DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2001, n. 840
Delibera 640/00 avente per oggetto "L.R. 28/99 - Criteri e modalita' di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni". Modifica lettera C), punto 1.a) e lettera e), punto 7
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, avente per oggetto
"Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con
tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori.
Abrogazione delle Leggi regionali 29/92 e 51/95";
richiamata la propria deliberazione n. 640 dell'1 marzo 2000,
esecutiva, avente per oggetto: "L.R. 28/99 concernente valorizzazione
prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose
dell'ambiente e della salute. Criteri e modalita' di richiesta e di
concessione dell'uso del marchio collettivo di controllo sui
prodotti, di comminazione delle sanzioni";
vista la lettera C) del dispositivo della sopra citata deliberazione
che specifica i criteri e le modalita' per il controllo sui prodotti;
richiamata in particolare la lettera a) del punto 1, di seguito
riportata:
"a) verifiche ispettive sulla tenuta della documentazione del
concessionario (schede aziendali) e ispezioni nei luoghi di
produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, che
in relazione alle diverse tipologie dei concessionari avranno la
seguente frequenza: - per i concessionari singoli, 1 visita se
concessionario di una sola specie; 2 visite, se concessionario di
piu' specie; - per i concessionari associati, 1 visita per ogni
stabilimento e per ogni stabilimento la verifica di almeno 3 aziende
agricole.";
vista la lettera E) del dispositivo della stessa deliberazione 640/00
che specifica i criteri e le modalita' per la comminazione delle
sanzioni ai concessionari dell'uso del marchio inadempienti alla L.R.
28/99;
richiamato in particolare il punto 7) che stabilisce che la
sospensione viene comminata, dandone notizia all'Organismo incaricato
dei controlli, dal Responsabile del Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato con proprio atto formale
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nei
casi di seguito descritti:
a) nei confronti di: - imprese di produzione agricola singole; -
imprese di produzione agricola associate cui aderiscono, ai fini
della valorizzazione tramite il marchio, non oltre quattro imprese; -
imprese di trasformazione o di commercializzazione cui fanno
riferimento, ai fini della valorizzazione tramite il marchio, non
oltre quattro imprese; a seguito di una delle seguenti combinazioni
di infrazioni accertate: - 3 infrazioni lievi; - 2 infrazioni gravi;
- 1 infrazione grave e 2 infrazioni lievi;
b) nei confronti di: - imprese di produzione agricola associate cui
aderiscono, ai fini della valorizzazione tramite il marchio, oltre
quattro imprese; - imprese di trasformazione o di commercializzazione
cui fanno riferimento, ai fini della valorizzazione tramite il
marchio, oltre quattro imprese; a seguito di una delle seguenti
combinazioni di infrazioni accertate: - 4 infrazioni gravi
nell'insieme dei centri di lavorazione / trasformazione / stoccaggio;
- 4 infrazioni gravi nell'insieme delle aziende agricole; - 6
infrazioni lievi nell'insieme delle strutture aderenti (centri di
lavorazione e aziende agricole); - 3 infrazioni gravi e 3 lievi
nell'insieme delle strutture aderenti (centri di lavorazione e
aziende agricole);
dato atto che - in relazione alla lettera C, punto 1, lettera a)
della deliberazione 640/00 - occorre rafforzare i criteri per la
definizione dei controlli da effettuare presso i concessionari
associati, in conseguenza del sempre crescente numero di aziende
agricole coinvolte nei programmi di valorizzazione, come segue:
"a) verifiche ispettive sulla tenuta della documentazione del
concessionario (schede aziendali) e ispezioni nei centri di
produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, che
in relazione alle diverse tipologie dei concessionari avranno la
seguente frequenza: - per i concessionari singoli, 1 visita se
concessionario di una sola specie; 2 visite, se concessionario di
piu' specie; - per i concessionari associati, 1 visita per ogni
stabilimento e per ogni stabilimento la verifica del 5% delle aziende
agricole conferenti o del 3% quando il numero delle aziende risulta
superiore a 100.";
dato atto inoltre:
- che appare opportuno concedere agli organismi di controllo un
periodo non superiore a tre mesi, decorrente dalla data di
pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, entro il quale gli organismi medesimi
devono adeguare i propri piani di controllo ai nuovi criteri sopra
stabiliti;
- che, per quanto disposto alla lettera E, punto 7) della stessa
deliberazione 640/00, risulta necessario provvedere affinche' sia
garantita un'equa assunzione di responsabilita' da parte di tutti i
concessionari del marchio, in qualunque forma costituiti, nonche' da
parte di tutti i soggetti della filiera nel rispetto delle norme
recate dalla L.R. 28/99;
ritenuto indispensabile, alla luce di quanto sopra espresso,
modificare il punto 7 della lettera E) come segue:
"7) La sospensione, della quale il Responsabile dell'Ufficio
competente dara' notizia all'Organismo incaricato dei controlli,
viene comminata dal Responsabile del Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato con proprio atto formale,
inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al
concessionario e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, nei casi di seguito descritti: a) nei confronti di: -
imprese di produzione agricola singole; - imprese di produzione
agricola associate (consorzi, cooperative e associazioni di
produttori) cui aderiscono, ai fini della valorizzazione tramite il
marchio, non oltre quattro imprese; - imprese di trasformazione o di
commercializzazione ed esportazione cui fanno riferimento, ai fini
della valorizzazione tramite il marchio, non oltre quattro imprese; a
seguito di una delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: -
3 infrazioni lievi; - 2 infrazioni gravi; - 1 infrazione grave e 2
infrazioni lievi; b) nei confronti di aziende agricole aderenti a
imprese di produzione agricola associate (consorzi, cooperative e
associazioni di produttori) cui aderiscono, ai fini della
valorizzazione tramite il marchio, oltre quattro imprese; a seguito
di una delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: - 2
infrazioni lievi; - 1 infrazione grave; c) nei confronti di centri di
lavorazione, di trasformazione, di stoccaggio collegati, ai fini
della valorizzazione tramite il marchio, a concessionari associati
(consorzi, cooperative, associazioni di produttori) e ad imprese di
commercializzazione e trasformazione concessionarie; a seguito di una
delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: - 4 infrazioni
gravi nell'insieme delle aziende agricole conferenti; - 6 infrazioni
lievi nell'insieme delle aziende agricole conferenti; - 3 infrazioni
gravi e 3 infrazioni lievi nell'insieme delle aziende agricole
conferenti; d) nei confronti di concessionari associati (consorzi,
cooperative, associazioni di produttori) e di imprese di
commercializzazione e trasformazione concessionarie; a seguito di una
delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: - 8 sospensioni
comminate alle aziende agricole; - 2 sospensioni comminate ai centri
di lavorazione, di trasformazione, di stoccaggio.";
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.
1396 del 31 luglio 1998;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario
Manghi, in ordine, rispettivamente, alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, comma
6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione
2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, quanto
disposto alla lettera C), punto 1, lettera a) del dispositivo della
propria deliberazione 640/00, nel modo di seguito indicato:
"a) verifiche ispettive sulla tenuta della documentazione del
concessionario (schede aziendali) e ispezioni nei centri di
produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, che
in relazione alle diverse tipologie dei concessionari avranno la
seguente frequenza: - per i concessionari singoli, 1 visita se
concessionario di una sola specie; 2 visite, se concessionario di
piu' specie; - per i concessionari associati, 1 visita per ogni
stabilimento e per ogni stabilimento la verifica del 5% delle aziende
agricole conferenti o del 3% quando il numero delle aziende risulta
superiore a 100.";
2) di concedere agli organismi di controllo un periodo non superiore
a tre mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
entro il quale gli organismi medesimi devono adeguare i propri piani
di controllo ai nuovi criteri sopra stabiliti;
3) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, quanto
disposto alla lettera E), punto 7 del dispositivo della propria
deliberazione 640/00, nel modo di seguito indicato:
"7) La sospensione, della quale il Responsabile dell'Ufficio
competente dara' notizia all'Organismo incaricato dei controlli,
viene comminata dal Responsabile del Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato con proprio atto formale,
inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al
concessionario e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, nei casi di seguito descritti: a) nei confronti di: -
imprese di produzione agricola singole; - imprese di produzione
agricola associate (consorzi, cooperative e associazioni di
produttori) cui aderiscono, ai fini della valorizzazione tramite il
marchio, non oltre quattro imprese; - imprese di trasformazione o di
commercializzazione ed esportazione cui fanno riferimento, ai fini
della valorizzazione tramite il marchio, non oltre quattro imprese; a
seguito di una delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: -
3 infrazioni lievi; - 2 infrazioni gravi; - 1 infrazione grave e 2
infrazioni lievi; b) nei confronti di aziende agricole aderenti a
imprese di produzione agricola associate (consorzi, cooperative e
associazioni di produttori) cui aderiscono, ai fini della
valorizzazione tramite il marchio, oltre quattro imprese; a seguito
di una delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: - 2
infrazioni lievi; - 1 infrazione grave; c) nei confronti di centri di
lavorazione, di trasformazione, di stoccaggio collegati, ai fini
della valorizzazione tramite il marchio, a concessionari associati
(consorzi, cooperative, associazioni di produttori) e ad imprese di
commercializzazione e trasformazione concessionarie; a seguito di una
delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: - 4 infrazioni
gravi nell'insieme delle aziende agricole conferenti; - 6 infrazioni
lievi nell'insieme delle aziende agricole conferenti; - 3 infrazione
gravi e 3 infrazioni lievi nell'insieme delle aziende agricole
conferenti; d) nei confronti di concessionari associati (consorzi,
cooperative, associazioni di produttori) e di imprese di
commercializzazione e trasformazione concessionarie; a seguito di una
delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate: - 8 sospensioni
comminate alle aziende agricole; - 2 sospensioni comminate ai centri
di lavorazione, di trasformazione, di stoccaggio.";
4) di confermare quanto altro disposto nella delibera n. 640 dell'1
marzo 2000;
5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.