REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

Designazione del rappresentante del Consiglio scolastico regionale nel Consiglio di amministrazione dell'IRRE di Bologna

L'art. 14 "Norme transitorie e finali" del DPR 6 marzo 2001, n. 190,            
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23/5/2001, recante               
"Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di           
ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del DLgs 30 luglio 1999,            
n. 300" recita, al comma I: "In sede di prima applicazione del                  
presente regolamento, qualora all'atto della designazione dei membri            
del Consiglio di amministrazione, il Consiglio scolastico regionale             
non sia ancora stato costituito, le designazioni di competenza di               
quest'ultimo organo sono effettuate, rispettivamente, dal dirigente             
dell'Ufficio scolastico regionale e dalla Regione".                             
Nelle more della costituzione del Consiglio scolastico regionale, si            
informa che la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R.                
24/94, deve provvedere alla:                                                    
- designazione di un rappresentante del Consiglio scolastico                    
regionale nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale di           
Ricerca e Educativa (IRRE) di Bologna, ai sensi dell'art. 14, comma 1           
del DPR 190/01, per il triennio 2001/2003.                                      
1) Organismo e carica cui si riferisce la nomina: Consiglio di                  
amministrazione dell'Istituto regionale di Ricerca Educativa "IRRE"             
di Bologna.                                                                     
2) Requisiti e condizioni occorrenti per la designazione e per le               
funzioni connesse alla carica:                                                  
in via generale:                                                                
- il designato deve possedere l'onorabilita' necessaria e                       
l'esperienza adeguata per esercitare la funzione;                               
- la persona designata non deve trovarsi nelle situazioni di                    
incompatibilita' che siano prescritte per la funzione da ricoprire;             
in via particolare:                                                             
- sono richieste esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche;             
- i requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si              
trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19/3/1990, n.           
55 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre nei confronti             
di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena             
detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12/3/1936, n. 375 e                
successive modifiche ed integrazioni, ovvero per uno dei delitti                
previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel RD                   
16/3/1942, n. 267 (art. 3, comma 2 della L.R. 24/94);                           
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge regionale,            
sussiste incompatibilita' con le funzioni di:                                   
a) membro del Parlamento Nazionale od Europeo o di un Consiglio                 
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000                 
abitanti, Presidente o Assessore di un'Amministrazione provinciale;             
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare           
qualsiasi forma di vigilanza sull'Ente, ovvero dipendente con                   
funzioni direttive del medesimo organismo;                                      
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra              
giurisdizione speciale;                                                         
d) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;                      
e) membro delle Forze Armate o di Polizia, in servizio.                         
3) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: ai sensi                 
dell'art. 14, comma 5 del DPR 190/01, il compenso verra' determinato            
con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto col             
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.             
4) Durata della carica: triennio 2001/2003, sulla base di apposito              
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di costituzione                  
dell'Organo.                                                                    
5) Organo competente a provvedere alla nomina: Giunta regionale.                
6) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature: entro            
trenta giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale qualsiasi            
soggetto politico, ente o cittadino puo' presentare, in carta                   
semplice proposte di candidatura indirizzandole alla responsabile del           
procedimento, dott.ssa Cristina Bertelli - Assessorato al Lavoro,               
Formazione, Scuola e Universita' - Regione Emilia-Romagna - Viale               
Aldo Moro n. 38 - Bologna.                                                      
Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in           
corso di svolgimento - del candidato e deve contenere gli elementi              
necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7,              
comma 1, L.R. 24/94).                                                           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Cristina Bertelli                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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