REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 19

ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 4                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione                         
Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella           
parte spesa del bilancio regionale, che verra' dotato della                     
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge di                
bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e                 
successive modificazioni.                                                       
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 3 luglio 2001  VASCO ERRANI                                            
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente              
Norme per la disciplina della contabilita', e' il seguente:                     
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1 del 9 gennaio 2001; oggetto consiliare n. 1002 (VII                        
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 69 in data 23 gennaio 2001;                                          
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari generali" in sede referente e in sede                     
consultiva alla Commissione "Turismo Cultura Scuola Formazione".                
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8 del 15               
maggio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula            
del consigliere Rivi;                                                           
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 maggio 2001,            
atto n. 32/01;                                                                  
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 626/4.1.10/C.G. del           
26 giugno 2001.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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