DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 5 giugno 2001, n. 5168
Piano regionale di sviluppo rurale. Misure 1.a, 1.b, 1.g. Approvazione schemi fidejussioni per anticipazioni Misure 1.a, 1.b, 1.g e procedure per attivazione garanzie
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995,
che stabilisce le modalita' di applicazione del Regolamento (CEE) n.
729/70, in particolare per quanto riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia";
- il Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti;
- il Reg. (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999,
recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, relativa al Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 attuativo del citato Reg.
(CE) n. 1257/99;
- la decisione della Commissione Europea C(2000)2153 del 20 luglio
2000, che approva il suddetto piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- la L.R. n. 2 del 30 gennaio 2001, relativa all'attuazione del Piano
regionale di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006;
- la L.R. n. 15 del 30 maggio 1997, relativa a norme per l'esercizio
delle funzioni regionali in materia di agricoltura;
preso atto:
- che il Piano regionale di Sviluppo Rurale della Regione
Emilia-Romagna, al Capitolo VI "Attuazione e gestione del Piano",
paragrafo 2 "Il circuito finanziario", prevede la concessione di
anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di
polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'organismo
pagatore da parte di Enti autorizzati;
- che il DLgs 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e
istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a
norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive
modifiche ed integrazioni, all'art. 3 stabilisce che fino
all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi
regionali, l'AGEA e' organismo pagatore dello Stato italiano per
l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla
normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEOGA, non attribuiti
ad altri Organismi pagatori nazionali;
rilevato:
- che con deliberazione di Giunta n. 1914 del 7 novembre 2000 "Piano
regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006. Misura 1.a ôInvestimenti
nelle aziende agricole' - Programma operativo di misura" e' stato
approvato il programma operativo della Misura 1.a;
- che il paragrafo 9 "Strumenti e procedure di attuazione, della
citata deliberazione 1914/00 al punto 9.5 "Erogazioni di anticipi"
stabilisce che:
- l'erogazione dell'anticipazione, pari al 50% del contributo
concesso, sia subordinata alla presentazione di una garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'organismo pagatore
da parte di Enti autorizzati;
- lo schema di polizza fidejussoria sia approvato, con atto formale,
dal Direttore generale Agricoltura;
verificato che al paragrafo 16 "Disposizioni finali" e' prevista la
definizione, di concerto, con l'organismo pagatore, delle procedure
per l'attivazione delle garanzie fidejussorie;
rilevato:
- che con deliberazione di Giunta n. 2216 del 5 dicembre 2000, "Piano
regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006. Misura 1.b ôInsediamento dei
giovani agricoltori' - Programma operativo di misura", e' stato
approvato il programma operativo della Misura 1.b;
- che il paragrafo 15 "Disposizioni finali" della citata
deliberazione 2216/00, prevede che le procedure di attuazione della
Misura 1.b, relative alla definizione della modulistica delle
domande, della documentazione di supporto, delle procedure
istruttorie di anticipazione e di liquidazione del premio, siano
definite con determinazione del Direttore generale Agricoltura;
accertato:
- che con determinazione del Direttore generale Agricoltura n.12564
del 19 dicembre 2000 "Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006.
Misura 1.b ôInsediamento dei giovani agricoltori'. Approvazione
procedure di attuazione ed altri allegati", sono state definite le
procedure di attuazione della Misura 1.b;
- che al paragrafo 1 della determinazione 12564/00 "Strumenti e
procedure di attuazione", al punto 1.4 "Erogazione anticipata del
premio", si prevede che l'erogazione del premio anticipatamente al
raggiungimento dei requisiti richiesti, sia subordinata alla
presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a
favore dell'organismo pagatore da parte di Enti autorizzati e che lo
schema di polizza fidejussoria sia approvato, con atto formale, dal
Direttore generale Agricoltura;
- che nel paragrafo 4 "Disposizioni finali", si stabilisce che la
Regione definira', di concerto con l'organismo pagatore, le procedure
per l'attivazione delle garanzie fidejussorie per la Misura 1.b;
preso atto:
- che con deliberazione di Giunta n. 2548 del 29 dicembre 2000 "Piano
regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006. Misura 1.g - Miglioramento
delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli. Approvazione del programma operativo di misura e
dell'avviso pubblico per la richiesta di contributi", e' stato
approvato il programma operativo della Misura 1.g;
- che il paragrafo 12 dell'Allegato B "Utilizzo delle graduatorie e
modalita' di concessione ed erogazione del contributo pubblico" della
citata deliberazione 2548/00 prevede:
- l'erogazione di un acconto pari al 50% del contributo concesso ad
avvenuto inizio dei lavori, su richiesta del beneficiario,
subordinatamente alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria
o assicurativa a favore dell'organismo pagatore rilasciata da
soggetti autorizzati;
- che lo schema di polizza fidejussoria sia approvato, con atto
formale, del Direttore generale Agricoltura;
- che il paragrafo 18 dell'Allegato B della deliberazione 2548/00
"Disposizioni finali", stabilisce che la Regione definisca le
procedure per l'attivazione delle garanzie fidejussorie, di concerto
con l'organismo pagatore;
ritenuto pertanto necessario, stante la piena operativita' delle
misure di cui trattasi, approvare con il presente atto, nel rispetto
di quanto proposto da AGEA, con circolare n. 26 del 3 aprile 2001 -
Prot. n. 454:
- i distinti modelli di fidejussione, per la concessione degli aiuti
previsti dalle Misure 1.a, 1.b, 1.g, cosi' come risulta dagli
Allegati 1), 2) e 3) alla presente determinazione delle quali sono
parti integranti e sostanziali;
- il modello di conferma di validita' della garanzia fidejussoria
rilasciata da soggetto autorizzato, cosi' come risulta nell'Allegato
4) alla presente determinazione, della quale e' parte integrante e
sostanziale, nonche' le procedure per l'attivazione delle garanzie
medesime;
visto il DLgs 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia" in particolare l'art. 13;
visti il DLgs 17 marzo 1995, n. 175 "Attuazione della direttiva
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita", in particolare l'art. 87;
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 del
4/7/1995 e n. 1657 del 3/10/2000;
dato atto del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Teresita
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, in merito
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del presente atto ai
sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n.41 e della
citata deliberazione 2541/95;
determina:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e nel
rispetto di quanto proposto da AGEA (circolare n. 26 del 3 aprile
2001 - Prot. n. 454):
- gli schemi di fidejussione per la concessione delle anticipazioni
degli aiuti previsti dalle Misure 1.a, 1.b, 1.g del Piano regionale
di Sviluppo Rurale (PRSR), cosi' come risulta dagli Allegati 1), 2) e
3) alla presente determinazione, della quale sono parte integrante e
sostanziale;
- il modello di conferma di validita' della garanzia fidejussoria
rilasciata da soggetto autorizzato, cosi' come risulta nell'Allegato
4) alla presente determinazione, della quale e' parte integrante e
sostanziale;
2) di prendere atto che i soggetti autorizzati sono quelli indicati
nel DLgs 385/93 e nel DLgs 175/95;
3) di stabilire, per quanto riguarda la conferma di validita' della
garanzia fidejussoria stipulata con soggetti autorizzati, quanto
segue:
3.1) per le Misure 1.a e 1.b: l'Ente cui e' affidata la gestione
delle istanze di cui trattasi dovra': - inviare le richieste in
argomento alla Direzione generale del soggetto garante; - trasmettere
al Servizio Aiuti alle imprese - Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna,
la conferma della validita' della garanzia unitamente all'originale
del contratto di fidejussione;
3.2) per la Misura 1.g: il Servizio Aiuti alle imprese provvedera' ad
inviare direttamente la richiesta di conferma alla Direzione generale
del soggetto garante;
4) di dare atto che il Servizio Aiuti alle imprese organizzera' la
verifica e l'inoltro all'AGEA della documentazione di cui al punto 3)
che precede;
5) di pubblicare, integralmente la presente determinazione, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
ALLEGATO 1)
All'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura
Via Palestro n. 81
00185 - Roma
Schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per l'anticipo
di sostegno al beneficiario finale per l'investimento previsto dal
Piano di Sviluppo Rurale - Reg. (CE) 1257/99 - Misura 1.a
Premesso:
a) che il beneficiario finale . . . . . . . . . . . . . nato a . . .
. . . . . . . il . . . . . . . cod. fiscale . . . . . . . . . . . . .
, p. IVA . . . . . . . . . . . o la ditta . . . . . . . . . . . . . .
. . con sede in . . . . . . . . . . . . . . cod. fiscale . . . . . .
. . . . . . . . , p. IVA . . . . . . . . . . . . . . . (in seguito
denominati "contraente") ha richiesto all'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) tramite domanda presentata alla . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . , il pagamento anticipato di Lire . . .
. . . . . . . . . . . (in lettere . . . . . . . . . . .), pari ad
Euro . . . . . . . . . . . (in lettere . . . . . . . . . . . . . . .
. . ), per l'investimento relativo alla Misura 1.a prevista dal Piano
regionale di Sviluppo Rurale Reg. (CE) 1257/99, approvato dalla
Commissione Europea in data 20 luglio 2000, deliberato dal Consiglio
regionale Emilia-Romagna in data 19 gennaio 2000;
b) che detto pagamento anticipato e' condizionato alla preventiva
costituzione di una cauzione per un importo complessivo di Lire . . .
. . . . . . . . . . . . (pari ad Euro . . . . . . . . . . . . . )
pari al 120% dell'anticipazione richiesta, garanzia dell'eventuale
restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che la ditta non
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
c) che qualora risulti accertata dagli organi di controllo, da
Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria
l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l'AGEA ai
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85, e
successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all'immediato
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non
riconosciuto;
cio' premesso:
la Societa'/Banca
p. IVA . . . . . . . . . . . . . con sede in
iscritta nel registro delle imprese di . . . . . . . . . . . . . . .
. . al numero . . . . . . . . . . . . . . (di seguito indicata come
fidejussore), in persona del legale rappresentante pro
tempore/procuratore speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . nato a . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . .
dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore
nell'interesse di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . p. IVA/cod. fiscale . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . con sede/residente in . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . iscritta nel Registro delle
imprese di . . . . . . . . . . . . . . . . al numero . . . . . . . .
. . (di seguito indicata come contraente), a favore dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata come AGEA,
dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento
dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate
secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli
interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di
erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di
qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero,
secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della
somma massima di Lire . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . . . . . .
. .):
1) qualora il contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla
data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al
fidejussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia
potra' essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al
fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2) Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sara' effettuato dal
fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico
ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di
questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre ad AGEA
alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita',
all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui e' derivata
l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche
nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri
soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel
frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure
concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di
mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali
controgaranzie da parte del contraente.
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice
civile e di quanto contemplato agli artt. 1955, 1957 Codice civile,
volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con
il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con
espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 -
1247 Codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed
esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei
confronti di AGEA.
4) La presente garanzia avra' durata di 12 mesi dalla data di
emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in
sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione
scritta e comunicata alla societa', la svincoli.
5) In caso di controversie fra AGEA e il fidejussore, il foro
competente sara' esclusivamente quello di Roma.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATO 2)
All'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura
Via Palestro n. 81
00185 - Roma
Schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per l'anticipo
di sostegno al beneficiario finale per l'investimento previsto dal
Piano di Sviluppo Rurale - Reg. (CE) 1257/99 - Misura 1.b
Premesso:
a) che il beneficiario finale . . . . . . . . . . . . . nato a . . .
. . . . . . . il . . . . . . . cod. fiscale . . . . . . . . . . . . .
, p. IVA . . . . . . . . . . . o la ditta . . . . . . . . . . . . . .
. . con sede in . . . . . . . . . . . . . . cod. fiscale . . . . . .
. . . . . . . . , p. IVA . . . . . . . . . . . . . . . (in seguito
denominati "contraente") ha richiesto all'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) tramite domanda presentata alla . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . , il pagamento anticipato di Lire . . .
. . . . . . . . . . . . . (in lettere . . . . . . . . . ), pari ad
Euro . . . . . . . . . . . (in lettere . . . . . . . . . . . . . . .
. . ), per l'investimento relativo alla Misura 1.b prevista dal Piano
regionale di Sviluppo Rurale Reg. (CE) 1257/99, approvato dalla
Commissione Europea in data 20 luglio 2000, deliberato dal Consiglio
regionale Emilia-Romagna in data 19 gennaio 2000;
b) che detto pagamento anticipato e' condizionato alla preventiva
costituzione di una cauzione per un importo complessivo di Lire . . .
. . . . . . . . . . . . (pari ad Euro . . . . . . . . . . . . . )
pari al 120% dell'anticipazione richiesta, garanzia dell'eventuale
restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che la ditta non
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
c) che qualora risulti accertata dagli organi di controllo, da
Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria
l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l'AGEA ai
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85, e
successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all'immediato
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non
riconosciuto;
cio' premesso:
la Societa'/Banca
p. IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in
iscritta nel registro delle imprese di . . . . . . . . . . . . . . .
. . al numero . . . . . . . . . . . . . . (di seguito indicata come
fidejussore), in persona del legale rappresentante pro
tempore/procuratore speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . nato a . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . .
dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore
nell'interesse di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . p. IVA/cod. fiscale . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . con sede/residente in . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . iscritta nel Registro delle imprese di . . .
. . . . . . . . . . . al numero . . . . . . . . . (di seguito
indicata come contraente), a favore dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (di seguito indicata come AGEA, dichiarandosi con il
contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di
restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto
in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali
decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di
rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura
sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni
oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Lire . .
. . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . . . . . . . . . . . . . . . .
. ):
1) qualora il contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla
data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al
fidejussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia
potra' essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al
fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2) Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sara' effettuato dal
fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico
ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di
questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre ad AGEA
alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita',
all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui e' derivata
l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche
nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri
soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel
frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure
concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di
mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali
controgaranzie da parte del contraente.
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice
civile e di quanto contemplato agli artt. 1955, 1957 Codice civile,
volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con
il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con
espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 -
1247 Codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed
esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei
confronti di AGEA.
4) La presente garanzia avra' durata di 12 mesi dalla data di
emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in
sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione
scritta e comunicata alla societa', la svincoli.
5) In caso di controversie fra AGEA e il fidejussore, il foro
competente sara' esclusivamente quello di Roma.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATO 3)
All'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura
Via Palestro n. 81
00185 - Roma
Schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per l'anticipo
di sostegno al beneficiario finale per l'investimento previsto dal
Piano di Sviluppo Rurale - Reg. (CE) 1257/99 - Misura 1.g
Premesso:
a) che il beneficiario finale . . . . . . . . . . . . . nato a . . .
. . . . . . . il . . . . . . . cod. fiscale . . . . . . . . . . . . .
, p. IVA . . . . . . . . . . . o la ditta . . . . . . . . . . . . . .
. . con sede in . . . . . . . . . . . . . . cod. fiscale . . . . . .
. . . . . . . . , p. IVA . . . . . . . . . . . . . . . (in seguito
denominati "contraente") ha richiesto all'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) tramite domanda presentata alla Regione, il
pagamento anticipato di Lire . . . . . . . . . . . . . . . . . . (in
lettere . . . . . . . . . . . . . . . . . ), pari ad Euro . . . . . .
. . . . . (in lettere . . . . . . . . . . . . . . . . . ), per
l'investimento relativo alla Misura 1.g prevista dal Piano regionale
di Sviluppo Rurale Reg. (CE) 1257/99, approvato dalla Commissione
Europea in data 20 luglio 2000, deliberato dal Consiglio regionale
Emilia-Romagna in data 19 gennaio 2000;
b) che detto pagamento anticipato e' condizionato alla preventiva
costituzione di una cauzione per un importo complessivo di Lire . . .
. . . . . . . . . . . . (pari ad Euro . . . . . . . . . . . . . )
pari al 120% dell'anticipazione richiesta, garanzia dell'eventuale
restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che la ditta non
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
c) che qualora risulti accertata dagli organi di controllo, da
Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria
l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l'AGEA ai
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85, e
successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all'immediato
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non
riconosciuto;cio' premesso:
la Societa'/Banca
p. IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in
iscritta nel registro delle imprese di . . . . . . . . . . . . . . .
. . al numero . . . . . . . . . . . . . . (di seguito indicata come
fidejussore), in persona del legale rappresentante pro
tempore/procuratore speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . nato a . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . .
dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore
nell'interesse di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . p. IVA/cod. fiscale . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . con sede/residente in . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . iscritta nel Registro delle imprese di . .
. . . . . . . . . . . . al numero . . . . . . . . . (di seguito
indicata come contraente), a favore dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (di seguito indicata come AGEA, dichiarandosi con il
contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di
restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto
in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali
decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di
rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura
sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni
oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Lire . .
. . . . . . . . . . . . . . . . (Euro . . . . . . . . . . . . . . . .
. ):
1) qualora il contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla
data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al
fidejussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia
potra' essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al
fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2) Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sara' effettuato dal
fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico
ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di
questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre ad AGEA
alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita',
all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui e' derivata
l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche
nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri
soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel
frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure
concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di
mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali
controgaranzie da parte del contraente.
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice
civile e di quanto contemplato agli artt. 1955, 1957 Codice civile,
volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con
il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con
espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 -
1247 Codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed
esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei
confronti di AGEA.
4) La presente garanzia avra' durata di 12 mesi dalla data di
emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in
sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione
scritta e comunicata alla societa', la svincoli.
5) In caso di controversie fra AGEA e il fidejussore, il foro
competente sara' esclusivamente quello di Roma.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATO 4)
Regione Emilia-Romagna
Ente . . . . . . . . . . . . . . .
PSR Reg. (CE) 1257/99
Misura . . . . . . . . . . . . . .
Prot. n. . . . . . . . . . . . . .
Spett.le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(indicare ragione sociale fidejussore)
Alla c/a del Dirigente responsabile
del Ramo Cauzioni
Oggetto: Conferma validita' garanzia n. . . . del . . . . . . . . . .
Spett.le Direzione generale
abbiamo ricevuto la garanzia in oggetto emessa dall'Agenzia . . . . .
. . . . . . . . . . . a favore dell'AGEA su richiesta della ditta . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per l'importo di Lire
. . . . . . . . . . . . . . (Euro . . . . . . . . . . . . . . ) e
scadenza valida per mesi 12 con tipologia di rinnovo automatico di
sei mesi in sei mesi.
In merito a quanto sopra si chiede conferma della validita' della
garanzia in questione e del potere dell'agente firmatario ad
impegnare codesto Ente tramite la trasmissione via fax al numero . .
. . . . . della presente compilata nello spazio sottostante entro e
non oltre 3 giorni dal ricevimento.
Al riguardo si fa presente che il mancato rispetto del termine
assegnato determina l'esclusione d'inserimento del nominativo del
Vostro cliente dall'elenco da inviare all'AGEA.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Prot. n. . . . . . . . . del
Si conferma che la garanzia n. . . . . . del . . . . . . . . . . . .
. emessa da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per conto
della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . risulta valida ed
operante per l'importo di Lire . . . . . . . . . . . (Euro . . . . .
. . . . . . . . ).
Tale comunicazione e' valida per la conferma della garanzia in
questione ai fini dell'assunzione di responsabilita' direttamente da
parte di questo Ente garante.
Ragione sociale fidejussore
Firmato Direzione generale
Nome e Cognome