ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2001, n. 156
Divieto di somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposte prima del consumo, a trattamento termico di cottura nelle strutture ospitanti categorie a rischio
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Considerato:
- che gli alimenti contenenti uova crude sono frequentemente
individuati come il veicolo responsabile della maggior parte degli
episodi di tossinfezione alimentare da Salmonella;
- che alcune categorie di soggetti (quali: bambini di eta' inferiore
ai 3 anni, anziani, immunodepressi) sono particolarmente vulnerabili
a tale infezione, potendone sviluppare le piu' gravi complicanze;
richiamata la propria ordinanza n. 221 del 29/5/2000 con la quale si
vieta nelle strutture ospitanti le suddette categorie a rischio la
somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non
sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura;
considerato che nelle collettivita' a rischio si e' verificato un
numero ridotto di episodi di tossinfezione da Salmonella nell'ultimo
anno;
ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari per evitare
i possibili rischi nelle collettivita' vulnerabili;
considerato che la scadenza dell'ordinanza succitata era fissata per
il 30/4/2001;
ritenuto opportuno di dover confermare le misure adottate con la
succitata ordinanza;
dato atto della facolta' attribuita ai Sindaci, quali Autorita'
sanitaria locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazione
e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio - quali
sono quelli contenenti uova crude e non sottoposti, prima del
consumo, a trattamento termico di cottura, nonche' carni non
adeguatamente cotte - per gli esercizi pubblici, nonche' per le mense
collettive che servono un'utenza non particolarmente suscettibile ma
comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto
nella stagione estiva;
visto l'art. 32 della Legge 833/78;
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
e Politiche sociali - dott. Franco Rossi - in merito alla
legittimita' della presente ordinanza;
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
ordina:
1) e' confermato il divieto fino al 31/5/2002 nelle strutture che
ospitano categorie a rischio (bambini di eta' inferiore ai 3 anni,
anziani, immunodepressi) della somministrazione di prodotti
alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo,
a trattamento termico di cottura;
2) le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi
dell'art. 650 del Codice penale;
3) al presente provvedimento e' data pubblicizzazione tramite invio
dello stesso alle Aziende Unita' sanitarie locali, alle Aziende
Ospedaliere, agli Enti locali, Prefetture, Comandi NAS della Regione
Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di
competenza, nonche' alle associazioni maggiormente rappresentative
delle categorie interessate.
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani