REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2001, n. 840

Delibera 640/00 avente per oggetto "L.R. 28/99 - Criteri e modalita' di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni". Modifica lettera C), punto 1.a) e lettera e), punto 7

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, avente per oggetto                        
"Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con                
tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori.               
Abrogazione delle Leggi regionali 29/92 e 51/95";                               
richiamata la propria deliberazione n. 640 dell'1 marzo 2000,                   
esecutiva, avente per oggetto: "L.R. 28/99 concernente valorizzazione           
prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose                
dell'ambiente e della salute. Criteri e modalita' di richiesta e di             
concessione dell'uso del marchio collettivo di controllo sui                    
prodotti, di comminazione delle sanzioni";                                      
vista la lettera C) del dispositivo della sopra citata deliberazione            
che specifica i criteri e le modalita' per il controllo sui prodotti;           
richiamata in particolare la lettera a) del punto 1, di seguito                 
riportata:                                                                      
"a) verifiche ispettive sulla tenuta della documentazione del                   
concessionario (schede aziendali) e ispezioni nei luoghi di                     
produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, che            
in relazione alle diverse tipologie dei concessionari avranno la                
seguente frequenza: - per i concessionari singoli, 1 visita se                  
concessionario di una sola specie; 2 visite, se concessionario di               
piu' specie; - per i concessionari associati, 1 visita per ogni                 
stabilimento e per ogni stabilimento la verifica di almeno 3 aziende            
agricole.";                                                                     
vista la lettera E) del dispositivo della stessa deliberazione 640/00           
che specifica i criteri e le modalita' per la comminazione delle                
sanzioni ai concessionari dell'uso del marchio inadempienti alla L.R.           
28/99;                                                                          
richiamato in particolare il punto 7) che stabilisce che la                     
sospensione viene comminata, dandone notizia all'Organismo incaricato           
dei controlli, dal Responsabile del Servizio Produzioni                         
agro-alimentari e Relazioni di mercato con proprio atto formale                 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nei           
casi di seguito descritti:                                                      
a) nei confronti di: - imprese di produzione agricola singole; -                
imprese di produzione agricola associate cui aderiscono, ai fini                
della valorizzazione tramite il marchio, non oltre quattro imprese; -           
imprese di trasformazione o di commercializzazione cui fanno                    
riferimento, ai fini della valorizzazione tramite il marchio, non               
oltre quattro imprese; a seguito di una delle seguenti combinazioni             
di infrazioni accertate: - 3 infrazioni lievi; - 2 infrazioni gravi;            
- 1 infrazione grave e 2 infrazioni lievi;                                      
b) nei confronti di: - imprese di produzione agricola associate cui             
aderiscono, ai fini della valorizzazione tramite il marchio, oltre              
quattro imprese; - imprese di trasformazione o di commercializzazione           
cui fanno riferimento, ai fini della valorizzazione tramite il                  
marchio, oltre quattro imprese; a seguito di una delle seguenti                 
combinazioni di infrazioni accertate: - 4 infrazioni gravi                      
nell'insieme dei centri di lavorazione / trasformazione / stoccaggio;           
- 4 infrazioni gravi nell'insieme delle aziende agricole; - 6                   
infrazioni lievi nell'insieme delle strutture aderenti (centri di               
lavorazione e aziende agricole); - 3 infrazioni gravi e 3 lievi                 
nell'insieme delle strutture aderenti (centri di lavorazione e                  
aziende agricole);                                                              
dato atto che - in relazione alla lettera C, punto 1, lettera a)                
della deliberazione 640/00 - occorre rafforzare i criteri per la                
definizione dei controlli da effettuare presso i concessionari                  
associati, in conseguenza del sempre crescente numero di aziende                
agricole coinvolte nei programmi di valorizzazione, come segue:                 
"a) verifiche ispettive sulla tenuta della documentazione del                   
concessionario (schede aziendali) e ispezioni nei centri di                     
produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, che            
in relazione alle diverse tipologie dei concessionari avranno la                
seguente frequenza: - per i concessionari singoli, 1 visita se                  
concessionario di una sola specie; 2 visite, se concessionario di               
piu' specie; - per i concessionari associati, 1 visita per ogni                 
stabilimento e per ogni stabilimento la verifica del 5% delle aziende           
agricole conferenti o del 3% quando il numero delle aziende risulta             
superiore a 100.";                                                              
dato atto inoltre:                                                              
- che appare opportuno concedere agli organismi di controllo un                 
periodo non superiore a tre mesi, decorrente dalla data di                      
pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna, entro il quale gli organismi medesimi             
devono adeguare i propri piani di controllo ai nuovi criteri sopra              
stabiliti;                                                                      
- che, per quanto disposto alla lettera E, punto 7) della stessa                
deliberazione 640/00, risulta necessario provvedere affinche' sia               
garantita un'equa assunzione di responsabilita' da parte di tutti i             
concessionari del marchio, in qualunque forma costituiti, nonche' da            
parte di tutti i soggetti della filiera nel rispetto delle norme                
recate dalla L.R. 28/99;                                                        
ritenuto indispensabile, alla luce di quanto sopra espresso,                    
modificare il punto 7 della lettera E) come segue:                              
"7) La sospensione, della quale il Responsabile dell'Ufficio                    
competente dara' notizia all'Organismo incaricato dei controlli,                
viene comminata dal Responsabile del Servizio Produzioni                        
agro-alimentari e Relazioni di mercato con proprio atto formale,                
inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al               
concessionario e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione              
Emilia-Romagna, nei casi di seguito descritti: a) nei confronti di: -           
imprese di produzione agricola singole; - imprese di produzione                 
agricola associate (consorzi, cooperative e associazioni di                     
produttori) cui aderiscono, ai fini della valorizzazione tramite il             
marchio, non oltre quattro imprese; - imprese di trasformazione o di            
commercializzazione ed esportazione cui fanno riferimento, ai fini              
della valorizzazione tramite il marchio, non oltre quattro imprese; a           
seguito di una delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: -           
3 infrazioni lievi; - 2 infrazioni gravi; - 1 infrazione grave e 2              
infrazioni lievi; b) nei confronti di aziende agricole aderenti a               
imprese di produzione agricola associate (consorzi,  cooperative e              
associazioni di produttori) cui aderiscono, ai fini della                       
valorizzazione tramite il marchio, oltre quattro imprese; a seguito             
di una delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: - 2                 
infrazioni lievi; - 1 infrazione grave; c) nei confronti di centri di           
lavorazione, di trasformazione, di stoccaggio collegati, ai fini                
della valorizzazione tramite il marchio, a concessionari associati              
(consorzi, cooperative, associazioni di produttori) e ad imprese di             
commercializzazione e trasformazione concessionarie; a seguito di una           
delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: - 4 infrazioni             
gravi nell'insieme delle aziende agricole conferenti; - 6 infrazioni            
lievi nell'insieme delle aziende agricole conferenti; - 3 infrazioni            
gravi e 3 infrazioni lievi nell'insieme delle aziende agricole                  
conferenti; d) nei confronti di concessionari associati (consorzi,              
cooperative, associazioni di produttori) e di imprese di                        
commercializzazione e trasformazione concessionarie; a seguito di una           
delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: - 8 sospensioni            
comminate alle aziende agricole; - 2 sospensioni comminate ai centri            
di lavorazione, di trasformazione, di stoccaggio.";                             
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.              
1396 del 31 luglio 1998;                                                        
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.               
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario                
Manghi, in ordine, rispettivamente, alla regolarita' tecnica e alla             
legittimita' della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, comma           
6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione               
2541/95;                                                                        
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, quanto               
disposto alla lettera C), punto 1, lettera a) del dispositivo della             
propria deliberazione 640/00, nel modo di seguito indicato:                     
"a) verifiche ispettive sulla tenuta della documentazione del                   
concessionario (schede aziendali) e ispezioni nei centri di                     
produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, che            
in relazione alle diverse tipologie dei concessionari avranno la                
seguente frequenza: - per i concessionari singoli, 1 visita se                  
concessionario di una sola specie; 2 visite, se concessionario di               
piu' specie; - per i concessionari associati, 1 visita per ogni                 
stabilimento e per ogni stabilimento la verifica del 5% delle aziende           
agricole conferenti o del 3% quando il numero delle aziende risulta             
superiore a 100.";                                                              
2) di concedere agli organismi di controllo un periodo non superiore            
a tre mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della presente               
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,            
entro il quale gli organismi medesimi devono adeguare i propri piani            
di controllo ai nuovi criteri sopra stabiliti;                                  
3) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, quanto               
disposto alla lettera E), punto 7 del dispositivo della propria                 
deliberazione 640/00, nel modo di seguito indicato:                             
"7) La sospensione, della quale il Responsabile dell'Ufficio                    
competente dara' notizia all'Organismo incaricato dei controlli,                
viene comminata dal Responsabile del Servizio Produzioni                        
agro-alimentari e Relazioni di mercato con proprio atto formale,                
inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al               
concessionario e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione              
Emilia-Romagna, nei casi di seguito descritti: a) nei confronti di: -           
imprese di produzione agricola singole; - imprese di produzione                 
agricola associate (consorzi, cooperative e associazioni di                     
produttori) cui aderiscono, ai fini della valorizzazione tramite il             
marchio, non oltre quattro imprese; - imprese di trasformazione o di            
commercializzazione ed esportazione cui fanno riferimento, ai fini              
della valorizzazione tramite il marchio, non oltre quattro imprese; a           
seguito di una delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: -           
3 infrazioni lievi; - 2 infrazioni gravi; - 1 infrazione grave e 2              
infrazioni lievi; b) nei confronti di aziende agricole aderenti a               
imprese di produzione agricola associate (consorzi, cooperative e               
associazioni di produttori) cui aderiscono, ai fini della                       
valorizzazione tramite il marchio, oltre quattro imprese; a seguito             
di una delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: - 2                 
infrazioni lievi; - 1 infrazione grave; c) nei confronti di centri di           
lavorazione, di trasformazione, di stoccaggio collegati, ai fini                
della valorizzazione tramite il marchio, a concessionari associati              
(consorzi, cooperative, associazioni di produttori) e ad imprese di             
commercializzazione e trasformazione concessionarie; a seguito di una           
delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: - 4 infrazioni             
gravi nell'insieme delle aziende agricole conferenti; - 6 infrazioni            
lievi nell'insieme delle aziende agricole conferenti; - 3 infrazione            
gravi e 3 infrazioni lievi nell'insieme delle aziende agricole                  
conferenti; d) nei confronti di concessionari associati (consorzi,              
cooperative, associazioni di produttori) e di imprese di                        
commercializzazione e trasformazione concessionarie; a seguito di una           
delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: - 8 sospensioni            
comminate alle aziende agricole; - 2 sospensioni comminate ai centri            
di lavorazione, di trasformazione, di stoccaggio.";                             
4) di confermare quanto altro disposto nella delibera n. 640 dell'1             
marzo 2000;                                                                     
5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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