REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI DI MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI DI MOBILITA' 8 giugno 2001, n. 5467

Disposizioni integrative alla direttiva del Ministro dell'Interno del 30/1/2001, per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 4 bis della Legge 365/00, a favore dei privati proprietari di immobili ad uso abitativo danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Visto il DL 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modifiche dalla             
Legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante: "Interventi urgenti per le             
aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione           
civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali",                
emanato in seguito al verificarsi degli eventi calamitosi                       
dell'autunno 2000;                                                              
visti, in particolare, gli artt. 4 e 4 bis, che prevedono la                    
concessione di benefici a favore dei soggetti privati, proprietari di           
immobili, beni mobili e beni mobili registrati, danneggiati dagli               
eventi indicati;                                                                
vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il                    
coordinamento della protezione civile, n. 3090 del 18 ottobre 2000,             
recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a                      
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai                  
dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il                 
territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni                 
Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna";                                
vista la direttiva del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001,               
che, secondo quanto stabilito dall'art. 4 bis, comma 2, Legge 365/00            
e dall'art. 3, comma 6 dell'ordinanza 3090 del 18 ottobre 2000, detta           
le disposizioni per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4            
bis della Legge 365/00;                                                         
vista la successiva ordinanza del Ministro dell'Interno  n.3110 del             
28 febbraio 2001, che stabilisce ulteriori disposizioni in merito               
agli eventi calamitosi dell'autunno 2000;                                       
considerato che la medesima direttiva del Ministro dell'Interno 30              
gennaio 2001 individua nei Comuni i soggetti che, ricevute le domande           
di contributo da parte dei proprietari di immobili, beni mobili e               
beni mobili registrati danneggiati dagli eventi calamitosi                      
dell'autunno 2000, devono provvedere allo svolgimento                           
dell'istruttoria e alla concessione ed erogazione dei benefici di cui           
all'art. 4 bis della Legge 365/00 attenendosi alle disposizioni dalla           
stessa dettate;                                                                 
considerato che la direttiva autorizza la Regione a prevedere, ove              
necessario, ulteriori condizioni, criteri e modalita' per la gestione           
degli interventi agevolativi a favore dei soggetti danneggiati dagli            
eventi calamitosi dell'autunno 2000;                                            
considerato inoltre  che la Giunta regionale, con deliberazione n.=20           
350 del 22 marzo 2001, ha ravvisato l'opportunita' di fornire ai                
Comuni, con successivo atto del Direttore generale alla                         
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita', ulteriori                   
disposizioni ad integrazione di quanto previsto dalla direttiva del             
Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001, limitatamente ai                     
contributi richiesti dai soggetti privati proprietari di immobili ad            
uso abitativo, beni mobili e beni mobili registrati;                            
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,           
n. 41 e della deliberazione di Giunta regionale 2541/95:                        
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmi edilizi, arch. Piero Orlandi in merito alla regolarita'               
tecnica del presente provvedimento;                                             
- della legittimita' del presente provvedimento;                                
determina:                                                                      
1) di approvare, in conformita' alle premesse, le disposizioni                  
integrative alla direttiva del Ministro dell'Interno del 30 gennaio             
2001, per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della            
Legge 365/00, a favore dei soggetti privati proprietari di immobili             
ad uso abitativo, beni mobili e beni mobili registrati, danneggiati             
dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000, come definite             
nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del              
presente atto;                                                                  
2) di stabilire in 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel                
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente atto,            
il termine entro cui i Comuni interessati debbono trasmettere alla              
Regione Emilia-Romagna, Direzione generale alla Programmazione                  
territoriale e Sistemi di mobilita', Servizio Programmi edilizi, la             
determinazione conclusiva del procedimento amministrativo di                    
individuazione dei soggetti aventi diritto ai contributi di cui al              
precedente punto 1);                                                            
3) di approvare l'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale              
del presente atto, costituito dal "Quadro riepilogativo dei                     
contributi massimi concedibili di cui all'art. 4 bis della Legge                
365/00", che i Comuni devono compilare ed allegare al provvedimento             
indicato al punto 2);                                                           
4) di dare atto che con successivi provvedimenti, assunti dagli                 
organi regionali competenti, si provvedera' alla concessione dei                
contributi e all'assunzione del relativo impegno di spesa, in                   
relazione agli importi richiesti dai Comuni ed alla disponibilita' di           
risorse trasferite dallo Stato alla Regione;                                    
5) di predisporre l'Allegato C al presente atto, al fine di                     
facilitare una piu' facile consultazione da parte dei Comuni dei                
criteri e delle modalita' per la concessione dei benefici oggetto del           
presente atto; in particolare l'allegato e' costituito dal testo                
della direttiva del Ministro dell'Interno 30 gennaio 2001,                      
limitatamente alla parte intitolata "1. Criteri e modalita' per la              
concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di beni                
immobili, beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dagli                
eventi calamitosi dell'autunno 2000", integrato con le disposizioni             
di cui al precedente Allegato A;                                                
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Roberto Raffaelli                                                               
ALLEGATO A                                                                      
Disposizioni integrative alla direttiva del Ministro dell'Interno del           
30 gennaio 2001, per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4           
bis della Legge 365/00, a favore dei soggetti privati proprietari di            
immobili ad uso abitativo, beni mobili e beni mobili registrati,                
danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000                
Le disposizioni della direttiva del Ministro dell'Interno del 30                
gennaio 2001 sono integrate e specificate come segue.                           
1.1) Benefici finanziari                                                        
Per soggetti privati beneficiari dei contributi di cui all'art. 4 bis           
della Legge 365/00, s'intendono i proprietari dei beni immobili                 
danneggiati ovvero i titolari di diritti reali sugli stessi.                    
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 365/00 per tali soggetti e'                    
richiesto il requisito della residenza nel territorio della regione             
Emilia-Romagna alla data degli eventi calamitosi.                               
Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, per beni immobili            
ad uso abitativo debbono intendersi anche le relative pertinenze                
(cantine, autorimesse), pure nel caso siano strutturalmente                     
indipendenti dall'unita' abitativa.                                             
I benefici finanziari relativi ai beni mobili e beni mobili                     
registrati, che si trovavano nel territorio regionale quando furono             
distrutti o gravemente danneggiati, possono essere richiesti dai                
proprietari degli stessi quale che sia la loro residenza.                       
1.2) Spese ammissibili                                                          
Per costo della perizia asseverata sui danni subiti si intende la               
sola parcella relativa alla quantificazione del danno subito ed alla            
redazione della domanda, di cui all'Allegato A della direttiva del              
Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001. Sono da escludersi dal               
suddetto importo le spese tecniche relative all'intervento edilizio             
conseguente ai danni.                                                           
1.3) Entita' e tipologia dei benefici concedibili                               
Al fine del calcolo del contributo si precisa quanto segue.                     
Per le unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili, adibite ad            
abitazione principale (prime case) il contributo si calcola                     
moltiplicando Lire 2.000.000 (pari a Euro 1.032,92), quale limite               
massimo di costo al mq. di superficie complessiva (Sc) per gli                  
interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale                       
sovvenzionata (stabilito con deliberazione del Consiglio regionale n.           
133 del 21 dicembre 2000), per la superficie complessiva dell'unita'            
immobiliare danneggiata, con superficie utile abitabile (Su) non                
superiore a 200 mq. e con le limitazioni al massimo fino al 45% della           
Su, per la Snr (superficie non residenziale) e per la Sp (superficie            
parcheggi), come stabilito nel decreto del Ministro dei Lavori                  
pubblici 5 agosto 1994.                                                         
Per le unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili, non adibite           
ad abitazione principale (seconde case), il contributo si calcola               
nello stesso modo descritto per le prime case, ma e' concesso nella             
misura massima del 75%.                                                         
Per le unita' immobiliari gravemente danneggiate ma ripristinabili,             
adibite ad abitazione principale, e' stabilito un contributo a fondo            
perduto pari al 75% dell'importo relativo all'intervento edilizio               
necessario alla riparazione dei danni subiti.                                   
Per le unita' immobiliari gravemente danneggiate ma ripristinabili,             
non adibite ad abitazione principale, e' stabilito un contributo a              
fondo perduto pari al 50% dell'importo relativo all'intervento                  
edilizio necessario alla riparazione dei danni subiti.                          
Per i beni mobili e beni mobili registrati e' stabilito un contributo           
a fondo perduto pari:                                                           
- al 60% del valore del bene distrutto o non riparabile, documentato            
comunque da atto probatorio (nel caso di beni mobili registrati si              
fara' riferimento ai listini prezzi di ottobre-novembre 2000);                  
- al 60% del costo di riparazione del bene gravemente danneggiato ma            
riparabile, documentato da fatture o preventivi di riparazione.                 
Per immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati, si intendono              
quelli che hanno subito:                                                        
- danni a strutture verticali e orizzontali portanti (relativamente             
anche a strutture contigue agli stessi immobili e strettamente                  
finalizzate alla loro difesa), caratterizzati da crolli parziali o              
totali e/o lesioni significative legate al cedimento delle fondazioni           
o ad altri fenomeni statico-dinamici;                                           
- danni a impianti tecnologici, che abbiano compromesso l'efficienza            
degli impianti e la sicurezza degli occupanti e abbiano richiesto               
interventi specialistici di ripristino regolarmente documentati;                
- danni a murature di tamponamento, tramezzi interni ed altri                   
elementi strutturali non portanti, caratterizzati da crolli parziali            
o totali e/o lesioni, distacchi od ammaloramenti delle superfici                
intonacate;                                                                     
- danni a pavimentazioni e rivestimenti interni o esterni,                      
caratterizzati da distacchi o rigonfiamenti dei manti, tali da                  
richiedere il loro ripristino parziale o totale;                                
- danni a infissi e porte interne ed  esterne, caratterizzati da                
ammaloramenti delle parti lignee, tali da richiedere la loro                    
sostituzione.                                                                   
Ai sensi dell'art. 1, comma 8 dell'ordinanza n. 3110 dell'1 marzo               
2001, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2001), i               
soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati ubicati            
in aree golenali, possono utilizzare i contributi di cui all'art. 4,            
comma 3, Legge 365/00, anche per l'acquisto o la nuova costruzione di           
un diverso immobile ubicato al di fuori delle predette aree golenali,           
in aree non esposte a rischio idrogeologico. In tale caso l'immobile            
non ripristinato deve essere demolito e per gli oneri relativi spetta           
un contributo a fondo perduto nella misura del 75% della spesa.                 
1.4) Modalita' di concessione ed erogazione dei benefici                        
I Comuni, dopo aver provveduto al calcolo dei contributi secondo le             
modalita' stabilite nel punto precedente, nei 30 giorni successivi              
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                       
Emilia-Romagna del presente provvedimento, provvedono a trasmettere             
alla Regione la determinazione conclusiva del procedimento, con la              
quale vengono individuati i soggetti aventi diritto ai contributi di            
cui all'art. 4 bis della Legge 365/00 e l'ammontare degli stessi.               
Al fine di agevolare lo svolgimento della successiva fase di                    
concessione dei contributi da parte della Regione, viene richiesta ai           
Comuni la compilazione dell'apposito modello, che dovra' integrare la           
determinazione comunale sopra citata.                                           
All'atto dell'erogazione dei contributi concessi i soggetti aventi              
diritto possono chiedere un'anticipazione pari al 60% del contributo            
concesso nei seguenti casi:                                                     
- dopo avvenuto inizio dei lavori, nel caso di intervento di                    
recupero, di ricostruzione o nuova costruzione;                                 
- alla stipula del contratto preliminare notarile, nel caso di                  
acquisto di altro immobile.                                                     
I Comuni provvederanno semestralmente, successivamente alla                     
concessione dei contributi agli aventi diritto, a rendicontare alla             
Regione lo stato di liquidazione dei contributi, quest'ultima                   
provvedera' a trasmettere una relazione analitica complessiva di                
rendicontazione al Dipartimento di Protezione civile.                           
1.5) Controlli                                                                  
I Comuni, al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi           
perseguiti dalla legge in premessa, dovranno svolgere controlli                 
puntuali:                                                                       
- sulle domande presentate, verificando la sussistenza del danno, la            
sua valutazione ed il nesso di causalita' rispetto agli eventi                  
calamitosi dell'autunno 2000 in Regione;                                        
- sullo stato di attuazione degli interventi, che comportano anche              
ispezioni degli immobili.                                                       
Tali controlli, ferma restando la possibilita' per i Comuni di                  
eseguirne di ulteriori di propria iniziativa, saranno svolti a                  
campione, mediante sorteggio, secondo le percentuali di seguito                 
specificate:                                                                    
- per i controlli sulle domande presentate, in ragione del 5% del               
totale delle stesse;                                                            
- per i controlli sullo stato di attuazione degli interventi, in                
ragione del 5% del totale degli interventi ultimati.                            
Ove in sede di controllo venga accertata la mancanza dei requisiti              
sopra richiamati o la non effettuazione dei lavori previsti, si                 
procede alla revoca del contributo concesso o liquidato.                        
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO C                                                                      
Testo della direttiva del Ministro dell'Interno 30 gennaio 2001,                
limitatamente alla parte intitolata "1. Criteri e modalita' per la              
concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di beni                
immobili, beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dagli                
eventi calamitosi dell'autunno 2000", integrato con le disposizioni             
di cui al precedente Allegato A (le integrazioni sono evidenziate in            
grassetto)                                                                      
Direttiva per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis              
della Legge 11 dicembre 2000, n. 365.                                           
1) Criteri e modalita' per la concessione dei benefici ai soggetti              
privati proprietari di immobili, beni mobili e beni mobili registrati           
danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000.                          
Per la concessione dei benefici, previsti dall'art. 4 bis della Legge           
11 dicembre 2000, n. 365 (d'ora in poi indicata, semplicemente, come            
"legge") a favore di privati proprietari di unita' immobiliari                  
destinate ad uso abitativo distrutte o non ripristinabili o                     
gravemente danneggiati, ed ai soggetti che hanno subito la                      
distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o mobili                   
registrati di loro proprieta' in conseguenza delle calamita'                    
idrogeologiche dell'autunno 2000 nei territori per i quali e'                   
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della            
Legge 24 febbraio 1992, n. 225, le Regioni e le Province autonome in            
indirizzo si atterranno alle seguenti direttive attuative. Per le               
Regioni e le Province autonome la presente direttiva, ai sensi                  
dell'articolo 7 ter della legge, trova applicazione compatibilmente             
con quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di            
attuazione. Le Regioni e le Province autonome sono tenute a                     
comunicare (entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente           
direttiva nella Gazzetta Ufficiale) al Dipartimento della Protezione            
civile e al Presidente della Conferenza permanente dei Presidenti               
delle Regioni e delle Province autonome le eventuali modifiche                  
apportate alle disposizioni della presente direttiva in funzione                
della valutazione di compatibilita' di cui sopra. Per le Province               
autonome di Trento e Bolzano la valutazione di compatibilita' tiene             
conto, inoltre, di quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 30                  
novembre 1989, n. 386.                                                          
1.1) Benefici finanziari                                                        
I benefici finanziari, secondo le modalita' e le entita' previste               
dall'art. 4 bis della legge, sono concessi per:                                 
- unita' immobiliari ad uso di abitazione principale ubicate nelle              
regioni interessate;                                                            
- unita' immobiliari ad uso abitativo ma non di abitazione principale           
ubicate nelle regioni interessate;                                              
- beni mobili o beni mobili registrati; il contributo e' concesso in            
relazione al nucleo familiare.                                                  
I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere                  
richiesti una sola volta o dai proprietari o dai titolari di diritti            
reali e di godimento.                                                           
 Per soggetti privati beneficiari dei contributi di cui all'art. 4              
bis della Legge 365/00, s'intendono i proprietari dei beni immobili             
danneggiati ovvero i titolari di diritti reali sugli stessi.                    
 Ai sensi dell'art. 4 della Legge 365/00 per tali soggetti e'                   
richiesto il requisito della residenza nel territorio della regione             
Emilia-Romagna alla data degli eventi calamitosi.                               
 Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, per beni immobili           
ad uso abitativo debbono intendersi anche le relative pertinenze                
(cantine, autorimesse), pure nel caso siano strutturalmente                     
indipendenti dall'unita' abitativa.                                             
 I benefici finanziari relativi ai beni mobili e beni mobili                    
registrati, che si trovavano nel territorio regionale quando furono             
distrutti o gravemente danneggiati, possono essere richiesti dai                
proprietari degli stessi quale che sia la loro residenza.                       
1.2) Spese ammissibili                                                          
I contributi possono essere richiesti relativamente a:                          
- lavori di demolizione di unita' immobiliari distrutte o non                   
ripristinabili;                                                                 
- ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o             
in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di                  
superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita'                  
immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite            
massimo di 200 mq. e con valore a mq. non superiore a  quello                   
previsto per gli interventi di  nuova edificazione di edilizia                  
residenziale sovvenzionata;                                                     
- ripristino di unita' immobiliari che hanno subito danni;                      
- redazione della perizia asseverata sui danni subiti;                          
- spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento grave di               
beni mobili o di beni mobili registrati.                                        
 Per costo della perizia asseverata sui danni subiti si intende la              
sola parcella relativa alla quantificazione del danno subito ed alla            
redazione della domanda di cui all'Allegato A  della direttiva del              
Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001. Sono da escludersi dal               
suddetto importo le spese tecniche relative all'intervento edilizio             
conseguente ai danni.                                                           
Per il rispetto dei limiti massimali, nell'ambito delle spese                   
ammissibili suindicate, sono da calcolare i relativi oneri fiscali.             
Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie                       
assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena           
di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall'importo della               
spesa ammissibile.                                                              
Le provvidenze concesse in base all'ordinanza 3090/00 e successive              
modifiche ed  integrazioni costituiscono anticipazione dei benefici             
di cui all'articolo 4 bis della legge e vengono dedotte dal                     
contributo spettante, fatta eccezione per il contributo per                     
l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza               
summenzionata.                                                                  
Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni sia immobili           
che mobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la                      
dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformita' o assenza            
delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal           
comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a              
variazioni essenziali ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e           
successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso                   
dell'unita' immobiliare.                                                        
1.3) Entita' e tipologia dei benefici concedibili                               
Le Regioni, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici               
previsti a favore dei soggetti privati dall'art. 4 bis della legge              
per il tramite dei Comuni (a cui trasferiscono le risorse finanziarie           
relative), secondo le seguenti entita' e tipologie di finanziamento.            
a) unita' immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non           
ripristinabili (prime case)                                                     
Spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e              
proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto                   
(comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la            
nuova costruzione di un'unita' abitativa di superficie utile                    
abitabile non superiore a quella  dell'immobile distrutto o non piu'            
ripristinabile e, comunque, non superiore a 200 mq. e per un valore a           
mq. non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di              
nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come                 
determinati dalle Regioni ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457,           
e successive modificazioni.                                                     
Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa                   
riferimento all'art. 6, lettera A) del decreto del  Ministro dei                
Lavori pubblici 5 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.            
194 del 20 agosto 1994.                                                         
 Per le unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili, adibite ad           
abitazione principale (prime case) il contributo si calcola                     
moltiplicando Lire 2.000.000 (pari a Euro 1.032,92), quale limito               
massimo di costo al mq. di superficie complessiva (Sc) per gli                  
interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale                       
sovvenzionata (stabilito con deliberazione del Consiglio regionale n.           
133 del 21 dicembre 2000), per la superficie complessiva dell'unita'            
immobiliare danneggiata, con superficie utile abitabile (Su) non                
superiore a 200 mq. e con le limitazioni al massimo fino al 45% della           
Su, per la Snr (superficie non residenziale) e per la Sp (superficie            
parcheggi) come stabilito nel decreto del Ministro dei Lavori                   
pubblici 5 agosto 1994.                                                         
b) unita' immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione                
principale distrutte o non ripristinabili (seconde case)                        
Spetta un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la                   
demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o per l'acquisto                  
(comprensivo dell'eventuale ristrutturazione) nello stesso comune o             
in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione di                   
superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita'                  
immobiliare andata distrutta o non ripristinabile nei limiti e                  
secondo le modalita' di cui alla precedente lettera a).                         
 Per le unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili, non                  
adibite ad abitazione principale (seconde case), il contributo si               
calcola nello stesso modo descritto per le prime case, ma e' concesso           
nella misura massima del 75%.                                                   
c) unita' immobiliari ad uso di abitazione principale, gravemente               
danneggiate, ma ripristinabili (prime case)                                     
Spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle                
medesime unita' immobiliari, fino al 75% del valore dei danni subiti.           
 Per le unita' immobiliari gravemente danneggiate ma ripristinabili,            
adibito ad abitazione principale, e' stabilito un contributo a fondo            
perduto pari al 75% dell'importo relativo all'intervento edilizio               
necessario alla riparazione dei danni subiti.                                   
d) unita' immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione                
principale gravemente danneggiate ma ripristinabili (seconde case)              
Spetta un contributo a fondo perduto, al fine del recupero delle                
medesime unita' immobiliari, fino al 50% del valore dei danni subiti.           
 Per le unita' immobiliari gravemente danneggiate ma ripristinabili,            
non adibite ad abitazione principale, e' stabilito un contributo a              
fondo perduto pari al 50% dell'importo relativo all'intervento                  
edilizio necessario alla riparazione dei danni subiti.                          
e) parti ad uso comune di un condominio gravemente danneggiato ma               
ripristinabile                                                                  
Nel caso in cui all'interno del condominio vi sia almeno un'unita'              
abitativa destinata ad uso di abitazione principale (prima casa) per            
le parti comuni spetta un contributo a fondo perduto fino al 75% del            
valore dei danni subiti. Detto contributo puo' essere richiesto                 
dall'amministratore condominiale o dal soggetto all'uopo delegato dai           
condomini.                                                                      
Nel caso in cui all'interno del condominio non vi sia alcuna unita'             
abitativa destinata ad uso di abitazione principale, il contributo              
spetta nel limite del 50% del valore dei danni subiti.                          
f) beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente                  
danneggiati                                                                     
Al proprietario dei beni spetta un contributo a fondo perduto fino al           
60% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di Lire                     
50.000.000 per ciascun nucleo familiare.                                        
Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per            
i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori              
sul valore dei predetti beni, e' cosi' determinato:                             
- in ragione di Lire 6.000.000 per ogni vano catastale danneggiato              
dagli eventi alluvionali;                                                       
- in ragione di Lire 100.000 a mq. per locali adibiti a garage, box o           
cantina danneggiati dagli eventi alluvionali.                                   
 Per i beni mobili e beni mobili registrati e' stabilito un                     
contributo a fondo perduto pari:                                                
- al 60% del valore del bene distrutto o non riparabile, documentato            
comunque da atto probatorio (nel caso di beni mobili registrati si              
fara' riferimento ai listini-prezzi di ottobre-novembre 2000);                  
- al 60% del costo di riparazione del bene gravemente danneggiato ma            
riparabile, documentato da fatture o preventivi di riparazione.                 
Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per            
i beni mobili registrati e' stabilito in Lire 30.000.000.                       
g) (omissis)                                                                    
 Per immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati, relativamente            
agli eventi calamitosi in questione, si intendono quelli che hanno              
subito:                                                                         
- danni a strutture verticali e orizzontali portanti (relativamente             
anche a strutture contigue agli stessi immobili e strettamente                  
finalizzate alla loro difesa), caratterizzati da crolli parziali o              
totali e/o lesioni significative legate al cedimento delle fondazioni           
o ad altri fenomeni statico-dinamici;                                           
- danni a impianti tecnologici, che abbiano compromesso l'efficienza            
degli impianti e la sicurezza degli occupanti e abbiano richiesto               
interventi specialistici di ripristino regolarmente documentati;                
- danni a murature di tamponamento, tramezzi interni ed altri                   
elementi strutturali non portanti, caratterizzati da crolli parziali            
o totali e/o lesioni, distacchi od ammaloramenti delle superfici                
intonacate;                                                                     
- danni a pavimentazioni e rivestimenti interni o esterni,                      
caratterizzati da distacchi o rigonfiamenti dei manti, tali da                  
richiedere il loro ripristino parziale o totale;                                
- danni a infissi e porte interne ed esterne, caratterizzati da                 
ammaloramenti delle parti lignee, tali da richiedere la loro                    
sostituzione.                                                                   
 Ai sensi dell'art. 1, comma 8 dell'ordinanza n. 3110 dell'1 marzo              
2001, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2001), i               
soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati ubicati            
in aree golenali, possono utilizzare i contributi di cui all'art. 4,            
comma 3, Legge 365/00, anche per l'acquisto o la nuova costruzione di           
un diverso immobile ubicato al di fuori delle predette aree golenali,           
in aree non esposte a rischio idrogeologico. In tale caso l'immobile            
non ripristinato deve essere demolito e per gli oneri relativi spetta           
un contributo a fondo perduto nella misura del 75% della spesa.                 
1.4) Modalita' di concessione ed erogazione dei benefici                        
Le Regioni provvedono a disciplinare la concessione, per il tramite             
dei Comuni, dei benefici elencati al precedente paragrafo 1.3)                  
attenendosi alle seguenti disposizioni.                                         
a) Presentazione delle domande                                                  
La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di                       
finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello                   
allegato (Allegato "A"), sottoscritta dal proprietario o dal titotare           
del diritto reale (nel caso dei beni immobili), deve essere                     
presentata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della             
presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale, presso il Comune in cui            
e' sito l'immobile del soggetto richiedente oppure ove si trovava il            
bene mobile registrato durante l'evento calamitoso. La domanda in               
Allegato "A" deve essere compilata integralmente.                               
b) Documentazione                                                               
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:                       
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'             
del sottoscrittore della stessa;                                                
- perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti                     
complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo             
Albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore            
a Lire 30 milioni;                                                              
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo gia'            
percepito;                                                                      
- solo per i soggetti "bi-alluvionati" - beneficio di cui alla                  
lettera g) del paragrafo 1.3 - autocertificazione con la quale il               
soggetto richiedente dichiari, sotto la propria responsabilita', di             
essere stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del                
2000, nonche' copia del documento attestante il percepimento del                
contributo post alluvione 1994 (non rileva l'entita' del contributo             
percepito, ma e' sufficiente attestare l'effettivo percepimento dello           
stesso).                                                                        
c) Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici                          
Il Comune, accertata la completezza delle domande ricevute, provvede            
al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio                     
spettante, comunicandolo alla regione e all'interessato. La                     
liquidazione del contributo puo' avvenire per erogazioni successive.            
 I Comuni, dopo aver provveduto al calcolo dei contributi secondo le            
modalita' stabilito nel punto precedente, nei 30 giorni successivi              
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Ragione                       
Emilia-Romagna del presente provvedimento, provvedono a trasmettere             
alla Regione la determinazione conclusiva del procedimento, con la              
quale vengono individuati i soggetti aventi diritto ai contributi di            
cui all'art. 4 bis della Legge 365/00 e l'ammontare degli stessi.               
 Al fine di agevolare lo svolgimento della successiva fase di                   
concessione dei contributi da parte della Regione, viene richiesta ai           
Comuni la compilazione dell'apposito modello, che dovra' integrare la           
determinazione comunale sopra citata.                                           
consentita l'erogazione di un'anticipazione al soggetto beneficiario            
non superiore al 60% del contributo spettante. L'erogazione del saldo           
del contributo e' consentita a seguito dell'invio da parte                      
dell'interessato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',            
presentata ai sensi della Legge n. 15 del 1968 e successive modifiche           
ed integrazioni, redatta secondo il modello allegato (Allegato "B");            
qualora detta dichiarazione sia allegata alla domanda, il contributo            
puo' essere erogato in un'unica soluzione. Si confermano e sono fatte           
salve le disposizioni relative alla documentazione della spesa di cui           
all'ordinanza ministeriale 3090/00 e relativa direttiva applicativa             
del 23/10/2000.                                                                 
 All'atto dell'erogazione dei contributi concessi i soggetti aventi             
diritto possono chiedere un'anticipazione pari al 60% del contributo            
concesso nei seguenti casi:                                                     
- dopo avvenuto inizio dei lavori, nel caso di intervento di                    
recupero, di ricostruzione o nuova costruzione;                                 
- alla stipula del contratto preliminare notarile, nel caso di                  
acquisto di altro immobile. I Comuni provvederanno semestralmente,              
successivamente alla concessione dei contributi agli aventi diritto,            
a rendicontare alla Regione lo stato di liquidazione dei contributi,            
quest'ultima provvedera' a trasmettere una relazione analitica                  
complessiva di rendicontazione al Dipartimento di Protezione civile.            
1.5) Controlli                                                                  
Le Regioni disciplinano secondo i propri ordinamenti le modalita'               
operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno                      
conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima             
trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze                       
sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del                  
contributo.                                                                     
Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento di Protezione                 
civile lo richieda, le Regioni trasmettono una relazione analitica              
sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti                
privati danneggiati.                                                            
 I Comuni, al fine di garantire il pieno conseguimento degli                    
obiettivi perseguiti dalla legge in premessa, dovranno svolgere                 
controlli puntuali:                                                             
- sulle domande presentate, verificando la sussistenza del danno, la            
sua valutazione ed il nesso di causalita' rispetto agli eventi                  
calamitosi dell'autunno 2000 in regione;                                        
- sullo stato di attuazione degli interventi, che comportano anche              
ispezioni degli immobili.                                                       
 Tali controlli, ferma restando la possibilita' per i Comuni di                 
eseguirne di ulteriori di propria iniziativa, saranno svolti a                  
campione, mediante sorteggio, secondo la percentuali di seguito                 
specificate:                                                                    
- per i controlli sulle domande presentate, in ragione del 5% del               
totale delle stesse;                                                            
- per i controlli sullo stato di attuazione degli interventi, in                
ragione del 5% del totale degli interventi ultimati.                            
 Ove in sede di controllo venga accertata la mancanza dei requisiti             
sopra richiamati o la non effettuazione dei lavori previsti, si                 
procede alla revoca del contributo concesso o liquidato.                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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