LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 19
ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione
Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella
parte spesa del bilancio regionale, che verra' dotato della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge di
bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modificazioni.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 3 luglio 2001 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita', e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1 del 9 gennaio 2001; oggetto consiliare n. 1002 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 69 in data 23 gennaio 2001;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari generali" in sede referente e in sede
consultiva alla Commissione "Turismo Cultura Scuola Formazione".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8 del 15
maggio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Rivi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 maggio 2001,
atto n. 32/01;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 626/4.1.10/C.G. del
26 giugno 2001.