REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002

          Art. 6                                                                
Carniere                                                                        
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non puo' abbattere           
complessivamente piu' di due capi di fauna selvatica tra le seguenti            
specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e            
comunque non piu' di un capo di lepre, pernice rossa e starna.                  
2. Per la starna e la pernice rossa e' consentito l'abbattimento,               
rispettivamente, di non piu' di cinque capi nella stagione.                     
3. Per la lepre e' consentito l'abbattimento di non piu' di dieci               
capi nella stagione.                                                            
4. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per           
ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente           
piu' di venticinque capi, di cui non piu' di dieci capi di palmipedi,           
dieci di trampolieri e dieci di folaghe, dieci colombacci e tre                 
beccacce. Per la beccaccia e' consentito l'abbattimento di non piu'             
di venti capi nella stagione.                                                   
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in                  
regioni diverse, non puo' superare complessivamente il limite                   
previsto dal calendario venatorio della Regione che consente                    
l'abbattimento del maggior numero di capi.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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