DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2001, n. 874
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' degli studi di Bologna per la realizzazione della cartografia geologica di sintesi alla scala 1:25.000 e 1:50.000
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977,
n. 32 relative alla "Formazione di una cartografia regionale" e
l'art. 18 della Legge 67/88 "Piano annuale 1988 per la salvaguardia
ambientale" e la Legge 305/89;
(omissis) delibera:
1) di approvare lo schema di convenzione con l'Universita' degli
studi di Bologna che, in allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante;
2) di dare atto che alla stipula della convenzione stessa, che ha la
durata massima di un anno, provvedera' il Responsabile del Servizio
Sistemi informativi geografici ai sensi della delibera della Giunta
regionale 2541/95;
3) di prendere atto che l'Universita' di Bologna tramite il
Dipartimento di Scienze della terra e Geo-Ambientali si avvarra'
della collaborazione dei docenti, Franco Ricci Lucchi e Alessandro
Amorosi, per il coordinamento scientifico del rilevamento come
descritto in narrativa;
4) di corrispondere all'Universita' degli studi di Bologna la somma
di Lire 40.000.000 (pari a 20.658,28 Euro) piu' Lire 8.000.000 (pari
a 4.131,66 Euro) per IVA 20%, per complessive Lire 48.000.000 (pari a
24.789,93 Euro) secondo le modalita' di cui all'art. 5 della
convenzione, e previa presentazione di regolari fatture;
5) di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 4) che precede,
di Lire 48.000.000 (pari a 24.789,93 Euro) IVA compresa, registrata
con il n. 1715 di impegno sul Capitolo 03850 "Spese per la formazione
di una cartografia regionale" (art. 2) del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2001, che e' dotato della necessaria disponibilita';
6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi'
come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94, il Responsabile del
Servizio Sistemi informativi geografici provvedera', con propri atti,
alla liquidazione della spesa di cui al punto 5), sulla base
dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di cui all'art. 5 della
convenzione, previa certificazione rilasciata dai tecnici
dell'Ufficio Geologico regionale sulla corrispondenza del lavoro
svolto;
(omissis)