REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2001, n. 1124

Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 10/95 e modificazioni per l'anno 2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto l'art. 10 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la                    
promozione e la valorizzazione  dell'associazionismo" e successive              
modificazioni, a norma del quale la Regione assegna contributi alle             
Province che, nell'ambito delle loro funzioni di programmazione,                
promozione e coordinamento, presentano piani di intervento a favore             
delle iniziative di rilevanza locale organizzate dalle associazioni             
di cui all'art. 12 della L.R. 10/95 come modificato dall'art. 194               
della L.R. 3/99;                                                                
dato atto che, a tal fine, nel Bilancio regionale per l'anno                    
finanziario 2001 approvato con L.R. 18 aprile 2001, n. 10 si e'                 
provveduto a dotare il Cap. 57707 di uno stanziamento di Lire                   
300.000.000 (pari ad Euro 154.937), che potra' essere aumentato, con            
apposita variazione di bilancio, a norma dell'art. 13 della L.R. 18             
aprile 2001, n. 10, nell'eventualita' che lo stanziamento del                   
Capitolo 57705 non venisse interamente utilizzato;                              
ritenuto:                                                                       
- di dover provvedere alla definizione delle modalita' di accesso ai            
contributi di cui trattasi riportate nell'Allegato A parte integrante           
del presente atto deliberativo;                                                 
- di stabilire che l'intervento regionale a sostegno dei piani                  
provinciali debba essere contenuto entro ii 50% delle spese                     
ammissibili a contributo previste dai piani stessi e che per ciascun            
piano l'ammontare  del contributo regionale non debba comunque=20               
risultare percentualmente superiore rispetto al contributo a carico             
della Provincia;                                                                
- di dare atto che le eventuali maggiori disponibilita' determinatesi           
come sopra specificato verranno utilizzate unicamente per aumentare             
la percentuale del contributo regionale rispetto all'importo delle              
spese ammissibili a contributo, fermi restando il limite massimo del            
50% come sopra indicato e gli altri limiti e criteri approvati con la           
presente deliberazione;vista la propria deliberazione 187/99,                   
esecutiva;                                                                      
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla regolarita'           
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI comma            
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione                
2541/95;                                                                        
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
e Politiche sociali dr. Franco Rossi in merito alla legittimita'                
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI comma della              
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione 2541/95;                     
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal                   
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dr. Gianni Mantovani,            
ai sensi della predetta legge regionale e della suddetta                        
deliberazione, e secondo quanto disposto con determinazione del                 
Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali 7350/96;                   
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione,                
Progetto giovani, Cooperazione internazionale;                                  
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'Allegato A che forma parte integrante della                   
presente deliberazione, concernente la definizione delle modalita' di           
accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 10/95 e                     
successive modificazioni, per l'anno 2001;                                      
2) di dare atto che:                                                            
a) le modalita' di cui al suddetto Allegato A rimarranno invariate              
anche nell'ipotesi di un eventuale aumento dell'attuale stanziamento            
del Cap. n. 57707 del bilancio regionale per l'anno corrente;                   
b) con successiva deliberazione della Giunta regionale, si                      
provvedera' all'individuazione dei piani provinciali ammessi a                  
contributo, all'assegnazione e concessione dei contributi stessi  e,            
ricorrendone le condizioni previste dalla L.R. 31/77 e successive               
modificazioni, all'assunzione del relativo impegno di spesa con                 
imputazione al Capitolo n. 57707 "Contributi alle Province per la               
realizzazione dei piani di intervento a favore delle iniziative                 
organizzate dalle associazioni iscritte all'Albo regionale (art. 10,            
L.R. 7 marzo 1995, n. 10 e successive modifiche)" del Bilancio di               
previsione per l'esercizio finanziario 2001 con il quale il suddetto            
capitolo e' stato dotato di uno stanziamento pari a Lire 300.000.000            
(pari ad Euro 154.937);                                                         
c) di dare atto, inoltre, che alla liquidazione ed all'emissione                
della richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari                
individuati cosi' come previsto al punto precedente, provvedera' con            
propri atti formali in applicazione della normativa regionale                   
vigente, il Dirigente competente per materia con le modalita'                   
indicate al punto 9. "Erogazione dei contributi" dell'Allegato A;               
d) di dare atto infine che la presente deliberazione sara' trasmessa            
alle Amministrazioni provinciali del territorio e pubblicata nel                
Bollettino Ufficiale regionale.                                                 
ALLEGATO A                                                                      
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R.                
10/95 e successive modificazioni per l'anno 2001                                
1. Premessa                                                                     
I contributi di cui all'art. 10 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 e                
successive modificazioni sono finalizzati ad incentivare l'adozione e           
la realizzazione di piani provinciali volti - in toto o in parte - a            
sostenere le iniziative di rilevanza locale promosse, o condivise,              
dalle associazioni di cui all'art. 12 della citata legge regionale,             
riguardanti le strutture organizzative delle  stesse associazioni, il           
rafforzamento delle basi associative e, piu' in generale, il                    
rafforzamento dell'associazionismo.                                             
I contributi di cui sopra non riguardano quindi le attivita'                    
specifiche svolte dalle associazioni in attuazione delle proprie                
finalita' istitutive.                                                           
2. Soggetti destinatari                                                         
Soggetti destinatari dei contributi in oggetto sono le Province                 
dell'Emilia-Romagna.                                                            
3. Piani di intervento provinciali                                              
Le Amministrazioni provinciali adotteranno ogni iniziativa utile                
affinche' le associazioni del rispettivo territorio di cui al                   
paragrafo 1 vengano messe a conoscenza dell'opportunita' offerta dal            
presente bando, e possano quindi presentare le iniziative per le                
quali intendono richiedere il sostegno dell'Amministrazione                     
provinciale e della Regione Emilia-Romagna.                                     
Tali iniziative dovranno essere ricondotte da ogni Amministrazione              
provinciale nell'ambito di un singolo piano complessivo ed organico             
di riferimento che non potra', ovviamente, essere costituito dalla              
sommatoria di singole iniziative scollegate fra loro.                           
Per essere ammesso a fruire degli interventi regionali in argomento,            
il piano provinciale dovra' essere formalizzato con atto dell'Organo            
competente ed indicare:                                                         
a) se il piano e' proposto dall'Amministrazione provinciale, ovvero             
da associazioni iscritte. Nel primo  caso dovranno essere precisate=20          
le modalita' con  cui l'associazionismo locale ha espresso la propria           
adesione al piano provinciale; nel secondo, dovranno essere indicate            
le associazioni promotrici e le modalita' con cui le proposte sono              
state portate a  conoscenza dell'associazionismo locale;                        
b) obiettivi, contenuti concreti e tempi di realizzazione del piano;            
c) i compiti specifici assunti rispettivamente  dalle associazioni              
iscritte e dall'Amministrazione provinciale per la realizzazione                
degli obiettivi;                                                                
d) il costo degli interventi programmati e le relative modalita' di             
finanziamento (che potranno prevedere, oltre all'intervento                     
dell'Amministrazione provinciale, anche l'intervento di altri                   
soggetti, ivi comprese le stesse associazioni interessate). Qualora             
il piano preveda, oltre alle iniziative di sostegno di cui all'ultimo           
comma del paragrafo 1, anche iniziative di sostegno alle attivita'              
specifiche svolte dalle associazioni  in attuazione delle proprie               
finalita' istitutive, i rispettivi costi dovranno essere esposti                
separatamente, onde consentire alla Regione di individuare il costo             
degli interventi provinciali ammissibili a contributo.                          
Sono ammissibili a contributo piani formalizzati in data successiva             
all'1 gennaio 2001; nell'ipotesi di piani formalizzati prima della              
pubblicazione del presente bando, gli elementi di cui alle lettere b)           
e c) potranno risultare anche da atti o dichiarazioni integrative.              
Non sono ammissibili a contributo i piani che prevedano interventi              
delle Amministrazioni provinciali  consistenti esclusivamente in                
erogazioni economiche a favore di associazioni.                                 
4. Interventi provinciali ammissibili a contributo                              
Stanti le finalita' della L.R. 10/95 come piu' sopra specificate, gli           
interventi provinciali ammissibili a contributo possono riguardare, a           
titolo esemplificativo:                                                         
- la formazione-aggiornamento dei dirigenti non riguardanti le                  
attivita' specifiche (sociali, sportive, culturali, ecc.) attuate               
dalle associazioni, nonche' la formazione-aggiornamento  degli                  
addetti ad  attivita' amministrativo-contabili e degli operatori=20             
della comunicazione associativa;                                                
- la divulgazione della conoscenza delle attivita' svolte dalle                 
associazioni, finalizzata a favorire il potenziamento della base                
associativa;                                                                    
- l'interscambio informativo  ed il raccordo fra  le associazioni del           
territorio provinciale, nonche' fra le stesse associazioni e le                 
istituzioni pubbliche del territorio;                                           
- la messa a disposizione di servizi o attrezzature di supporto alle            
strutture organizzative delle associazioni o alle loro attivita'                
(esclusi servizi e attrezzature direttamente connessi alle attivita'            
specifiche fornite dalle associazioni ai singoli associati o                    
fruitori);                                                                      
- le spese riferite alle problematiche relative alla conversione                
lira-euro.                                                                      
Sono ammissibili a contributo anche piani che prevedano iniziative              
rivolte alla generalita' delle associazioni del territorio e fruibili           
quindi anche da associazioni non iscritte, fermo restando l'esclusivo           
coinvolgimento, nella fase di predisposizione dei  piani, delle                 
associazioni iscritte.                                                          
5. Criteri di priorita'                                                         
Sono da considerarsi prioritari i piani che prevedono:                          
a) iniziative rivolte a zone del territorio regionale svantaggiate              
per condizioni geografiche, demografiche o socio-economiche, in cui             
il  sostegno dell'associazionismo locale puo' assumere un  ruolo                
particolarmente significativo e trainante;                                      
b) iniziative a supporto dei servizi strutturati che i livelli                  
provinciali delle associazioni forniscono alle associazioni di base;            
c) iniziative fruibili dalla generalita' delle associazioni locali              
ed, in particolare, dalle associazioni  non riconducibili a piu'                
ampie strutture organizzative;                                                  
d) iniziative rivolte ad associazioni iscritte operanti in settori in           
cui il fenomeno associativo stenta  ad affermarsi per difficolta'               
organizzative e/o complessita' delle problematiche;                             
e) iniziative di natura fortemente  innovativa, concretamente                   
fruibili e rispondenti ad esigenze reali delle associazioni presenti            
nel territorio provinciale.                                                     
6. Spese non ammissibili a contributo                                           
In relazione alla natura incentivante dell'intervento regionale ed              
all'entita' delle risorse disponibili, non sono ammissibili a                   
contributo spese di acquisto e/o ristrutturazione di strutture                  
immobiliari e dei relativi arredi.                                              
Non sono inoltre ammissibili:                                                   
a) le spese riguardanti interventi rivolti direttamente ad                      
associazioni non iscritte;                                                      
b) gli interventi consistenti in erogazioni economiche a favore di              
associazioni;                                                                   
c) le spese figurative riguardanti l'utilizzazione  di risorse di               
qualunque tipo (servizi, attrezzature, attivita' personali, ecc.) non           
comportanti maggiori costi o minori introiti a carico del soggetto              
che gestisce il piano o del soggetto che gestisce il singolo progetto           
o iniziativa facente parte del piano.                                           
7. Termini                                                                      
I piani provinciali debbono pervenire entro il 28 settembre 2001.               
I piani inoltrati per posta sono considerati presentati in tempo                
utile qualora il timbro postale rechi una data non successiva al 28             
settembre 2001.                                                                 
8. Ammontare del contributo                                                     
L'ammontare del contributo regionale non potra' eccedere il 50% della           
somma delle spese ammissibili a contributo previste dal piano                   
provinciale.                                                                    
L'ammontare del contributo previsto a carico della Regione per la               
realizzazione di ogni piano non potra' comunque essere                          
percentualmente superiore rispetto a quello previsto a carico della             
Provincia.                                                                      
9. Erogazione dei contributi                                                    
L'erogazione dei contributi avverra' in un'unica soluzione dietro               
presentazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di           
comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di dichiarazione                      
dell'Amministrazione provinciale attestante l'avvenuto avvio del                
piano ammesso a contributo, ovvero di iniziative facenti parte del              
piano stesso, e l'avvenuta assunzione nel bilancio provinciale                  
dell'impegno per la quota di spesa rimasta a carico della Provincia.            
10. Rendicontazione finale                                                      
Entro il termine di un anno dall'avvenuta erogazione del contributo             
regionale, le Amministrazioni provinciali assegnatarie dovranno far             
pervenire comunicazione circa l'avvenuta attuazione del piano ammesso           
a contributo, i costi complessivi sostenuti (con l'evidenziazione del           
costo riferito alle iniziative ammesse a contributo) ed i risultati             
quantitativi e qualitativi raggiunti.                                           
Rispetto al costo complessivo del piano, l'incidenza percentuale                
delle spese figurative rimaste a carico delle Amministrazioni                   
provinciali non puo' superare l'incidenza risultante dal preventivo.            
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili                         
effettivamente sostenute dall'Amministrazione provinciale per la                
realizzazione delle iniziative ammesse a  contributo risultasse                 
inferiore alle spese previste  ritenute ammissibili, nel rispetto               
comunque delle condizioni e dei limiti stabiliti nel precedente                 
paragrafo 8., la Regione si riserva di procedere al recupero della              
quota proporzionale di contributo erogata in eccedenza.                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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