DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI DI MOBILITA' 8 giugno 2001, n. 5467
Disposizioni integrative alla direttiva del Ministro dell'Interno del 30/1/2001, per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 4 bis della Legge 365/00, a favore dei privati proprietari di immobili ad uso abitativo danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il DL 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modifiche dalla
Legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante: "Interventi urgenti per le
aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali",
emanato in seguito al verificarsi degli eventi calamitosi
dell'autunno 2000;
visti, in particolare, gli artt. 4 e 4 bis, che prevedono la
concessione di benefici a favore dei soggetti privati, proprietari di
immobili, beni mobili e beni mobili registrati, danneggiati dagli
eventi indicati;
vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, n. 3090 del 18 ottobre 2000,
recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai
dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il
territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni
Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna";
vista la direttiva del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001,
che, secondo quanto stabilito dall'art. 4 bis, comma 2, Legge 365/00
e dall'art. 3, comma 6 dell'ordinanza 3090 del 18 ottobre 2000, detta
le disposizioni per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4
bis della Legge 365/00;
vista la successiva ordinanza del Ministro dell'Interno n.3110 del
28 febbraio 2001, che stabilisce ulteriori disposizioni in merito
agli eventi calamitosi dell'autunno 2000;
considerato che la medesima direttiva del Ministro dell'Interno 30
gennaio 2001 individua nei Comuni i soggetti che, ricevute le domande
di contributo da parte dei proprietari di immobili, beni mobili e
beni mobili registrati danneggiati dagli eventi calamitosi
dell'autunno 2000, devono provvedere allo svolgimento
dell'istruttoria e alla concessione ed erogazione dei benefici di cui
all'art. 4 bis della Legge 365/00 attenendosi alle disposizioni dalla
stessa dettate;
considerato che la direttiva autorizza la Regione a prevedere, ove
necessario, ulteriori condizioni, criteri e modalita' per la gestione
degli interventi agevolativi a favore dei soggetti danneggiati dagli
eventi calamitosi dell'autunno 2000;
considerato inoltre che la Giunta regionale, con deliberazione n.=20
350 del 22 marzo 2001, ha ravvisato l'opportunita' di fornire ai
Comuni, con successivo atto del Direttore generale alla
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita', ulteriori
disposizioni ad integrazione di quanto previsto dalla direttiva del
Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001, limitatamente ai
contributi richiesti dai soggetti privati proprietari di immobili ad
uso abitativo, beni mobili e beni mobili registrati;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41 e della deliberazione di Giunta regionale 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmi edilizi, arch. Piero Orlandi in merito alla regolarita'
tecnica del presente provvedimento;
- della legittimita' del presente provvedimento;
determina:
1) di approvare, in conformita' alle premesse, le disposizioni
integrative alla direttiva del Ministro dell'Interno del 30 gennaio
2001, per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della
Legge 365/00, a favore dei soggetti privati proprietari di immobili
ad uso abitativo, beni mobili e beni mobili registrati, danneggiati
dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000, come definite
nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di stabilire in 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente atto,
il termine entro cui i Comuni interessati debbono trasmettere alla
Regione Emilia-Romagna, Direzione generale alla Programmazione
territoriale e Sistemi di mobilita', Servizio Programmi edilizi, la
determinazione conclusiva del procedimento amministrativo di
individuazione dei soggetti aventi diritto ai contributi di cui al
precedente punto 1);
3) di approvare l'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, costituito dal "Quadro riepilogativo dei
contributi massimi concedibili di cui all'art. 4 bis della Legge
365/00", che i Comuni devono compilare ed allegare al provvedimento
indicato al punto 2);
4) di dare atto che con successivi provvedimenti, assunti dagli
organi regionali competenti, si provvedera' alla concessione dei
contributi e all'assunzione del relativo impegno di spesa, in
relazione agli importi richiesti dai Comuni ed alla disponibilita' di
risorse trasferite dallo Stato alla Regione;
5) di predisporre l'Allegato C al presente atto, al fine di
facilitare una piu' facile consultazione da parte dei Comuni dei
criteri e delle modalita' per la concessione dei benefici oggetto del
presente atto; in particolare l'allegato e' costituito dal testo
della direttiva del Ministro dell'Interno 30 gennaio 2001,
limitatamente alla parte intitolata "1. Criteri e modalita' per la
concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di beni
immobili, beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dagli
eventi calamitosi dell'autunno 2000", integrato con le disposizioni
di cui al precedente Allegato A;
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Raffaelli
ALLEGATO A
Disposizioni integrative alla direttiva del Ministro dell'Interno del
30 gennaio 2001, per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4
bis della Legge 365/00, a favore dei soggetti privati proprietari di
immobili ad uso abitativo, beni mobili e beni mobili registrati,
danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000
Le disposizioni della direttiva del Ministro dell'Interno del 30
gennaio 2001 sono integrate e specificate come segue.
1.1) Benefici finanziari
Per soggetti privati beneficiari dei contributi di cui all'art. 4 bis
della Legge 365/00, s'intendono i proprietari dei beni immobili
danneggiati ovvero i titolari di diritti reali sugli stessi.
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 365/00 per tali soggetti e'
richiesto il requisito della residenza nel territorio della regione
Emilia-Romagna alla data degli eventi calamitosi.
Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, per beni immobili
ad uso abitativo debbono intendersi anche le relative pertinenze
(cantine, autorimesse), pure nel caso siano strutturalmente
indipendenti dall'unita' abitativa.
I benefici finanziari relativi ai beni mobili e beni mobili
registrati, che si trovavano nel territorio regionale quando furono
distrutti o gravemente danneggiati, possono essere richiesti dai
proprietari degli stessi quale che sia la loro residenza.
1.2) Spese ammissibili
Per costo della perizia asseverata sui danni subiti si intende la
sola parcella relativa alla quantificazione del danno subito ed alla
redazione della domanda, di cui all'Allegato A della direttiva del
Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001. Sono da escludersi dal
suddetto importo le spese tecniche relative all'intervento edilizio
conseguente ai danni.
1.3) Entita' e tipologia dei benefici concedibili
Al fine del calcolo del contributo si precisa quanto segue.
Per le unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili, adibite ad
abitazione principale (prime case) il contributo si calcola
moltiplicando Lire 2.000.000 (pari a Euro 1.032,92), quale limite
massimo di costo al mq. di superficie complessiva (Sc) per gli
interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale
sovvenzionata (stabilito con deliberazione del Consiglio regionale n.
133 del 21 dicembre 2000), per la superficie complessiva dell'unita'
immobiliare danneggiata, con superficie utile abitabile (Su) non
superiore a 200 mq. e con le limitazioni al massimo fino al 45% della
Su, per la Snr (superficie non residenziale) e per la Sp (superficie
parcheggi), come stabilito nel decreto del Ministro dei Lavori
pubblici 5 agosto 1994.
Per le unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili, non adibite
ad abitazione principale (seconde case), il contributo si calcola
nello stesso modo descritto per le prime case, ma e' concesso nella
misura massima del 75%.
Per le unita' immobiliari gravemente danneggiate ma ripristinabili,
adibite ad abitazione principale, e' stabilito un contributo a fondo
perduto pari al 75% dell'importo relativo all'intervento edilizio
necessario alla riparazione dei danni subiti.
Per le unita' immobiliari gravemente danneggiate ma ripristinabili,
non adibite ad abitazione principale, e' stabilito un contributo a
fondo perduto pari al 50% dell'importo relativo all'intervento
edilizio necessario alla riparazione dei danni subiti.
Per i beni mobili e beni mobili registrati e' stabilito un contributo
a fondo perduto pari:
- al 60% del valore del bene distrutto o non riparabile, documentato
comunque da atto probatorio (nel caso di beni mobili registrati si
fara' riferimento ai listini prezzi di ottobre-novembre 2000);
- al 60% del costo di riparazione del bene gravemente danneggiato ma
riparabile, documentato da fatture o preventivi di riparazione.
Per immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati, si intendono
quelli che hanno subito:
- danni a strutture verticali e orizzontali portanti (relativamente
anche a strutture contigue agli stessi immobili e strettamente
finalizzate alla loro difesa), caratterizzati da crolli parziali o
totali e/o lesioni significative legate al cedimento delle fondazioni
o ad altri fenomeni statico-dinamici;
- danni a impianti tecnologici, che abbiano compromesso l'efficienza
degli impianti e la sicurezza degli occupanti e abbiano richiesto
interventi specialistici di ripristino regolarmente documentati;
- danni a murature di tamponamento, tramezzi interni ed altri
elementi strutturali non portanti, caratterizzati da crolli parziali
o totali e/o lesioni, distacchi od ammaloramenti delle superfici
intonacate;
- danni a pavimentazioni e rivestimenti interni o esterni,
caratterizzati da distacchi o rigonfiamenti dei manti, tali da
richiedere il loro ripristino parziale o totale;
- danni a infissi e porte interne ed esterne, caratterizzati da
ammaloramenti delle parti lignee, tali da richiedere la loro
sostituzione.
Ai sensi dell'art. 1, comma 8 dell'ordinanza n. 3110 dell'1 marzo
2001, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2001), i
soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati ubicati
in aree golenali, possono utilizzare i contributi di cui all'art. 4,
comma 3, Legge 365/00, anche per l'acquisto o la nuova costruzione di
un diverso immobile ubicato al di fuori delle predette aree golenali,
in aree non esposte a rischio idrogeologico. In tale caso l'immobile
non ripristinato deve essere demolito e per gli oneri relativi spetta
un contributo a fondo perduto nella misura del 75% della spesa.
1.4) Modalita' di concessione ed erogazione dei benefici
I Comuni, dopo aver provveduto al calcolo dei contributi secondo le
modalita' stabilite nel punto precedente, nei 30 giorni successivi
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna del presente provvedimento, provvedono a trasmettere
alla Regione la determinazione conclusiva del procedimento, con la
quale vengono individuati i soggetti aventi diritto ai contributi di
cui all'art. 4 bis della Legge 365/00 e l'ammontare degli stessi.
Al fine di agevolare lo svolgimento della successiva fase di
concessione dei contributi da parte della Regione, viene richiesta ai
Comuni la compilazione dell'apposito modello, che dovra' integrare la
determinazione comunale sopra citata.
All'atto dell'erogazione dei contributi concessi i soggetti aventi
diritto possono chiedere un'anticipazione pari al 60% del contributo
concesso nei seguenti casi:
- dopo avvenuto inizio dei lavori, nel caso di intervento di
recupero, di ricostruzione o nuova costruzione;
- alla stipula del contratto preliminare notarile, nel caso di
acquisto di altro immobile.
I Comuni provvederanno semestralmente, successivamente alla
concessione dei contributi agli aventi diritto, a rendicontare alla
Regione lo stato di liquidazione dei contributi, quest'ultima
provvedera' a trasmettere una relazione analitica complessiva di
rendicontazione al Dipartimento di Protezione civile.
1.5) Controlli
I Comuni, al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi
perseguiti dalla legge in premessa, dovranno svolgere controlli
puntuali:
- sulle domande presentate, verificando la sussistenza del danno, la
sua valutazione ed il nesso di causalita' rispetto agli eventi
calamitosi dell'autunno 2000 in Regione;
- sullo stato di attuazione degli interventi, che comportano anche
ispezioni degli immobili.
Tali controlli, ferma restando la possibilita' per i Comuni di
eseguirne di ulteriori di propria iniziativa, saranno svolti a
campione, mediante sorteggio, secondo le percentuali di seguito
specificate:
- per i controlli sulle domande presentate, in ragione del 5% del
totale delle stesse;
- per i controlli sullo stato di attuazione degli interventi, in
ragione del 5% del totale degli interventi ultimati.
Ove in sede di controllo venga accertata la mancanza dei requisiti
sopra richiamati o la non effettuazione dei lavori previsti, si
procede alla revoca del contributo concesso o liquidato.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO C
Testo della direttiva del Ministro dell'Interno 30 gennaio 2001,
limitatamente alla parte intitolata "1. Criteri e modalita' per la
concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di beni
immobili, beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dagli
eventi calamitosi dell'autunno 2000", integrato con le disposizioni
di cui al precedente Allegato A (le integrazioni sono evidenziate in
grassetto)
Direttiva per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis
della Legge 11 dicembre 2000, n. 365.
1) Criteri e modalita' per la concessione dei benefici ai soggetti
privati proprietari di immobili, beni mobili e beni mobili registrati
danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000.
Per la concessione dei benefici, previsti dall'art. 4 bis della Legge
11 dicembre 2000, n. 365 (d'ora in poi indicata, semplicemente, come
"legge") a favore di privati proprietari di unita' immobiliari
destinate ad uso abitativo distrutte o non ripristinabili o
gravemente danneggiati, ed ai soggetti che hanno subito la
distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o mobili
registrati di loro proprieta' in conseguenza delle calamita'
idrogeologiche dell'autunno 2000 nei territori per i quali e'
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della
Legge 24 febbraio 1992, n. 225, le Regioni e le Province autonome in
indirizzo si atterranno alle seguenti direttive attuative. Per le
Regioni e le Province autonome la presente direttiva, ai sensi
dell'articolo 7 ter della legge, trova applicazione compatibilmente
con quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di
attuazione. Le Regioni e le Province autonome sono tenute a
comunicare (entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente
direttiva nella Gazzetta Ufficiale) al Dipartimento della Protezione
civile e al Presidente della Conferenza permanente dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome le eventuali modifiche
apportate alle disposizioni della presente direttiva in funzione
della valutazione di compatibilita' di cui sopra. Per le Province
autonome di Trento e Bolzano la valutazione di compatibilita' tiene
conto, inoltre, di quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 30
novembre 1989, n. 386.
1.1) Benefici finanziari
I benefici finanziari, secondo le modalita' e le entita' previste
dall'art. 4 bis della legge, sono concessi per:
- unita' immobiliari ad uso di abitazione principale ubicate nelle
regioni interessate;
- unita' immobiliari ad uso abitativo ma non di abitazione principale
ubicate nelle regioni interessate;
- beni mobili o beni mobili registrati; il contributo e' concesso in
relazione al nucleo familiare.
I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere
richiesti una sola volta o dai proprietari o dai titolari di diritti
reali e di godimento.
Per soggetti privati beneficiari dei contributi di cui all'art. 4
bis della Legge 365/00, s'intendono i proprietari dei beni immobili
danneggiati ovvero i titolari di diritti reali sugli stessi.
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 365/00 per tali soggetti e'
richiesto il requisito della residenza nel territorio della regione
Emilia-Romagna alla data degli eventi calamitosi.
Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, per beni immobili
ad uso abitativo debbono intendersi anche le relative pertinenze
(cantine, autorimesse), pure nel caso siano strutturalmente
indipendenti dall'unita' abitativa.
I benefici finanziari relativi ai beni mobili e beni mobili
registrati, che si trovavano nel territorio regionale quando furono
distrutti o gravemente danneggiati, possono essere richiesti dai
proprietari degli stessi quale che sia la loro residenza.
1.2) Spese ammissibili
I contributi possono essere richiesti relativamente a:
- lavori di demolizione di unita' immobiliari distrutte o non
ripristinabili;
- ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o
in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di
superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita'
immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite
massimo di 200 mq. e con valore a mq. non superiore a quello
previsto per gli interventi di nuova edificazione di edilizia
residenziale sovvenzionata;
- ripristino di unita' immobiliari che hanno subito danni;
- redazione della perizia asseverata sui danni subiti;
- spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento grave di
beni mobili o di beni mobili registrati.
Per costo della perizia asseverata sui danni subiti si intende la
sola parcella relativa alla quantificazione del danno subito ed alla
redazione della domanda di cui all'Allegato A della direttiva del
Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001. Sono da escludersi dal
suddetto importo le spese tecniche relative all'intervento edilizio
conseguente ai danni.
Per il rispetto dei limiti massimali, nell'ambito delle spese
ammissibili suindicate, sono da calcolare i relativi oneri fiscali.
Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie
assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena
di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall'importo della
spesa ammissibile.
Le provvidenze concesse in base all'ordinanza 3090/00 e successive
modifiche ed integrazioni costituiscono anticipazione dei benefici
di cui all'articolo 4 bis della legge e vengono dedotte dal
contributo spettante, fatta eccezione per il contributo per
l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza
summenzionata.
Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni sia immobili
che mobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la
dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformita' o assenza
delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal
comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a
variazioni essenziali ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso
dell'unita' immobiliare.
1.3) Entita' e tipologia dei benefici concedibili
Le Regioni, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici
previsti a favore dei soggetti privati dall'art. 4 bis della legge
per il tramite dei Comuni (a cui trasferiscono le risorse finanziarie
relative), secondo le seguenti entita' e tipologie di finanziamento.
a) unita' immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non
ripristinabili (prime case)
Spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e
proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto
(comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la
nuova costruzione di un'unita' abitativa di superficie utile
abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non piu'
ripristinabile e, comunque, non superiore a 200 mq. e per un valore a
mq. non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di
nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come
determinati dalle Regioni ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457,
e successive modificazioni.
Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa
riferimento all'art. 6, lettera A) del decreto del Ministro dei
Lavori pubblici 5 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
194 del 20 agosto 1994.
Per le unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili, adibite ad
abitazione principale (prime case) il contributo si calcola
moltiplicando Lire 2.000.000 (pari a Euro 1.032,92), quale limito
massimo di costo al mq. di superficie complessiva (Sc) per gli
interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale
sovvenzionata (stabilito con deliberazione del Consiglio regionale n.
133 del 21 dicembre 2000), per la superficie complessiva dell'unita'
immobiliare danneggiata, con superficie utile abitabile (Su) non
superiore a 200 mq. e con le limitazioni al massimo fino al 45% della
Su, per la Snr (superficie non residenziale) e per la Sp (superficie
parcheggi) come stabilito nel decreto del Ministro dei Lavori
pubblici 5 agosto 1994.
b) unita' immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione
principale distrutte o non ripristinabili (seconde case)
Spetta un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la
demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o per l'acquisto
(comprensivo dell'eventuale ristrutturazione) nello stesso comune o
in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione di
superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita'
immobiliare andata distrutta o non ripristinabile nei limiti e
secondo le modalita' di cui alla precedente lettera a).
Per le unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili, non
adibite ad abitazione principale (seconde case), il contributo si
calcola nello stesso modo descritto per le prime case, ma e' concesso
nella misura massima del 75%.
c) unita' immobiliari ad uso di abitazione principale, gravemente
danneggiate, ma ripristinabili (prime case)
Spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle
medesime unita' immobiliari, fino al 75% del valore dei danni subiti.
Per le unita' immobiliari gravemente danneggiate ma ripristinabili,
adibito ad abitazione principale, e' stabilito un contributo a fondo
perduto pari al 75% dell'importo relativo all'intervento edilizio
necessario alla riparazione dei danni subiti.
d) unita' immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione
principale gravemente danneggiate ma ripristinabili (seconde case)
Spetta un contributo a fondo perduto, al fine del recupero delle
medesime unita' immobiliari, fino al 50% del valore dei danni subiti.
Per le unita' immobiliari gravemente danneggiate ma ripristinabili,
non adibite ad abitazione principale, e' stabilito un contributo a
fondo perduto pari al 50% dell'importo relativo all'intervento
edilizio necessario alla riparazione dei danni subiti.
e) parti ad uso comune di un condominio gravemente danneggiato ma
ripristinabile
Nel caso in cui all'interno del condominio vi sia almeno un'unita'
abitativa destinata ad uso di abitazione principale (prima casa) per
le parti comuni spetta un contributo a fondo perduto fino al 75% del
valore dei danni subiti. Detto contributo puo' essere richiesto
dall'amministratore condominiale o dal soggetto all'uopo delegato dai
condomini.
Nel caso in cui all'interno del condominio non vi sia alcuna unita'
abitativa destinata ad uso di abitazione principale, il contributo
spetta nel limite del 50% del valore dei danni subiti.
f) beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente
danneggiati
Al proprietario dei beni spetta un contributo a fondo perduto fino al
60% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di Lire
50.000.000 per ciascun nucleo familiare.
Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per
i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori
sul valore dei predetti beni, e' cosi' determinato:
- in ragione di Lire 6.000.000 per ogni vano catastale danneggiato
dagli eventi alluvionali;
- in ragione di Lire 100.000 a mq. per locali adibiti a garage, box o
cantina danneggiati dagli eventi alluvionali.
Per i beni mobili e beni mobili registrati e' stabilito un
contributo a fondo perduto pari:
- al 60% del valore del bene distrutto o non riparabile, documentato
comunque da atto probatorio (nel caso di beni mobili registrati si
fara' riferimento ai listini-prezzi di ottobre-novembre 2000);
- al 60% del costo di riparazione del bene gravemente danneggiato ma
riparabile, documentato da fatture o preventivi di riparazione.
Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per
i beni mobili registrati e' stabilito in Lire 30.000.000.
g) (omissis)
Per immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati, relativamente
agli eventi calamitosi in questione, si intendono quelli che hanno
subito:
- danni a strutture verticali e orizzontali portanti (relativamente
anche a strutture contigue agli stessi immobili e strettamente
finalizzate alla loro difesa), caratterizzati da crolli parziali o
totali e/o lesioni significative legate al cedimento delle fondazioni
o ad altri fenomeni statico-dinamici;
- danni a impianti tecnologici, che abbiano compromesso l'efficienza
degli impianti e la sicurezza degli occupanti e abbiano richiesto
interventi specialistici di ripristino regolarmente documentati;
- danni a murature di tamponamento, tramezzi interni ed altri
elementi strutturali non portanti, caratterizzati da crolli parziali
o totali e/o lesioni, distacchi od ammaloramenti delle superfici
intonacate;
- danni a pavimentazioni e rivestimenti interni o esterni,
caratterizzati da distacchi o rigonfiamenti dei manti, tali da
richiedere il loro ripristino parziale o totale;
- danni a infissi e porte interne ed esterne, caratterizzati da
ammaloramenti delle parti lignee, tali da richiedere la loro
sostituzione.
Ai sensi dell'art. 1, comma 8 dell'ordinanza n. 3110 dell'1 marzo
2001, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2001), i
soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati ubicati
in aree golenali, possono utilizzare i contributi di cui all'art. 4,
comma 3, Legge 365/00, anche per l'acquisto o la nuova costruzione di
un diverso immobile ubicato al di fuori delle predette aree golenali,
in aree non esposte a rischio idrogeologico. In tale caso l'immobile
non ripristinato deve essere demolito e per gli oneri relativi spetta
un contributo a fondo perduto nella misura del 75% della spesa.
1.4) Modalita' di concessione ed erogazione dei benefici
Le Regioni provvedono a disciplinare la concessione, per il tramite
dei Comuni, dei benefici elencati al precedente paragrafo 1.3)
attenendosi alle seguenti disposizioni.
a) Presentazione delle domande
La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di
finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello
allegato (Allegato "A"), sottoscritta dal proprietario o dal titotare
del diritto reale (nel caso dei beni immobili), deve essere
presentata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della
presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale, presso il Comune in cui
e' sito l'immobile del soggetto richiedente oppure ove si trovava il
bene mobile registrato durante l'evento calamitoso. La domanda in
Allegato "A" deve essere compilata integralmente.
b) Documentazione
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'
del sottoscrittore della stessa;
- perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti
complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo
Albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore
a Lire 30 milioni;
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo gia'
percepito;
- solo per i soggetti "bi-alluvionati" - beneficio di cui alla
lettera g) del paragrafo 1.3 - autocertificazione con la quale il
soggetto richiedente dichiari, sotto la propria responsabilita', di
essere stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del
2000, nonche' copia del documento attestante il percepimento del
contributo post alluvione 1994 (non rileva l'entita' del contributo
percepito, ma e' sufficiente attestare l'effettivo percepimento dello
stesso).
c) Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici
Il Comune, accertata la completezza delle domande ricevute, provvede
al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio
spettante, comunicandolo alla regione e all'interessato. La
liquidazione del contributo puo' avvenire per erogazioni successive.
I Comuni, dopo aver provveduto al calcolo dei contributi secondo le
modalita' stabilito nel punto precedente, nei 30 giorni successivi
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Ragione
Emilia-Romagna del presente provvedimento, provvedono a trasmettere
alla Regione la determinazione conclusiva del procedimento, con la
quale vengono individuati i soggetti aventi diritto ai contributi di
cui all'art. 4 bis della Legge 365/00 e l'ammontare degli stessi.
Al fine di agevolare lo svolgimento della successiva fase di
concessione dei contributi da parte della Regione, viene richiesta ai
Comuni la compilazione dell'apposito modello, che dovra' integrare la
determinazione comunale sopra citata.
consentita l'erogazione di un'anticipazione al soggetto beneficiario
non superiore al 60% del contributo spettante. L'erogazione del saldo
del contributo e' consentita a seguito dell'invio da parte
dell'interessato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
presentata ai sensi della Legge n. 15 del 1968 e successive modifiche
ed integrazioni, redatta secondo il modello allegato (Allegato "B");
qualora detta dichiarazione sia allegata alla domanda, il contributo
puo' essere erogato in un'unica soluzione. Si confermano e sono fatte
salve le disposizioni relative alla documentazione della spesa di cui
all'ordinanza ministeriale 3090/00 e relativa direttiva applicativa
del 23/10/2000.
All'atto dell'erogazione dei contributi concessi i soggetti aventi
diritto possono chiedere un'anticipazione pari al 60% del contributo
concesso nei seguenti casi:
- dopo avvenuto inizio dei lavori, nel caso di intervento di
recupero, di ricostruzione o nuova costruzione;
- alla stipula del contratto preliminare notarile, nel caso di
acquisto di altro immobile. I Comuni provvederanno semestralmente,
successivamente alla concessione dei contributi agli aventi diritto,
a rendicontare alla Regione lo stato di liquidazione dei contributi,
quest'ultima provvedera' a trasmettere una relazione analitica
complessiva di rendicontazione al Dipartimento di Protezione civile.
1.5) Controlli
Le Regioni disciplinano secondo i propri ordinamenti le modalita'
operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno
conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima
trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze
sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del
contributo.
Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento di Protezione
civile lo richieda, le Regioni trasmettono una relazione analitica
sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti
privati danneggiati.
I Comuni, al fine di garantire il pieno conseguimento degli
obiettivi perseguiti dalla legge in premessa, dovranno svolgere
controlli puntuali:
- sulle domande presentate, verificando la sussistenza del danno, la
sua valutazione ed il nesso di causalita' rispetto agli eventi
calamitosi dell'autunno 2000 in regione;
- sullo stato di attuazione degli interventi, che comportano anche
ispezioni degli immobili.
Tali controlli, ferma restando la possibilita' per i Comuni di
eseguirne di ulteriori di propria iniziativa, saranno svolti a
campione, mediante sorteggio, secondo la percentuali di seguito
specificate:
- per i controlli sulle domande presentate, in ragione del 5% del
totale delle stesse;
- per i controlli sullo stato di attuazione degli interventi, in
ragione del 5% del totale degli interventi ultimati.
Ove in sede di controllo venga accertata la mancanza dei requisiti
sopra richiamati o la non effettuazione dei lavori previsti, si
procede alla revoca del contributo concesso o liquidato.