbuono in conto interessi; - del valore della garanzia prestata; -
dell'aiuto complessivamente concesso in termini di equivalente
sovvenzione quale abbuono e/o garanzia.".
B) Dopo il punto 4.2.2 vengono aggiunti i seguenti: "4.2.3) I soci
degli Organismi possono ricorrere al prestito bancario agevolato a
medio termine, finalizzato all'acquisto di terreni a scopo di
arrotondamento o miglioramento logistico dell'azienda, con intensita'
massima dell'aiuto non superiore al 40% della spesa ammessa. In ogni
caso la quota di tasso di interesse, a carico del socio beneficiario,
non potra' essere inferiore a quella determinata nel rispetto delle
condizioni fissate dal Governo con il decreto di determinazione dei
tassi di riferimento per le operazioni di credito agevolato in vigore
al momento della stipula del prestito stesso. L'aiuto in questione
non puo' essere cumulato, per gli stessi acquisti, con quello
concesso ai sensi della L.R. 26/74. L'investimento che gode
dell'aiuto sotto forma di prestito quinquennale puo' raggiungere al
massimo, nell'arco del periodo 2000-2006, 250.000 Euro per le aziende
singole e 500.000 Euro per le aziende associate (comprese le
cooperative). 4.2.4) I soci degli Organismi possono inoltre ricorrere
al prestito bancario a medio termine finalizzato a fronteggiare
l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia
spongiforme bovina (BSE). Il finanziamento di tale intervento e'
tuttavia subordinato all'adozione della circolare ministeriale di
attuazione dei commi 5 e 6 dell'art. 7 ter del DL 11 gennaio 2001, n.
1, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 marzo 2001, n. 49.
L'intensita' massima dell'aiuto e' quella prevista per ciascuna
tipologia di intervento dai sopra richiamati commi della Legge 49/01.
Nell'ipotesi che l'aiuto concesso dagli Organismi di garanzia
costituisca anticipazione di analoghi finanziamenti richiesti
sull'art. 7, commi 5 e 6 della Legge 49/01, questi ultimi saranno
ridotti, in proporzione al beneficio gia' ottenuto dal socio sotto
forma di garanzia e/o in conto interessi, entro i limiti previsti
dalla Legge 49/01.".
C) Dopo il punto 4.5 viene inserito il seguente: "4.6) Vincoli I beni
acquistati e le opere realizzate con il ricorso ai prestiti bancari
agevolati a medio termine di cui alla L.R. 43/97 sono soggetti a
vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e
quinquennale per ogni altro bene, cosi' come disposto dall'art. 19
della L.R. 15/97.".
ALLEGATO B)
Criteri attuativi dei programmi regionali di cui alla L.R. 12
dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di
garanzia nel settore agricolo"
Avvertenza
Le modifiche apportate con la deliberazione n. 1883 del 31 ottobre
2000 sono stampate in carattere corsivo, quelle apportate con il
punto 1 della deliberazione n. 1150 del 19/6/2001 in carattere
grassetto.
1) Finalita'
Con la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 la Regione Emilia-Romagna
intende, tramite gli Organismi di garanzia, rendere piu' rapidi,
incisivi e snelli i meccanismi di concessione degli aiuti di cui
all'art. 1, punto 2, lettere a) e b) a favore delle imprese agricole
associate.
Per il perseguimento di queste finalita' la Regione puo' altresi'
finanziare programmi di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria,
messi in atto dagli stessi Organismi, aventi come scopo la diffusione
dell'informazione e delle opportunita' cui i soci possono accedere e,
infine, di allargare la base associativa.
La Regione, tuttavia, garantisce, tramite gli altri strumenti
legislativi in vigore, l'accesso agli aiuti di cui all'art. 1, punto
2, lettera b) anche agli agricoltori non associati agli Organismi,
pur perseguendo l'obiettivo del progressivo allargamento della base
associativa degli Organismi stessi.
2) Requisiti dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia
Gli Organismi che intendono accedere ai programmi regionali annuali
finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1, punto 2, lettere a) -
b) - c) della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, devono obbligatoriamente:
- avere sede operativa nel territorio regionale e possono avere una
articolazione a livello provinciale, interprovinciale o regionale;
- avere una base associativa costituita da imprenditori di cui
all'art. 2135 del Codice civile e formata da almeno 100 soci all'atto
di attivazione del regime e 300 soci al terzo anno d'intervento,
senza tener conto degli eventuali sostenitori.
Lo statuto degli Organismi deve prevedere:
- il principio della mutualita' e l'assenza di fini speculativi o
economici;
- che le garanzie e le agevolazioni creditizie vengano concesse senza
tener conto dell'entita' della sottoscrizione dei singoli soci;
- che almeno i due terzi dei membri del massimo Organo deliberante
siano costituiti da imprenditori soci o loro rappresentanti.
Gli Organismi, inoltre, devono assoggettarsi alle seguenti
prescrizioni:
- tenere una contabilita' separata per ogni tipologia di aiuto con
l'intervento della Regione e di eventuali altri Enti pubblici
finanziatori (credito a breve termine, garanzia fidejussoria, credito
a medio termine);
- destinare le risorse regionali, ivi compresi gli utili maturati
sulle somministrazioni avute, interamente alle finalita' previste dal
relativo programma annuale, con divieto di utilizzo per spese di
gestione o funzionamento degli Organismi;
- osservare le direttive regionali in merito alle procedure,
destinazione delle risorse, priorita' CE contenute nel programma
regionale annuale;
- impegnarsi a fornire alla Regione un consuntivo annuale di
attuazione del programma contenente l'elenco delle operazioni messe
in atto, la loro entita', i beneficiari, i casi di sofferenza ed
altre informazioni utili.
3) Contributi regionali destinati a creare o ampliare il Fondo rischi
La partecipazione della Regione alla creazione o all'ampliamento del
Fondo rischi, promosso dai singoli Organismi, avviene alle seguenti
condizioni:
- a favore di tutti gli Organismi costituiti a livello provinciale,
interprovinciale o regionale, di I o II grado senza esclusioni;
- l'intervento regionale nella creazione o ampliamento del Fondo e'
al massimo pari a quello disposto dagli Organismi con risorse
proprie, di Enti pubblici sostenitori e di privati e,
complessivamente, non puo' coprire piu' del 50% del valore totale;
- l'intervento sull'ampliamento del Fondo degli Organismi di I grado
avviene solo a fronte di dimostrazione di incremento del capitale
sociale e del Fondo consortile e in proporzione all'aumento di
operativita' e per gli Organismi di II grado a fronte dell'incremento
del capitale sociale degli Organismi di I grado aderenti ed in
proporzione all'aumento di operativita'.
3.1) Condizioni che gli Organismi devono rispettare nel concedere
garanzia
La garanzia del Fondo puo' essere concessa dagli Organismi agli
imprenditori soci a fronte:
- di prestiti bancari a breve termine, a costo di mercato o assistiti
dal concorso regionale nell'abbattimento parziale degli interessi,
contratti dagli imprenditori soci per far fronte alla gestione
annuale delle aziende, alle condizioni di cui al successivo punto
4.1);
- di prestiti bancari a medio termine, a costo di mercato o assistiti
dal concorso regionale nell'abbattimento parziale del costo, per le
finalita' di cui al successivo punto 4.2) osservando le priorita',
limitazioni ed esclusioni di cui ai successivi punti 4.3) - 4.4) -
4.5).
Gli imprenditori che beneficiano dell'intervento del Fondo per
garantire prestiti a breve termine debbono possedere i seguenti
requisiti:
- essere in possesso di partita IVA;
- essere iscritti al Registro delle imprese, sezione agricola;
- avere una situazione economica gestionale in equilibrio dedotta dal
bilancio o dal conto economico di gestione aziendale;
- non avere procedure fallimentari in corso;
- produrre per il mercato.
3.2) Valore della garanzia
Il calcolo del valore della garanzia viene a determinarsi sulla
differenza tra il tasso di mercato del prestito e il tasso di
interesse effettivamente scontato grazie alla garanzia, diminuita del
premio eventualmente pagato dal beneficiario per la garanzia. Il
valore cosi' calcolato e' computato (se del caso in termini di
equivalente sovvenzione lorda) ai fini del rispetto dei massimali
d'intensita' applicabili a ciascuna categoria di aiuto.
3.3) Casi di sofferenza e logoramento del capitale concesso in
garanzia
L'Organismo fidejussore, all'atto della prestazione della garanzia
dovra' prevedere misure adeguate onde evitare o ridurre il rischio di
perdite di capitale, in particolare:
- richiedere all'Istituto bancario prestatore di essere informato
delle condizioni patrimoniali della parte debitrice e dello
svolgimento dei suoi rapporti con lo stesso Istituto;
- risolvere il contratto di garanzia anche prima della scadenza
allorche' sia emersa la condizione di inadempienza contrattuale nei
confronti dell'Istituto bancario.
Qualora l'Istituto bancario ponesse in esecuzione la garanzia
prestata dal Fondo, l'Organismo fidejussore dovra':
- attivare immediatamente le procedure per il recupero delle somme
pagate sugli importi garantiti tramite la forma piu' conveniente da
scegliersi tra un concordato stragiudiziale con il debitore oppure
l'esecuzione coattiva sui beni patrimoniali del debitore;
- richiedere l'avvio, in caso di insoddisfacente esito dei predetti
interventi, della procedura fallimentare, di liquidazione o di altra
procedura concorsuale a carico del socio inadempiente onde far valere
le proprie ragioni di credito.
Il capitale fidejussorio logorato a seguito di inadempienze dei
beneficiari non puo' essere reintegrato con contributo regionale.
4) Contributi regionali sul pagamento degli interessi su prestiti a
breve termine (prestiti d'esercizio) e medio termine accesi dalle
imprese associate
4.1) Contributi per abbattimento parziale degli interessi sui
prestiti a breve termine (prestito d'esercizio) e garanzie sui
medesimiLa Giunta regionale definisce annualmente con proprio atto,
il programma regionale di intervento nel rispetto della Comunicazione
UE agli Stati membri del 15 ottobre 1995 e della Decisione che la
Commissione adottera' sul provvedimento nazionale di fissazione del
livello del tasso minimo agevolato con la quale il metodo di calcolo
dello svantaggio proposto dallo Stato membro viene ritenuto coerente
con gli artt. 92 - 93 - 94 del Trattato.
Il programma, in particolare, osserva i seguenti parametri:
- la durata del prestito e' per un massimo di 12 mesi;
- possono accedervi tutte gli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del Codice civile senza esclusioni di forma giuridica o comparto
produttivo;
- l'ammontare del prestito concedibile puo' al massimo corrispondere
con le spese sostenibili per il compimento del ciclo colturale,
determinato anche con calcolo di tipo sintetico.
Il tasso massimo dell'aiuto regionale relativo ai prestiti a breve
termine, sia che questo rivesta la forma di abbattimento parziale del
tasso d'interesse ovvero quella di concessione di garanzia, nonche'
nelle ipotesi di cumulo delle due forme di aiuto in questione, non
potra' superare il tasso massimo fissato nel provvedimento nazionale
menzionato al primo capoverso.
4.2) Contributi per abbattimento parziale degli interessi sui
prestiti a medio termine (massimo 5 anni)
=19Le aziende che beneficiano dell'intervento del Fondo per prestiti a
medio termine oltre ai requisiti di cui al precedente punto 3.1)
debbono soddisfare le condizioni di ammissibilita' previste dal Piano
Operativo Misura 1.a del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (di
seguito per brevita' indicato come PRSR).
=194.2.1) I soci degli Organismi possono ricorrere al prestito bancario
a medio termine - con intensita' dell'aiuto fino ad un massimo del
50% della spesa ammissibile e differenziato, in base alle
caratteristiche territoriali, soggettive del beneficiario e alla
natura dell'investimento, nelle percentuali previste nel Piano
Operativo Misura 1.a del PRSR finalizzato all'esecuzione degli
interventi ritenuti ammissibili, per ciascun settore, nel Programma
Operativo Misura 1.a del PRSR.
=02I soci degli Organismi - che hanno presentato domande di contributo,
all'Ente territoriale competente, con i piani di investimento
previsti dal Programma Operativo della Misura 1.a del Piano Regionale
di Sviluppo Rurale - possono ricorrere al prestito bancario a medio
termine, quale forma di aiuto alternativo o complementare all'aiuto
della richiamata Misura 1.a, finalizzato rispettivamente
all'esecuzione:
a) quale aiuto alternativo alla Misura 1.a: degli investimenti
compresi nei piani di investimento presentati sul Programma della
Misura 1.a, risultati ammissibili a contributo e utilmente collocati
nelle graduatorie approvate con atto formale dagli Enti territoriali,
ma non finanziati o non finanziabili dagli stessi Enti per la
insufficiente disponibilita' di risorse finanziarie;
b) quale aiuto complementare alla Misura 1.a: degli investimenti
compresi nei piani di investimento presentati sul Programma della
Misura 1.a, risultati ammissibili a contributo e utilmente collocati
nelle graduatorie approvate con atto formale dagli Enti territoriali,
finanziati, o in corso di finanziamento, dagli Enti stessi nel limite
del contributo massimo ammissibile dal PRSR. Il finanziamento
integrativo potra' riguardare gli investimenti ammessi a contributo
dagli Enti territoriali nei provvedimenti di concessione sulla Misura
1.a. L'intensita' massima dell'aiuto complementare, concesso a norma
della L.R. 43/97 - sia che questo rivesta la forma di abbattimento
parziale del tasso d'interesse ovvero quello di concessione di
garanzia, nonche' nell'ipotesi di cumulo delle due forme di
intervento - in aggiunta a quello accordato dagli Enti territoriali
sulla Misura 1.a del PRSR, non potra' comunque essere superiore alla
differenza tra i limiti previsti dall'art. 7 del Reg. (CE) 1257/99 ed
il limite concesso dagli Enti territoriali a valere sulla Misura 1.a
del PRSR. In ogni caso, l'importo concesso da parte dell'Ente
territoriale sara' ridotto - in proporzione del beneficio gia'
ottenuto dal socio sotto forma di garanzia e/o in conto interessi a
valere sulla L.R. 43/97 - entro i richiamati limiti previsti
dall'art. 7 del Reg. (CE) 1257/99. Allo scopo, gli Organismi di
garanzia dovranno comunicare, entro l'1 agosto di ogni anno, agli
Enti territoriali competenti (Province e Comunita' Montane), l'elenco
dei beneficiari dei prestiti a medio termine concessi a titolo di
aiuto complementare alla Misura 1.a sopra citata, con l'indicazione:
- dell'importo concesso a prestito; - della durata dello stesso; -
dell'aiuto concesso sotto forma di abbuono in conto interessi; - del
valore della garanzia prestata; - dell'aiuto complessivamente
concesso in termini di equivalente sovvenzione quale abbuono e/o
garanzia.
=19I prestiti di cui sopra, in analogia a quanto previsto dal PRSR sui
massimali d'investimento sovvenzionabile, devono osservare il
seguente limite: l'investimento puo' raggiungere al massimo,
nell'arco dei sette anni della programmazione finanziaria 2000-2006:
- 500.000 Euro, per le aziende singole;
- 1.500.000 Euro per le aziende associate (comprese le cooperative).
4.2.2) Possono, infine, ricorrere al prestito bancario agevolato a
medio termine, finalizzato alla ricostituzione del capitale di
conduzione non diversamente reintegrabile per effetto di perdite di
prodotto a seguito di calamita' naturali riconosciute eccezionali,
alle seguenti condizioni:
- l'azienda rientri in una delle aree appositamente delimitate a
seguito di calamita' atmosferiche;
- la perdita di prodotto dell'azienda richiedente non deve essere
inferiore al 30% della media della produzione lorda vendibile
dell'azienda nel triennio precedente l'evento calamitoso ridotta al
20% nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/268/CEE;
- l'aiuto sul prestito cumulato con eventuali altri aiuti di Stato
non deve superare il 100% dei danni o perdite subiti.
=024.2.3) I soci degli Organismi possono ricorrere al prestito bancario
agevolato a medio termine, finalizzato all'acquisto di terreni a
scopo di arrotondamento o miglioramento logistico dell'azienda, con
intensita' massima dell'aiuto non superiore al 40% della spesa
ammessa.
=02In ogni caso la quota di tasso di interesse, a carico del socio
beneficiario, non potra' essere inferiore a quella determinata nel
rispetto delle condizioni fissate dal Governo con il decreto di
determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito
agevolato in vigore al momento della stipula del prestito stesso.
=02L'aiuto in questione non puo' essere cumulato, per gli stessi
acquisti, con quello concesso ai sensi della L.R. 26/74.
L'investimento che gode dell'aiuto sotto forma di prestito
quinquennale puo' raggiungere al massimo, nell'arco del periodo
2000-2006, 250.000 Euro per le aziende singole e 500.000 Euro per le
aziende associate (comprese le cooperative).
=024.2.4) I soci degli Organismi possono inoltre ricorrere al prestito
bancario a medio termine finalizzato a fronteggiare l'emergenza nel
settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina
(BSE). Il finanziamento di tale intervento e' tuttavia subordinato
all'adozione della circolare ministeriale di attuazione dei commi 5 e
6 dell'art. 7 ter del DL 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, nella Legge 9 marzo 2001, n. 49.
=02L'intensita' massima dell'aiuto e' quella prevista per ciascuna
tipologia di intervento dai sopra richiamati commi della Legge 49/01.
=02Nell'ipotesi che l'aiuto concesso dagli Organismi di garanzia
costituisca anticipazione di analoghi finanziamenti richiesti
sull'art. 7, commi 5 e 6 della Legge 49/01, questi ultimi saranno
ridotti, in proporzione al beneficio gia' ottenuto dal socio sotto
forma di garanzia e/o in conto interessi, entro i limiti previsti
dalla Legge 49/01.
4.3) Priorita'
=19Gli aiuti sui prestiti a medio termine sono concessi seguendo le
priorita' e i criteri di scelta stabiliti dalle Amministrazioni
provinciali all'interno dei Piani Operativi provinciali attuativi del
Piano Operativo regionale Misura 1.a.
4.4) Limitazioni
=19L'importo concedibile, per i prestiti a medio termine contemplati al
punto 4.2.1), non puo' superare le spese o gli investimenti previsti.
=19Sui prestiti si applicano tutte le esclusioni e limitazioni previste
nell'ambito degli aiuti di Stato.
=19Inoltre, sui prestiti concedibili per l'esecuzione degli
investimenti aziendali indicati al precedente punto 4.2.1), si
applicano, per ciascun settore della produzione agricola, le
limitazioni e le esclusioni specificatamente previste dal Piano
Operativo Misura 1.a del PRSR.
4.5) Esclusioni
=19Oltre alle esclusioni specifiche previste per gli investimenti
aziendali dal Piano Operativo Misura 1.a del PRSR, sono comunque
escluse:
- le aziende aventi attivita' escluse dal cofinanziamento comunitario
e dagli aiuti di Stato;
- le aziende non iscritte al Registro imprese, sezione agricola,
tenuto dalla CCIAA;
- le aziende in dissesto economico;
- le aziende che producono prodotti senza sbocco di mercato.
4.6) Vincoli
=02I beni acquistati e le opere realizzate con il ricorso ai prestiti
bancari agevolati a medio termine di cui alla L.R. 43/97 sono
soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni
immobili e quinquennale per ogni altro bene, cosi' come disposto
dall'art. 19 della L.R. 15/97.
5) Contributi regionali per attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria
La Regione puo' intervenire a cofinanziare un programma di iniziative
di cui al comma 2, lettera c, dell'art. 1 della L.R. 12 dicembre
1997, n. 43 e nella misura prevista all'art. 3, comma 4, alle
seguenti condizioni:
- sia proposto da almeno 3 Organismi di livello provinciale ed abbia
base comune, oppure da Organismo su base interprovinciale o
regionale;
- abbia contenuti avanzati e innovativi escludendo le iniziative ed i
contenuti di tipo tradizionale, con l'obiettivo di crescita culturale
e formativa dei soci;
- non preveda iniziative volte a divulgare e pubblicizzare
l'attivita' normale degli Organismi.
6) Modalita' attuative comuni
6.1) Modalita' di concessione e liquidazione
Le modalita' di concessione e liquidazione verranno stabilite in sede
di adozione dei programmi regionali annuali.
7) Convenzione
I criteri contenuti nel presente atto per la disciplina degli
interventi regionali e dei rapporti con gli Organismi di garanzia
saranno riportati in apposita convenzione che verra' sottoscritta dai
rappresentanti degli Organismi e dal rappresentante della Regione.