DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2001, n. 943
Contrattazione collettiva nazionale Comparto Regioni-Autonomie locali. Trattamento di trasferta-Disciplina di dettaglio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto:
- l'art. 35, comma 11 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
1998-2001 dell'area dirigenziale del Comparto Regioni-Autonomie
locali, sottoscritto in data 23/12/1999, e l'art. 41, comma 12 del
seguito del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dei
dipendenti sino alla categoria D del Comparto Regioni-Autonomie
locali, sottoscritto in data 14/9/2000, i quali dispongono che "gli
Enti stabiliscono, previa informazione alle organizzazioni sindacali,
con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle
proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli
aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo,
individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i
rimborsi e le relative modalita' procedurali";
dato atto che, tenendo conto delle esigenze organizzative e delle
modalita' con cui si svolgono le trasferte presso la Regione
Emilia-Romagna, la disciplina contrattuale delle trasferte dei
collaboratori regionali richiede di essere integrata, in particolar
modo, in ordine ai seguenti aspetti:
a) procedure autorizzative delle trasferte;
b) computo delle distanze tenendo conto di situazioni che richiedono
valutazioni di opportunita' e convenienza;
c) il rimborso di spese sostenute nell'interesse dell'Amministrazione
e non specificatamente previste dalla contrattazione collettiva
nazionale, quali le spese per l'uso di telefono, telefax od altri
strumenti informatici e telematici quando sostenute per ragioni
d'ufficio;
d) i casi e le condizioni in cui e' riconosciuto il rimborso delle
spese per l'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani e dei taxi, come
previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, nonche', in
relazione alle caratteristiche delle trasferte, i casi e le
condizioni in cui e' riconosciuto il rimborso delle spese per l'uso
dell'automezzo noleggiato e per il trasporto di materiale e strumenti
occorrenti per l'espletamento dell'incarico;
e) le condizioni per il rimborso delle spese di viaggio nel caso di
utilizzo di biglietti aerei a tariffa agevolata in date non
corrispondenti con il periodo di trasferta autorizzato;
f) le particolari situazioni che, in considerazione
dell'impossibilita' di fruire, durante le trasferte, del pasto o del
pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione,
consentono la corresponsione, in luogo dei rimborsi di vitto e/o
alloggio, di una somma forfettaria, come previsto dalla
contrattazione nazionale;
g) la misura massima delle anticipazioni al dipendente del
trattamento economico spettante per la trasferta;
h) la documentazione necessaria ai fini del rimborso delle spese di
trasferta;
ritenuto di adottare specifica disciplina di dettaglio per le
trasferte dei dipendenti regionali disciplinante in modo particolare
gli aspetti sopra richiamati, cosi' come riportato negli allegati di
seguito specificati:
- Allegato A) "Art. 35 - Contratto collettivo nazionale del lavoro
1998-2001 sottoscritto il 23/12/1999 - Trattamento di trasferta dei
dirigenti - Disciplina di dettaglio";
- Allegato B) "Art. 41 - Contratto collettivo nazionale del lavoro
1998-2001 sottoscritto il 14/9/2000 - Trattamento di trasferta del
personale - Disciplina di dettaglio";
dato atto:
- del parere favorevole espresso dall'Ufficio di Presidenza nella
seduta del 21 maggio 2001 e quindi dell'intesa raggiunta con
l'Ufficio di Presidenza stesso in merito a quanto disciplinato con il
presente provvedimento;
- del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di relazioni
sindacali;
acquisito:
- il parere di regolarita' tecnica del Responsabile del Servizio
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale,
dott.ssa Patrizia Bertuzzi;
- il parere di legittimita' del Direttore generale
all'Organizzazione, dott. Gaudenzio Garavini;
su proposta dell'Assessore alle Finanze, Organizzazione. Sistemi
informatici;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di dettare, per i motivi specificati in premessa e in particolare
in applicazione dell'art. 36, comma 11 del Contratto collettivo
nazionale del lavoro 1998-2001 dell'Area dirigenziale del Comparto
Regioni-Autonomie locali, sottoscritto in data 23/12/1999, e
dell'art. 41, comma 12 del seguito del Contratto collettivo nazionale
del lavoro 1998-2001 dei dipendenti sino alla categoria D del
Comparto Regioni-Autonomie locali, sottoscritto in data 14/9/2000,
una disciplina di dettaglio in materia di trasferte dei dipendenti
regionali, secondo quanto risulta dagli allegati di seguito
specificati che formano parte integrante del presente provvedimento:
- Allegato A) "Art. 35 - Contratto collettivo nazionale del lavoro
1998-2001 sottoscritto il 23/12/1999 - Trattamento di trasferta dei
dirigenti - Disciplina di dettaglio";
- Allegato B) "Art. 41 - Contratto collettivo nazionale del lavoro
1998-2001 sottoscritto il 14/9/2000 - Trattamento di trasferta del
personale - Disciplina di dettaglio";
b) di disporre che la suddetta disciplina sia applicata dalla data di
adozione della presente deliberazione;
c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Art. 35 - Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001
sottoscritto il 23/12/1999 - Trattamento di trasferta dirigenti -
Disciplina di dettaglio
Art. 1
Ambito di applicazione del trattamento di trasferta
1) La presente disciplina si applica a tutto il personale con
qualifica dirigenziale dirigente dalla Regione Emilia-Romagna, salvo
diversa specifica disciplina contrattuale per i dirigenti con
rapporto di lavoro a tempo determinato.
2) Hanno diritto al trattamento di trasferta i dirigenti comandati a
prestare la propria attivita' lavorativa in localita' diverse dalla
dimora abituale e distanti piu' di 10 km. dalla ordinaria sede di
servizio.
3) Le trasferte in localita' che non determinano il diritto al
trattamento di trasferta danno luogo al solo rimborso delle spese di
viaggio.
Art. 2
Autorizzazione della trasferta
1) La trasferta in territorio nazionale e' preventivamente
autorizzata dal Responsabile del Servizio o dal Direttore generale
secondo le rispettive competenze.
2) La trasferta all'estero e' preventivamente autorizzata dal
Direttore generale funzionalmente competente e sottoposta ai
controlli e alle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni
in capo alla Direzione generale della Presidenza della Giunta o alla
Direzione generale del Consiglio.
3) L'uso del mezzo aereo, per tutti i dirigenti, e' espressamente
autorizzato dal Direttore generale. L'uso del mezzo aereo da parte
del Direttore generale risulta da dichiarazione scritta del medesimo.
4) La trasferta effettuata dal Direttore generale risulta da
preventiva dichiarazione scritta del medesimo.
5) L'autorizzazione o la dichiarazione della trasferta deve indicare
il giorno e l'ora presunti d'inizio e termine della stessa. Il giorno
e l'ora effettivi di inizio e termine della trasferta devono
risultare da dichiarazione scritta dell'interessato convalidata dal
soggetto autorizzante. Il giorno e l'ora effettivi di inizio e
termine della trasferta effettuata dal Direttore generale devono
risultare da dichiarazione scritta del medesimo.
6) In casi particolari, giustificati dall'urgenza della trasferta,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata successivamente alle medesime
condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente disciplina.
7) Per i dirigenti regionali che prestino servizio presso
Amministrazioni, Enti, Istituti o Aziende regionali, le
autorizzazioni sono rilasciate dagli organi dell'ente secondo le
competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
8) Per i dirigenti regionali che siano alla dipendenza funzionale di
Enti locali territoriali delegati, le autorizzazioni previste dalla
presente disciplina sono concesse dagli organi degli enti medesimi,
secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 3
Computo delle distanze
1) Le distanze di cui alla presente disciplina si computano
dall'ordinaria sede di servizio, salvo quanto previsto nei commi
successivi.
2) Ad eccezione di quanto previsto nei successivi commi 3 e 4, nel
caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso
tra la localita' sede di servizio e quella di dimora abituale la
distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella di
trasferta. Ove la localita' di trasferta si trovi oltre la localita'
di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima
localita'.
3) Qualora il dirigente effettui la trasferta con partenza e rientro
alla sede di servizio le distanze si computano dalla sede di servizio
anche se piu' distante, dalla localita' di trasferta, della localita'
di abituale dimora.
4) Qualora, in ordine alle modalita' di effettuazione della
trasferta, risulti opportuno o economicamente piu' conveniente la
partenza dalla localita' di abituale dimora anziche' dalla sede di
servizio, il trattamento di trasferta e' riconosciuto dalla localita'
di abituale dimora anche se piu' distante dalla localita' di
trasferta. Le condizioni di opportunita' e convenienza devono essere
espressamente indicate ed attestate dal soggetto competente ad
autorizzare la trasferta.
5) Per i viaggi compiuti in ferrovia le distanze di cui alla presente
disciplina si misurano tra la stazione ferroviaria di partenza e
quella del luogo in cui la trasferta e' compiuta. Se la stazione e'
fuori del centro abitato o dalla localita' isolata da raggiungere, la
distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la localita'
isolata viene portata in aumento.
Art. 4
Trattamento economico di trasferta
1) Il trattamento economico di trasferta comprende i seguenti
benefici:
- l'indennita' di trasferta;
- il rimborso delle spese.
2) L'indennita' di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi
240 giorni di trasferta continuativa nella stessa localita'.
3) Le assenze dal lavoro per motivi diversi da quelli di servizio non
si computano ai fini della durata e del rinnovo della trasferta.
4) Ai dirigenti regionali spetta il trattamento economico di
trasferta relativo alla qualifica rivestita al momento in cui essa e'
effettuata. Eventuali variazioni di qualifica disposte con efficacia
retroattiva, non sono rilevanti ai fini indicati dal presente comma.
5) Il dirigente inviato in trasferta al seguito e per collaborare con
membri del Consiglio o della Giunta o che sia componente di
delegazione ufficiale dell'Ente, spettano i rimborsi e le
agevolazioni previste per i membri del Consiglio o della Giunta o dei
componenti della predetta delegazione, ferma restando la misura
dell'indennita' di trasferta spettante per la qualifica posseduta.
La sussistenza delle condizioni per usufruire di tali rimborsi ed
agevolazioni deve risultare espressamente dalla preventiva
autorizzazione della trasferta.
Art. 5
Indennita' di trasferta
1) Ai dirigenti in trasferta, oltre alla normale retribuzione,
compete una indennita' di trasferta, avente natura non retributiva,
pari a:
- Lire 46.700 (Euro 24,119) per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- Lire 1.945 (Euro 1,005) per ogni ora di trasferta, in caso di
trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le
24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore.
2) Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora
non inferiori ai 30 minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre
sono trascurate.
3) Ai fini della corresponsione dell'indennita' di trasferta, nel
computo delle ore si considera il tempo complessivo di trasferta,
compreso il tempo occorrente per il viaggio.
4) L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le trasferte compiute:
a) per un periodo di tempo inferiore alle 4 ore;
b) nella localita' di abituale dimora;
c) nelle localita' distanti meno di 10 Km. dalla sede di servizio.
5) La medesima indennita' e' ridotta del 70% nel caso in cui il
dirigente fruisca del rimborso di cui al successivo articolo 10,
commi 1, 2 e 3. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennita' di trasferta in misura intera.
Art. 6
Rimborso spese
1) Ai dirigenti regionali inviati in trasferta compete il rimborso
per le spese effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e
l'alloggio, secondo le disposizioni che seguono.
2) Agli stessi compete altresi' il rimborso delle spese sostenute e
debitamente documentate per l'uso di telefono, telefax ed altri
strumenti informatici e telematici, se effettuate per ragioni
d'ufficio specificamente dichiarate dal dirigente e convalidate dal
dirigente che ha autorizzato la trasferta.
Art. 7
Rimborso delle spese di viaggio
1) Ai dirigenti regionali e' riconosciuto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per:
a) i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, compresi eventuali supplementi, nel limite del costo del
biglietto di prima classe o equiparate;
b) l'uso del posto letto in compartimento singolo;
c) l'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani e dei taxi qualora sorga
la necessita' del loro utilizzo in relazione alle caratteristiche del
servizio;
d) l'uso dell'automezzo noleggiato qualora sussistano eccezionali e
comprovate necessita' di servizio e in assenza di idonei mezzi di
trasporto. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via
preventiva, ovvero convalidato, da chi ha autorizzato la trasferta;
e) il trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al
dirigente per l'espletamento dell'incarico affidato in presenza delle
seguenti condizioni: - specifica indicazione dei materiali utilizzati
e dei motivi per i quali si rende necessario il trasporto; -
autorizzazione da parte del soggetto che dispone la trasferta; -
presentazione di idonea documentazione attestante le spese
effettivamente sostenute per il trasporto di materiali e strumenti.
2) In caso di trasferte di lunga durata e' ammesso il rimborso del
prezzo dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi di linea,
qualora risulti economicamente conveniente in relazione al costo dei
singoli titoli di viaggio.
3) Ai dirigenti regionali muniti di patente di guida puo' essere
consentito, quando cio' risulti opportuno od economicamente
conveniente, l'uso dell'automezzo in dotazione alla Regione, con il
rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo. In
tal caso compete anche il rimborso delle spese autostradali, di
parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo.
4) Qualora lo spostamento della data di partenza o rientro del
dirigente comporti l'applicazione di una tariffa aerea agevolata, che
determini un rimborso per le spese di viaggio inferiore a quello
altrimenti rimborsabile da parte dell'Amministrazione, e' consentito
il rimborso delle spese di viaggio necessarie per effettuare la
trasferta anche se le date riportate sui titoli di viaggio non
corrispondono alla data di inizio o fine della trasferta autorizzata.
In tale caso l'Amministrazione, su richiesta del dirigente
interessato e sulla base di una propria valutazione che tenga conto,
oltre che della convenienza derivante dal minore onere economico a
proprio carico, anche dell'opportunita' con particolare riferimento
alle esigenze di servizio, puo' rimborsare le spese di viaggio
necessarie per effettuare la trasferta, purche' la permanenza sul
luogo di trasferta si protragga per il tempo strettamente necessario
per poter beneficiare della tariffa agevolata.
Il rimborso delle spese di viaggio, effettuato sulla base della
valutazione sopra specificata, non implica il prolungamento del
periodo di trasferta e del relativo trattamento economico alla data
di effettiva partenza o rientro del dirigente regionale.
Le assenze dal servizio conseguenti all'ulteriore permanenza sul
luogo di trasferta dovranno pertanto essere precedute da concessione
di ferie o di riposi compensativi eventualmente disponibili.
Qualora sia riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio a seguito
dell'utilizzo di biglietto aereo a tariffa agevolata, dal trattamento
di trasferta restano esclusi i periodi di tempo ricompresi tra
l'eventuale partenza anticipata e l'inizio della trasferta
autorizzata ovvero tra il termine della trasferta autorizzata e
l'eventuale rientro posticipato.
Per biglietto aereo a tariffa agevolata si intendono tutte le
modalita' di acquisto e utilizzo dei biglietti aerei che consentono
l'applicazione di tariffe aeree inferiori rispetto alle tariffe
normalmente praticate dalla compagnia aerea utilizzata.
Art. 8
Uso di mezzo proprio e indennita' chilometrica
1) I dirigenti possono essere eccezionalmente autorizzati all'uso del
proprio mezzo di trasporto qualora motivate esigenze di servizio lo
impongano o quando cio' risulti economicamente piu' conveniente per
l'Amministrazione.
2) L'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto e'
rilasciata dal soggetto competente a disporre la trasferta.
Nell'autorizzazione sono indicate le esigenze di servizio che
impongono detto uso. L'utilizzo da parte del Direttore generale
risulta da apposita dichiarazione del medesimo.
Nei casi di comprovata urgenza l'autorizzazione puo' essere
rilasciata successivamente, alle medesime condizioni e con le
modalita' previste dal presente articolo.
3) Al dirigente regionale cui siano assegnate funzioni ispettive puo'
essere rilasciata, per lo svolgimento di dette funzioni,
autorizzazione a validita' prolungata, in ogni caso mai superiore ad
un anno, per l'uso del proprio mezzo di trasporto. In tal caso
l'autorizzazione e' sempre rilasciata dal Direttore generale della
Direzione di appartenenza.
4) Al dirigente autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto
spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e
dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennita' chilometrica pari
ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
L'indennita' chilometrica non spetta per i percorsi compiuti nelle
localita' di trasferta per recarsi dal luogo ove e' stato preso
alloggio al luogo ove ha sede l'ufficio e viceversa, nonche' per
spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro
abitato.
5) Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio
rese dai dirigenti autorizzati all'uso del proprio mezzo di trasporto
l'Amministrazione stipula apposita polizza assicurativa rivolta alla
copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di
terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del
dirigente e dei beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del
dirigente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
Art. 9
Rimborso delle spese di alloggio e vitto
1) Per le trasferte di durata superiore a 12 ore al dirigente spetta
il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo non
superiore alla categoria quattro stelle e della spesa per uno o due
pasti giornalieri, nel limite di Lire 59.150 (Euro 30,548) per il
primo pasto e di complessive Lire 118.300 (Euro 61,097) per i due
pasti.
2) Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il
rimborso per il primo pasto.
3) I rimborsi di cui ai commi precedenti si riferiscono a periodi di
trasferta di 24 ore, trascorse le quali decorrono nuovamente i
termini per il riconoscimento di ulteriori rimborsi.
4) Il dirigente puo' optare, in luogo del rimborso dei pasti, per
l'erogazione di un buono pasto, a condizione che l'articolazione
oraria di svolgimento della trasferta determini la presenza degli
stessi requisiti richiesti per il servizio svolto in sede.
L'erogazione del buono pasto sostituisce completamente il rimborso
della spesa giornaliera per i pasti di cui al precedente comma 1).
5) La durata delle trasferte, al fine del rimborso delle spese di
alloggio e vitto, e' da intendersi quale durata effettiva, compreso
il tempo occorrente per il viaggio, senza alcun arrotondamento ad ora
intera.
6) Nei casi di trasferta continuativa nella medesima localita' di
durata pari o superiore a trenta giorni e' consentito il rimborso
della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera
di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo,
sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo
medio della categoria consentita nella medesima localita'.
7) Nel caso di rimborso delle spese indicate nei commi precedenti
l'indennita' di trasferta e' ridotta del 70%, come indicato
all'ultimo comma dell'articolo 5. Non e' ammessa in nessun caso
l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.
8) Ai dirigenti in trasferta preposti alle seguenti attivita':
- protezione civile,
- servizi di emergenza ambientale,
- altri servizi di emergenza,
che si trovino nell'impossibilita' di fruire, durante le trasferte,
del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione viene corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma
1), la somma forfettaria giornaliera di Lire 60.000 lorde (Euro
30,987).
Art. 10
Rientro
1) Il dirigente inviato in trasferta, anche per incarichi di lunga
durata, deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del
servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche di rientro,
lo consenta e la localita' di trasferta non disti, dalla sede di
servizio, piu' di novanta minuti di viaggio, con il mezzo piu'
veloce, desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
Art. 11
Anticipazioni e liquidazioni
1) Per le trasferte in territorio nazionale e all'estero al dirigente
regionale viene corrisposta, su sua richiesta, l'anticipazione di una
somma pari al 100% delle spese che saranno presumibilmente sostenute
nel corso della trasferta. Non sono riconosciute anticipazioni sulla
corresponsione dell'indennita' di trasferta.
2) Qualora il dirigente regionale svolga attivita' ispettive che
richiedono trasferte frequenti e programmabili, l'anticipazione puo'
essere richiesta in un'unica soluzione per tutte le trasferte
programmate ed autorizzate nel mese.
3) Qualora la trasferta sia disposta per motivi imprevedibili ed
urgenti, l'anticipazione di cui al comma 1) puo' essere richiesta
anche nei giorni immediatamente successivi all'effettuazione della
trasferta. In tal caso l'anticipazione sara' pari al 100% delle spese
effettivamente sostenute nel corso della trasferta.
4) In casi eccezionali, debitamente motivati, in cui il dirigente in
trasferta ha sostenuto spese non prevedibili in misura non inferiore
a Lire 300.000 (Euro 154,937) l'anticipazione puo' essere integrata
anche nei giorni immediatamente successivi all'effettuazione della
trasferta.
5) I dirigenti titolari di conto corrente bancario possono richiedere
l'accredito dell'anticipazione sul conto corrente medesimo.
6) L'anticipazione deve essere immediatamente restituita all'ente
qualora la trasferta non abbia luogo.
7) Al termine della trasferta si provvede alla liquidazione delle
indennita' e delle spese sostenute, che non siano gia' state
anticipate, previa presentazione di apposita parcella corredata della
relativa documentazione, firmata dal dirigente e controfirmata da chi
ha autorizzato la trasferta. Qualora l'anticipo corrisposto superi
l'importo da liquidare si procedera' ad equivalente ritenuta
stipendiale.
Art. 12
Trattamento economico per la partecipazione a corsi o a concorsi e
corsi selettivi indetti dalla Regione
1) Al dirigente regionale che debba recarsi fuori dalla ordinaria
sede di servizio al fine di partecipare a corsi di formazione,
riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale,
nonche' al fine di partecipare a concorsi o corsi selettivi di
reclutamento e formazione indetti dalla Regione, compete l'ordinario
trattamento economico di trasferta secondo le modalita' previste
dalla presente disciplina. Il trattamento di trasferta e'
riconosciuto a condizione che sia debitamente documentata
l'effettiva partecipazione alle prove concorsuali ovvero ai corsi.
Art. 13
Trasferte all'estero
1) Salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le trasferte
all'estero sono disciplinate dalle disposizioni dettate per le
trasferte in territorio nazionale con le seguenti modifiche:
- l'indennita' di trasferta di cui all'art. 5 e' incrementata del
30%;
- i rimborsi dei pasti di cui all'art. 9 sono incrementati del 30%.
L'indennita' di trasferta all'estero e' pertanto pari a:
- Lire 60.710 (Euro 31,354) per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- Lire 2.528 (Euro 1,306) per ogni ora di trasferta, in caso di
trasferte di durata inferiore alle 24.
Il limite del rimborso dei pasti per le trasferte all'estero e' il
seguente:
- Lire 76.895 (Euro 39,713) per il primo pasto;
- Lire 153.790 (Euro 79,426) complessive per due pasti.
2) Al termine della trasferta all'estero il dirigente e' tenuto a
presentare alla Direzione generale della Presidenza della Giunta
sintetica relazione della trasferta effettuata.
Art. 14
Documentazione necessaria ai fini del rimborso delle spese di
trasferta
1) Il dirigente interessato ha diritto di chiedere il rimborso di
tutte le spese sostenute nell'ambito della trasferta purche'
debitamente documentate in relazione all'entita' e al titolo della
spesa. Il rimborso delle spese e' soggetto alla vigente disciplina
fiscale.
2) Le spese sostenute possono essere documentate tramite:
a) presentazione di documentazione in originale;
b) presentazione, ai sensi degli artt. 47 e successivi, DPR 445/00,
di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' recante
specifica indicazione di luoghi, tempi e titolo delle spese
effettuate.
Ove la legge preveda che per il servizio di cui il dirigente ha
usufruito sia rilasciato dal soggetto erogante un documento fiscale,
l'interessato e' tenuto ad indicare nella predetta dichiarazione gli
estremi identificativi del medesimo. L'interessato deve altresi'
dichiarare che per le stesse spese di cui domanda il rimborso
all'Amministrazione regionale non ha chiesto analogo rimborso ad
altri enti.
Il dirigente puo' altresi' presentare dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' nei seguenti casi:
a) nell'ipotesi di furto della documentazione in originale. La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' deve recare
specifica indicazione di luoghi, tempi e titolo delle spese
effettuate e gli estremi della denuncia del furto all'Autorita' di
Polizia qualora copia della stessa non sia allegata alla
dichiarazione;
b) irregolarita' riscontrabili nei titoli di spesa presentati in
originale determinate da: - correzioni non convalidate da timbro e
firma del soggetto emittente ovvero mancata indicazione dei seguenti
requisiti: generalita' del dirigente, data della somministrazione,
natura e qualita' dei servizi prestati; - illeggibilita' della data
e/o dell'importo in titoli di spesa a stampa;
c) smarrimento della documentazione attestante le spese sostenute
nel corso della trasferta, qualora il dirigente utilizzi, per il
pagamento delle stesse, carta di credito rilasciata
dall'Amministrazione. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' deve recare specifica indicazione di luoghi, tempi e
titolo delle spese effettuate.
L'interessato deve altresi' dichiarare che per le stesse spese di cui
chiede il rimborso all'Amministrazione regionale non ha chiesto
analogo rimborso ad altri enti.
3) Sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' l'Amministrazione espletera' idonei controlli, anche a
campione, ai sensi dell'art. 71, DPR 445/00 con le conseguenze
previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR qualora emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione stessa.
ALLEGATO B)
Art. 41 - Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001
sottoscritto il 14/9/2000 - Trattamento di trasferta del personale -
Disciplina di dettaglio
Art. 1
Ambito di applicazione del trattamento di trasferta
1) La presente disciplina si applica a tutto il personale dipendente
dalla Regione Emilia-Romagna, esclusa l'area dirigenziale.
2) Hanno diritto al trattamento di trasferta i dipendenti che
prestano la propria attivita' lavorativa in localita' diverse dalla
dimora abituale e distanti piu' di 10 km. dalla ordinaria sede di
servizio.
3) Le trasferte in localita' che non determinano il diritto al
trattamento di trasferta danno luogo al solo rimborso delle spese di
viaggio.
Art. 2
Autorizzazione della trasferta
1) La trasferta in territorio nazionale e' preventivamente
autorizzata dal Responsabile del Servizio o dal Direttore generale
secondo le rispettive competenze.
2) La trasferta all'estero e' preventivamente autorizzata dal
Direttore generale funzionalmente competente e sottoposta ai
controlli e alle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni
in capo alla Direzione generale della Presidenza della Giunta o alla
Direzione generale del Consiglio.
3) L'uso del mezzo aereo, per tutti i dipendenti, e' espressamente
autorizzato dal Direttore generale.
4) L'autorizzazione alla trasferta deve indicare il giorno e l'ora
presunti di inizio e termine della stessa. Il giorno e l'ora
effettivi di inizio e termine della trasferta devono risultare da
dichiarazione scritta dell'interessato convalidata dal soggetto
autorizzante.
5) In casi particolari giustificati dall'urgenza della trasferta
l'autorizzazione puo' essere rilasciata successivamente alle medesime
condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente disciplina.
6) Per i dipendenti di altre Amministrazioni che prestino servizio in
posizione di comando, distacco o ad altro titolo presso la Regione
Emilia-Romagna, la trasferta e' autorizzata secondo le modalita'
sopra indicate.
7) Per i dipendenti regionali che prestino servizio presso altre
Amministrazioni, Enti, Istituti o Aziende regionali, le
autorizzazioni sono rilasciate dagli organi dell'ente secondo le
competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
8) Per i dipendenti regionali che siano alla dipendenza funzionale di
Enti locali territoriali delegati, le autorizzazioni previste dalla
presente disciplina sono concesse dagli organi degli enti medesimi,
secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 3
Computo delle distanze
1) Le distanze di cui alla presente disciplina si computano
dall'ordinaria sede di servizio, salvo quanto previsto nei commi
successivi.
2) Ad eccezione di quanto previsto nei successivi commi 3 e 4, nel
caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo
compreso tra la localita' sede di servizio e quella di dimora
abituale la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella
di trasferta. Ove la localita' di trasferta si trovi oltre la
localita' di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima
localita'.
3) Qualora il dipendente effettui la trasferta con partenza e rientro
alla sede di servizio le distanze si computano dalla sede di servizio
anche se piu' distante, dalla localita' di trasferta, della localita'
di abituale dimora.
4) Qualora, in ordine alle modalita' di effettuazione della trasferta
risulti opportuno o economicamente piu' conveniente la partenza dalla
localita' di abituale dimora anziche' dalla sede di servizio il
trattamento di trasferta e' riconosciuto dalla localita' di abituale
dimora anche se piu' distante dalla localita' di trasferta. Le
condizioni di opportunita' e convenienza devono essere espressamente
indicate ed attestate dal soggetto competente ad autorizzare la
trasferta.
6) Per i viaggi compiuti in ferrovia le distanze di cui alla presente
disciplina si misurano tra la stazione ferroviaria di partenza e
quella del luogo in cui la trasferta e' compiuta. Se la stazione e'
fuori del centro abitato o dalla localita' isolata da raggiungere, la
distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la localita'
isolata viene portata in aumento.
Art. 4
Trattamento economico di trasferta
1) Il trattamento economico di trasferta comprende i seguenti
benefici:
- l'indennita' di trasferta;
- il rimborso delle spese;
- il compenso per lavoro straordinario, se dovuto.
2) L'indennita' di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi
240 giorni di trasferta continuativa nella stessa localita'.
3) Le assenze dal lavoro per motivi diversi da quelli di servizio non
si computano ai fini della durata e del rinnovo della trasferta.
4) Ai dipendenti regionali spetta il trattamento di trasferta
relativo alla categoria rivestita al momento in cui essa e'
effettuata. Eventuali variazioni di categoria disposte con efficacia
retroattiva non sono rilevanti ai fini dell'applicazione del presente
comma.
5) Il dipendente inviato in trasferta al seguito e per collaborare
con membri del Consiglio o della Giunta, o che sia componente di
delegazione ufficiale dell'Ente fruisce dei rimborsi e delle
agevolazioni previste per i membri del Consiglio o della Giunta o dei
componenti della predetta delegazione, ferma restando la misura
dell'indennita' di trasferta spettante. La sussistenza delle
condizioni per usufruire di tali rimborsi ed agevolazioni deve
risultare espressamente dalla preventiva autorizzazione della
trasferta.
Art. 5
Indennita' di trasferta
1) Ai dipendenti in trasferta, oltre alla normale retribuzione,
compete una indennita' di trasferta, avente natura non retributiva,
pari a:
- Lire 40.000 (Euro 20,658) per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- Lire 1.650 (Euro 0,852) per ogni ora di trasferta, in caso di
trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le
24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore.
2) Ai fini dell'applicazione del precedente comma le frazioni di ora
non inferiori a 30 minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre
sono trascurate.
3) Ai fini della corresponsione dell'indennita' di trasferta, nel
computo delle ore si considera anche il tempo occorrente per il
viaggio. Il tempo occorrente per il viaggio concorre al completamento
dell'orario di lavoro.
4) L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le trasferte compiute:
a) per un periodo di tempo inferiore alle 4 ore;
b) nella localita' di abituale dimora;
c) nelle localita' distanti meno di 10 Km. dalla ordinaria sede di
servizio;
d) come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di
custodia, nell'ambito della rispettiva zona di assegnazione compresa
nella circoscrizione di competenza della Regione.
5) La medesima indennita' e' ridotta del 70% nel caso in cui il
dipendente fruisca del rimborso di cui al successivo articolo 9,
commi 1, 2 e 3. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennita' di trasferta in misura intera.
Art. 6
Rimborso spese
1) Ai dipendenti inviati in trasferta compete il rimborso per le
spese effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio,
secondo le disposizioni che seguono.
2) Agli stessi compete altresi' il rimborso delle spese sostenute e
debitamente documentate per l'uso di telefono, telefax ed altri
strumenti informatici e telematici, se effettuate per ragioni
d'ufficio specificamente dichiarate dal dipendente e convalidate dal
dirigente che ha autorizzato la trasferta.
Art. 7
Rimborso delle spese di viaggio
1) Ai dipendenti e' riconosciuto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per:
a) i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, compresi eventuali supplementi, nel limite del costo del
biglietto di prima classe o equiparate per i viaggi in ferrovia e del
costo del biglietto di classe economica per i viaggi in aereo;
b) l'uso del posto letto in cuccetta di prima classe per i viaggi in
ferrovia;
c) l'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani e dei taxi qualora sorga
la necessita' del loro utilizzo in relazione alle caratteristiche del
servizio;
d) l'uso dell'automezzo noleggiato qualora sussistano eccezionali e
comprovate necessita' di servizio e in assenza di idonei mezzi di
trasporto. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via
preventiva, ovvero convalidato, da chi ha autorizzato la trasferta;
e) il trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al
dipendente per l'espletamento dell'incarico affidato in presenza
delle seguenti condizioni: - specifica indicazione dei materiali
utilizzati e dei motivi per i quali si rende necessario il trasporto;
- autorizzazione da parte del soggetto che dispone la trasferta; -
presentazione di idonea documentazione attestante le spese
effettivamente sostenute per il trasporto di materiali e strumenti.
2) In caso di trasferte di lunga durata e' ammesso il rimborso del
prezzo dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi di linea
qualora risulti economicamente conveniente in relazione al costo dei
singoli titoli di viaggio.
3) Ai dipendenti regionali muniti di patente di guida puo' essere
consentito, quando cio' risulti opportuno od economicamente
conveniente, l'uso dell'automezzo in dotazione alla Regione, con il
rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo. In
tal caso compete anche il rimborso delle spese autostradali, di
parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo.
4) Qualora lo spostamento della data di partenza o rientro del
dipendente comporti l'applicazione di una tariffa aerea agevolata,
che determini un rimborso per le spese di viaggio inferiore a quello
altrimenti rimborsabile da parte dell'Amministrazione, e' consentito
il rimborso delle spese di viaggio necessarie per effettuare la
trasferta anche se le date riportate sui titoli di viaggio non
corrispondono alla data di inizio o fine della trasferta autorizzata.
In tale caso l'Amministrazione, su richiesta del dirigente
interessato e sulla base di una propria valutazione che tenga conto,
oltre che della convenienza derivante dal minore onere economico a
proprio carico, anche dell'opportunita' con particolare riferimento
alle esigenze di servizio, puo' rimborsare le spese di viaggio
necessarie per effettuare la trasferta purche' la permanenza sul
luogo di trasferta si protragga per il tempo strettamente necessario
per poter beneficiare della tariffa agevolata.
Il rimborso delle spese di viaggio, effettuato sulla base della
valutazione sopra specificata, non implica il prolungamento del
periodo di trasferta e del relativo trattamento economico alla data
di effettiva partenza o rientro del dirigente regionale.
Le assenze dal servizio conseguenti all'ulteriore permanenza sul
luogo di trasferta dovranno pertanto essere precedute da concessione
di ferie o di riposi compensativi eventualmente disponibili.
Qualora sia riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio a seguito
dell'utilizzo di biglietto aereo a tariffa agevolata, dal trattamento
di trasferta restano esclusi i periodi di tempo ricompresi tra
l'eventuale partenza anticipata e l'inizio della trasferta
autorizzata ovvero tra il termine della trasferta autorizzata e
l'eventuale rientro posticipato.
Per biglietto aereo a tariffa agevolata si intendono tutte le
modalita' di acquisto e utilizzo dei biglietti aerei che consentono
l'applicazione di tariffe aeree inferiori rispetto alle tariffe
normalmente praticate dalla compagnia aerea utilizzata.
Art. 8
Uso di mezzo proprio e indennita' chilometrica
1) Il dipendente puo' essere eccezionalmente autorizzato all'uso del
proprio mezzo di trasporto qualora motivate esigenze di servizio lo
impongono o quando cio' risulti economicamente piu' conveniente per
l'Amministrazione.
2) L'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto e'
rilasciata dal soggetto competente a disporre la trasferta.
Nell'autorizzazione sono indicate le esigenze di servizio che
impongono detto uso.
Nei casi di comprovata urgenza l'autorizzazione puo' essere
rilasciata successivamente, alle medesime condizioni e con le
modalita' previste dal presente articolo.
3) Al dipendente cui siano assegnate funzioni ispettive puo' essere
rilasciata, per lo svolgimento di dette funzioni, autorizzazione a
validita' prolungata, in ogni caso mai superiore ad un anno, per
l'uso del proprio mezzo di trasporto. In tal caso l'autorizzazione e'
sempre rilasciata dal Direttore generale da cui dipende
funzionalmente il dipendente.
4) Al dipendente autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto
spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e
dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennita' chilometrica pari
ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
L'indennita' chilometrica non spetta per i percorsi compiuti nelle
localita' di trasferta per recarsi dal luogo ove e' stato preso
alloggio al luogo ove ha sede l'ufficio e viceversa, nonche' per
spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro
abitato.
5) Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio
rese dai dipendenti autorizzati all'uso del proprio mezzo di
trasporto l'Amministrazione stipula apposita polizza assicurativa
rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione
obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di
proprieta' del dipendente e dei beni trasportati, nonche' di lesioni
o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
Art. 9
Rimborso delle spese di alloggio e vitto
1) Per le trasferte di durata superiore a 12 ore al dipendente spetta
il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di
categoria non superiore a quattro stelle e della spesa per uno o due
pasti giornalieri, nel limite di Lire 43.100 (Euro 22,259) per il
primo pasto e di complessive Lire 85.700 (Euro 44,26) per i due
pasti.
2) Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il
rimborso per il primo pasto.
3) I rimborsi di cui ai commi precedenti si riferiscono a periodi di
trasferta di 24 ore, trascorse le quali decorrono nuovamente i
termini per il riconoscimento di ulteriori rimborsi.
4) Il dipendente puo' optare, in luogo del rimborso dei pasti, per
l'erogazione di un buono pasto, a condizione che l'articolazione
oraria di svolgimento della trasferta determini la presenza degli
stessi requisiti richiesti per il servizio svolto in sede.
L'erogazione del buono pasto giornaliero sostituisce completamente il
rimborso della spesa giornaliera per i pasti di cui al precedente
comma 1).
5) La durata delle trasferte, al fine del rimborso delle spese di
alloggio e vitto, e' da intendersi quale durata effettiva, compreso
il tempo occorrente per il viaggio, senza alcun arrotondamento ad ora
intera.
6) Nei casi di trasferta continuativa nella medesima localita' di
durata pari o superiore a trenta giorni e' consentito il rimborso
della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera
di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo,
sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo
medio della categoria consentita nella medesima localita'.
7) Nel caso di rimborso delle spese indicate nei commi precedenti
l'indennita' di trasferta e' ridotta nella misura del 70%, come
indicato all'ultimo comma dell'art. 5. Non e' ammessa in nessun caso
l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.
8) Ai dipendenti in trasferta preposti alle seguenti attivita':
- protezione civile,
- servizi di emergenza ambientale,
- altri servizi di emergenza,
che si trovino nell'impossibilita' di fruire, durante le trasferte,
del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione viene corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma
1, la somma forfettaria giornaliera di Lire 40.000 lorde (Euro
20,658).
Art. 10
Lavoro straordinario
1) Ai dipendenti in trasferta compete il compenso per lavoro
straordinario nel caso che l'attivita' lavorativa nella sede della
trasferta si protragga per un tempo superiore all'orario di lavoro
previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo
effettivamente lavorato. Il tempo occorrente per il viaggio concorre
unicamente al completamento dell'orario d'obbligo.
2) Il comma 1 non trova applicazione nel caso degli autisti per i
quali si considera attivita' lavorativa anche il tempo occorrente per
il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del
mezzo.
Art. 11
Rientro
1) Il dipendente inviato in trasferta, anche per incarichi di lunga
durata, deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del
servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche di rientro,
lo consenta e la localita' di trasferta non disti, dalla sede di
servizio, piu' di novanta minuti di viaggio, con il mezzo piu'
veloce, desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
Art. 12
Anticipazioni e liquidazioni
1) Per le trasferte in territorio nazionale e all'estero al
dipendente regionale viene corrisposta, su sua richiesta,
l'anticipazione di una somma pari al 100% delle spese che saranno
presumibilmente sostenute nel corso della trasferta. Non sono
riconosciute anticipazioni sulla corresponsione dell'indennita' di
trasferta.
2) Qualora il dipendente regionale svolga attivita' ispettive che
richiedono trasferte frequenti e programmabili, l'anticipazione puo'
essere richiesta in un'unica soluzione per tutte le trasferte
programmate ed autorizzate nel mese.
3) Qualora la trasferta sia disposta per motivi imprevedibili ed
urgenti, l'anticipazione di cui al comma 1 puo' essere richiesta
anche nei giorni immediatamente successivi all'effettuazione della
trasferta. In tal caso l'anticipazione sara' pari al 100% delle spese
effettivamente sostenute nel corso della trasferta.
4) In casi eccezionali, debitamente motivati, in cui il dipendente in
trasferta ha sostenuto spese non prevedibili in misura non inferiore
a Lire 300.000 (Euro 154,937) l'anticipazione puo' essere integrata
anche nei giorni immediatamente successivi all'effettuazione della
trasferta.
5) I dipendenti titolari di conto corrente bancario possono
richiedere l'accredito dell'anticipazione sul conto corrente
medesimo.
6) L'anticipazione deve essere immediatamente restituita all'ente
qualora la trasferta non abbia luogo.
7) Al termine della trasferta si provvede alla liquidazione delle
indennita' e delle spese sostenute, che non siano gia' state
anticipate, previa presentazione di apposita parcella corredata della
relativa documentazione, firmata dal dirigente e controfirmata da chi
ha autorizzato la trasferta. Qualora l'anticipo corrisposto superi
l'importo da liquidare si procedera' ad equivalente ritenuta
stipendiale.
Art. 13
Trattamento economico per la partecipazione a corsi o a concorsi e
corsi selettivi indetti dalla Regione
1) Al dipendente che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di
servizio al fine di partecipare a corsi di formazione,
riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale,
nonche' al fine di partecipare a concorsi o corsi selettivi di
reclutamento e formazione indetti dalla Regione, compete l'ordinario
trattamento economico di trasferta secondo le modalita' previste
dalla presente disciplina. Il trattamento di trasferta e'
riconosciuto a condizione che sia debitamente documentata
l'effettiva partecipazione alle prove concorsuali ovvero ai corsi.
Art. 14
Trasferte all'estero
1) Salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, le trasferte
all'estero sono disciplinate dalle disposizioni dettate per le
trasferte in territorio nazionale con le seguenti modifiche:
- l'indennita' di trasferta di cui all'art. 5 e' incrementata del
50%;
- i rimborsi dei pasti di cui all'art. 9 sono incrementati del 30%.
L'indennita' di trasferta all'estero e' pertanto pari a:
- Lire 60.000 (Euro 30,987) per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- Lire 2.475 (Euro 1,278) per ogni ora di trasferta, in caso di
trasferte di durata inferiore alle 24 ore.
Per le trasferte all'estero non trova applicazione la disciplina
dell'art. 9, comma 7.
Il limite del rimborso dei pasti per le trasferte all'estero e' il
seguente:
- Lire 56.030 (Euro 28,937) per il primo pasto;
- Lire 111.410 (Euro 57,538) complessive per due pasti.
2) Al termine della trasferta all'estero il dipendente e' tenuto a
presentare alla Direzione generale della Presidenza della Giunta
sintetica relazione della trasferta effettuata.
Art. 15
Documentazione necessaria ai fini del rimborso delle spese di
trasferta
1) Il dipendente interessato ha diritto di chiedere il rimborso di
tutte le spese sostenute nell'ambito della trasferta purche'
debitamente documentate in relazione all'entita' e al titolo della
spesa. Il rimborso delle spese e' soggetto alla vigente disciplina
fiscale.
2) Le spese sostenute possono essere documentate tramite:
a) presentazione di documentazione in originale;
b) presentazione, ai sensi degli artt. 47 e successivi, DPR 445/00,
di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' recante
specifica indicazione di luoghi, tempi e titolo delle spese
effettuate.
Ove la legge preveda che per il servizio di cui il dipendente ha
usufruito sia rilasciato dal soggetto erogante un documento fiscale,
l'interessato e' tenuto ad indicare nella predetta dichiarazione gli
estremi identificativi del medesimo. L'interessato deve altresi'
dichiarare che per le stesse spese di cui domanda il rimborso
all'Amministrazione regionale non ha chiesto analogo rimborso ad
altri enti.
Il dipendente puo' altresi' presentare dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' nei seguenti casi:
a) nell'ipotesi di furto della documentazione in originale. La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' deve recare
specifica indicazione di luoghi, tempi e titolo delle spese
effettuate e gli estremi della denuncia del furto all'Autorita' di
Polizia qualora copia della stessa non sia allegata alla
dichiarazione;
b) irregolarita' riscontrabili nei titoli di spesa presentati in
originale determinate da: - correzioni non convalidate da timbro e
firma del soggetto emittente ovvero mancata indicazione dei seguenti
requisiti: generalita' del dipendente, data della somministrazione,
natura e qualita' dei servizi prestati; - illeggibilita' della data
e/o dell'importo in titoli di spesa a stampa;
c) smarrimento della documentazione attestante le spese sostenute nel
corso della trasferta, qualora il dipendente utilizzi, per il
pagamento delle stesse, carta di credito rilasciata
dall'Amministrazione. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' deve recare specifica indicazione di luoghi, tempi e
titolo delle spese effettuate.
L'interessato deve altresi' dichiarare che per le stesse spese di cui
domanda il rimborso all'Amministrazione regionale non ha chiesto
analogo rimborso ad altri enti.
3) Sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' l'Amministrazione espletera' idonei controlli, anche a
campione, ai sensi dell'art. 71, DPR 445/00 con le conseguenze
previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR qualora emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione stessa.