REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

Designazione del rappresentante della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione dell'IRRE di Bologna

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/94, si informa che la Giunta                 
regionale deve provvedere alla designazione di un rappresentante                
della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione                   
dell'Istituto regionale di Ricerca e Educativa (IRRE) di Bologna, ai            
sensi dell'art. 4 del DPR 190/01, per il triennio 2001/2003.                    
1) Organismo e carica cui si riferisce la nomina: Consiglio di                  
amministrazione dell'Istituto regionale di Ricerca Educativa "IRRE"             
di Bologna.                                                                     
2) Requisiti e condizioni occorrenti per la designazione e per le               
funzioni connesse alla carica:                                                  
in via generale:                                                                
- il designato deve possedere l'onorabilita' necessaria e                       
l'esperienza adeguata per esercitare la funzione;                               
- la persona designata non deve trovarsi nelle situazioni di                    
incompatibilita' che siano prescritte per la funzione da ricoprire;             
in via particolare:                                                             
- sono richieste esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche;             
- i requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si              
trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19/3/1990, n.           
55 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre nei confronti             
di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena             
detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12/3/1936, n. 375 e                
successive modifiche ed integrazioni, ovvero per uno dei delitti                
previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel RD                   
16/3/1942, n. 267 (art. 3, comma 2 della L.R. 24/94);                           
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge regionale,            
sussiste incompatibilita' con le funzioni di:                                   
a) membro del Parlamento Nazionale od Europeo o di un Consiglio                 
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000                 
abitanti, Presidente o Assessore di un'Amministrazione provinciale;             
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare           
qualsiasi forma di vigilanza sull'Ente, ovvero dipendente con                   
funzioni direttive del medesimo organismo;                                      
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra              
giurisdizione speciale;                                                         
d) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;                      
e) membro delle Forze Armate o di Polizia, in servizio.3) Emolumenti            
a qualsiasi titolo connessi alla carica: ai sensi dell'art. 14, comma           
5 del DPR 190/01, il compenso verra' determinato con decreto del                
Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto col Ministro del                
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.                          
4) Durata della carica: triennio 2001/2003, sulla base di apposito              
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di costituzione                  
dell'Organo.                                                                    
5) Organo competente a provvedere alla nomina: Giunta regionale.                
6) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature: entro            
trenta giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale qualsiasi            
soggetto politico, ente o cittadino puo' presentare, in carta                   
semplice, proposte di candidatura indirizzandole alla responsabile              
del procedimento, dott.ssa Cristina Bertelli - Assessorato al Lavoro,           
Formazione, Scuola e Universita' - Regione Emilia-Romagna - Viale               
Aldo Moro n. 38 - Bologna.                                                      
Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in           
corso di svolgimento - del candidato e deve contenere gli elementi              
necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7,              
comma 1, L.R. 24/94).                                                           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Cristina Bertelli                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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