COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI
Designazione del rappresentante del Consiglio scolastico regionale nel Consiglio di amministrazione dell'IRRE di Bologna
L'art. 14 "Norme transitorie e finali" del DPR 6 marzo 2001, n. 190,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23/5/2001, recante
"Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di
ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del DLgs 30 luglio 1999,
n. 300" recita, al comma I: "In sede di prima applicazione del
presente regolamento, qualora all'atto della designazione dei membri
del Consiglio di amministrazione, il Consiglio scolastico regionale
non sia ancora stato costituito, le designazioni di competenza di
quest'ultimo organo sono effettuate, rispettivamente, dal dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale e dalla Regione".
Nelle more della costituzione del Consiglio scolastico regionale, si
informa che la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R.
24/94, deve provvedere alla:
- designazione di un rappresentante del Consiglio scolastico
regionale nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale di
Ricerca e Educativa (IRRE) di Bologna, ai sensi dell'art. 14, comma 1
del DPR 190/01, per il triennio 2001/2003.
1) Organismo e carica cui si riferisce la nomina: Consiglio di
amministrazione dell'Istituto regionale di Ricerca Educativa "IRRE"
di Bologna.
2) Requisiti e condizioni occorrenti per la designazione e per le
funzioni connesse alla carica:
in via generale:
- il designato deve possedere l'onorabilita' necessaria e
l'esperienza adeguata per esercitare la funzione;
- la persona designata non deve trovarsi nelle situazioni di
incompatibilita' che siano prescritte per la funzione da ricoprire;
in via particolare:
- sono richieste esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche;
- i requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si
trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19/3/1990, n.
55 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre nei confronti
di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena
detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12/3/1936, n. 375 e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero per uno dei delitti
previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel RD
16/3/1942, n. 267 (art. 3, comma 2 della L.R. 24/94);
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge regionale,
sussiste incompatibilita' con le funzioni di:
a) membro del Parlamento Nazionale od Europeo o di un Consiglio
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000
abitanti, Presidente o Assessore di un'Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sull'Ente, ovvero dipendente con
funzioni direttive del medesimo organismo;
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra
giurisdizione speciale;
d) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
e) membro delle Forze Armate o di Polizia, in servizio.
3) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: ai sensi
dell'art. 14, comma 5 del DPR 190/01, il compenso verra' determinato
con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto col
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.
4) Durata della carica: triennio 2001/2003, sulla base di apposito
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di costituzione
dell'Organo.
5) Organo competente a provvedere alla nomina: Giunta regionale.
6) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature: entro
trenta giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale qualsiasi
soggetto politico, ente o cittadino puo' presentare, in carta
semplice proposte di candidatura indirizzandole alla responsabile del
procedimento, dott.ssa Cristina Bertelli - Assessorato al Lavoro,
Formazione, Scuola e Universita' - Regione Emilia-Romagna - Viale
Aldo Moro n. 38 - Bologna.
Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in
corso di svolgimento - del candidato e deve contenere gli elementi
necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7,
comma 1, L.R. 24/94).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Bertelli