REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2001, n. 16
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 23 "DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA"
Art. 9
Comitato tecnico regionale
1. Il Comitato tecnico regionale costituito ai sensi dell'art. 5
della L.R. 23/00, ha la propria sede presso la Regione Emilia-Romagna
ed e' presieduto dal componente designato dall'Assessore competente
in materia di agricoltura.
2. Oltre ai compiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 5 della L.R.
23/00, il Comitato svolge le seguenti attivita':
a) verificare, anche attraverso sopralluoghi sul territorio e presso
i soggetti aderenti, la conformita' del progetto di Itinerario ai
requisiti previsti dalla L.R. 23/00;
b) richiedere alle Province interessate il controllo della permanenza
dei requisiti e delle condizioni di riconoscimento dell'Itinerario ai
sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 23/00;
c) collaborare ed intervenire, su richiesta delle Province
interessate, nelle verifiche di cui alla precedente lettera b).
3. Il Comitato puo' delegare a propri componenti le attivita' di
verifica individuate al comma 2.
4. Il Comitato puo' avvalersi della collaborazione del personale e
delle strutture regionali nonche' di strutture esterne specialistiche
individuate dalla Regione secondo la normativa vigente.
5. I componenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della L.R.
23/00 sono individuati fra i collaboratori della Regione
Emilia-Romagna.
6. Agli esperti esterni, oltre al rimborso delle spese eventualmente
sostenute nei limiti della normativa vigente, e' riconosciuto un
compenso che sara' definito dalla Giunta regionale, avuto riguardo
alla natura e alla complessita' delle attivita' richieste nonche'
alla loro elevata specializzazione.
ALLEGATO A
Standard di qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta turistica
enogastronomica degli "Itinerari turistici enogastronomici
dell'Emilia-Romagna"
1. Standard di qualita' delle aziende agricole, vitivinicole,
consorzi e cooperative di trasformazione e produzione
2. Standard di qualita' delle aziende agrituristiche
3. Standard di qualita' delle enoteche, delle cantine e delle
botteghe del vino
4. Standard di qualita' degli esercizi autorizzati alla
somministrazione dei pasti, alimenti e bevande quali ristoranti,
trattorie ed osterie
5. Standard di qualita' delle imprese turistico-ricettive, ai sensi
della Legge 135/01, compresi i bed & breakfast di cui alla L.R. 11/99
6. Standard di qualita' specifici per le imprese artigiane
7. Standard di qualita' specifici per le imprese che svolgono
attivita' di commercializzazione
8. Standard di qualita' specifici per le istituzioni e per le
associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale, ONLUS, i
Consorzi di tutela dei prodotti tipici, le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, le organizzazioni professionali
e le associazioni dei settori interessati
9. Standard minimi per Comuni, loro forme associative e Comunita'
montane, aderenti all'Itinerario
10. Standard minimi di qualita' specifici per i musei del vino e
della vite, delle antiche tradizioni e dei prodotti enogastronomici
dell'Emilia-Romagna
11. Standard di qualita' specifici per i parchi, le riserve naturali
e le aree di riequilibrio
1. Standard di qualita' delle aziende agricole, vitivinicole,
consorzi e cooperative di trasformazione e produzione
1.1 Le aziende agricole e vitivinicole, di produzione e
trasformazione anche associate in forma di consorzi e cooperative
devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
a) essere ubicate all'interno del territorio dell'Itinerario con
strutture che producano o trasformino o distribuiscano o utilizzino
almeno uno dei prodotti di qualita' dell'Itinerario;
b) allestire uno spazio di degustazione;
c) vendere prodotti di propria produzione o trasformazione;
d) consentire l'accesso agevolato ai punti di accoglienza, con
predisposizione di piazzali o aree di sosta caratterizzati da
strutture di arredo che rendano gradevole il luogo;
e) collocare adeguata segnaletica all'ingresso dell'azienda
caratterizzata, oltre che dal logo regionale e/o da quello specifico
dell'Itinerario che richiama il logo regionale, anche dalle seguenti
indicazioni: esatta denominazione dell'azienda, numeri di telefono,
indicazione dell'offerta, giorni ed orari di apertura;
f) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa
del territorio interessato dall'Itinerario, contenente il percorso
stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche,
predisposte con grafica uniforme e con il logo identificativo
dell'Itinerario;
g) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni
all'azienda, che devono essere liberi da materiale di ingombro,
attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o
pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine ed attrezzati
per la sosta dei visitatori;
h) disporre di un locale di accoglienza per i visitatori arredato in
sintonia con la tipicita' del luogo;
i) fissare il calendario e gli orari di apertura al pubblico
corrispondenti a quelli comunicati all'Organismo di gestione
dell'Itinerario secondo quanto stabilito dal disciplinare;
j) disporre di servizio igienico ad uso dei visitatori;
k) affiggere in modo ben visibile ai visitatori le condizioni di
vendita praticate;
l) offrire materiale informativo dell'Itinerario, predisposto o
approvato dall'Organismo di gestione.
1.2 Le aziende potranno altresi' offrire, per una migliore
qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica, ulteriori
servizi tra i quali, a titolo esemplificativo, si indicano i
seguenti:
a) personale a conoscenza di lingue straniere;
b) organizzazione di visite guidate all'azienda al fine di fornire
informazioni circa l'ambiente e la cultura del territorio, i prodotti
enogastronomici dell'Itinerario ed i processi di lavorazione
dell'azienda agricola produttrice;
c) predisposizione di locali aperti al pubblico adatti a conservare i
vini ed i prodotti gastronomici secondo le specifiche caratteristiche
di conservazione;
d) mescita di vino in bicchieri di vetro. Le cantine, che prevedano
la mescita, dovranno utilizzare bicchieri da degustazione;
e) dotazione di piazzali o aree di sosta adeguatamente segnalati e
predisposizione di parcheggi ad uso di portatori di handicap.
2. Standard di qualita' delle aziende agrituristiche
2.1 Le aziende agrituristiche, in possesso dell'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di cui alla L.R. 26/94, aderenti
all'Itinerario devono possedere i seguenti requisiti e garantire i
seguenti servizi:
a) essere ubicate all'interno del territorio dell'Itinerario con
strutture che producano o distribuiscano o utilizzino almeno uno dei
prodotti di qualita' dell'Itinerario;
b) consentire l'accesso agevolato ai punti di accoglienza, con
predisposizione di piazzali o aree di sosta caratterizzati da
strutture di arredo che rendano gradevole il luogo;
c) collocare adeguata segnaletica all'ingresso dell'azienda
caratterizzata, oltre che dal logo regionale e/o da quello specifico
dell'Itinerario che richiama il logo regionale, anche dalle seguenti
indicazioni: esatta denominazione dell'azienda, numeri di telefono,
indicazione dell'offerta, giorni ed orari di apertura;
d) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa
del territorio interessato dall'Itinerario, contenente il percorso
stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche,
predisposte con grafica uniforme e con il logo identificativo
dell'Itinerario;
e) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni
all'azienda, che devono essere liberi da materiale di ingombro,
attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o
pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine ed attrezzati
per la sosta dei visitatori;
f) disporre di un locale di accoglienza per i visitatori arredato in
sintonia con la tipicita' del luogo;
g) fissare il calendario e gli orari di apertura al pubblico
corrispondenti a quelli comunicati all'Organismo di gestione
dell'Itinerario secondo quanto stabilito dal disciplinare;
h) disporre di servizio igienico ad uso dei visitatori;
i) offrire materiale informativo dell'Itinerario, predisposto o
approvato dall'Organismo di gestione.
2.2 Qualora l'azienda sia autorizzata alla somministrazione o
degustazione di alimenti e bevande dovra' essere dotata di:
a) carta dei vini (almeno in due lingue) comprendenti i vini DOC, IGT
e DOCG del territorio su cui insiste l'Itinerario;
b) mescita dei vini in bicchieri di vetro. Qualora l'azienda produca
direttamente vino, la mescita deve essere effettuata in bicchieri da
degustazione;
c) menu di degustazione con prevalenza di piatti di cucina locale a
base di prodotti di qualita' dell'Itinerario con condizioni
prefissate, comunicate preventivamente, anche in via indicativa,
all'Organismo di gestione;
d) affissione ben visibile nel locale delle condizioni praticate per
la vendita dei prodotti di qualita' e per le eventuali degustazioni.
Tali condizioni devono essere corrispondenti a quelle comunicate
all'Organismo di gestione.
2.3 Le aziende che effettuano servizi ricettivi devono essere
classificate con almeno una "margherita" ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale n. 389 dell'1 marzo 2000.
2.4 Le aziende agrituristiche potranno altresi' offrire, per una
migliore qualificazione dell'offerta turistica, ulteriori servizi tra
i quali, a titolo esemplificativo, si indicano i seguenti:
a) personale a conoscenza di lingue straniere;
b) organizzazione di visite guidate all'azienda al fine di fornire
indicazioni circa l'ambiente e la cultura del territorio ed i
prodotti enogastronomici dell'Itinerario e dell'azienda agricola
produttrice;
c) predisposizione di locali adatti per conservare i vini ed i
prodotti gastronomici secondo le specifiche caratteristiche di
conservazione;
d) dotazione di piazzali o aree di sosta adeguatamente segnalati e
predisposizione di parcheggi ad uso di portatori di handicap;
e) vendita in bottiglia del vino prodotto;
f) organizzazione di attivita' didattiche - come corsi di
degustazione e di cucina locale - e visite guidate ai vigneti, alle
cantine ed alle produzioni agroalimentari tipiche, anche in
collaborazione con aziende artigiane del luogo;
g) esposizione, con particolare cura ed adeguata collocazione, dei
vini e dei prodotti di qualita' delle aziende aderenti
dell'Itinerario.
3. Standard di qualita' delle enoteche, delle cantine e delle
botteghe del vino
3.1 Le enoteche, le cantine e le botteghe del vino devono possedere i
seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
a) essere ubicate all'interno del territorio dell'Itinerario con
strutture che distribuiscano o utilizzino o vendano almeno uno dei
prodotti facenti parte del patrimonio enogastronomico definito
dall'Organismo di gestione;
b) allestire uno spazio per la degustazione, in appositi bicchieri,
di vini prevalentemente DOC, IGT e DOCG del territorio su cui insiste
l'Itinerario;
c) consentire l'accesso agevolato ai punti di accoglienza, con
predisposizione di piazzali o aree di sosta caratterizzati da
strutture di arredo che rendano gradevole il luogo;
d) collocare adeguata segnaletica all'ingresso dell'azienda
caratterizzata, oltre che dal logo regionale e/o da quello specifico
dell'Itinerario che richiama il logo regionale, anche dalle seguenti
indicazioni: esatta denominazione dell'azienda, numeri di telefono,
indicazione dell'offerta, giorni ed orari di apertura;
e) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa
del territorio interessato dall'Itinerario, contenente il percorso
stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche,
predisposte con grafica uniforme e con il logo identificativo
dell'Itinerario;
f) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni
all'azienda, che devono essere liberi da materiale di ingombro,
attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o
pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine ed attrezzati
per la sosta dei visitatori;
g) disporre di un locale di accoglienza per i visitatori arredato in
sintonia con la tipicita' del luogo;
h) fissare il calendario e gli orari di apertura al pubblico
corrispondenti a quelli comunicati all'Organismo di gestione
dell'Itinerario secondo quanto stabilito dal disciplinare;
i) disporre di servizio igienico ad uso dei visitatori;
j) offrire materiale informativo dell'Itinerario, predisposto o
approvato dall'Organismo di gestione;
k) affiggere in modo ben visibile ai visitatori le condizioni di
vendita praticate;
l) esporre, con particolare cura ed adeguata collocazione, i vini
delle aziende aderenti all'Itinerario.
3.2 Le enoteche, le cantine, e le botteghe del vino potranno altresi'
offrire, per una migliore qualificazione dell'offerta turistica,
ulteriori servizi tra i quali, a titolo esemplificativo, si indicano
i seguenti:
a) personale a conoscenza di lingue straniere;
b) dotazione di piazzali o aree di sosta adeguatamente segnalati e
predisposizione di parcheggi ad uso dei portatori di handicap;
c) organizzazione di attivita' didattiche - come corsi di
degustazione e di cucina locale - e visite guidate ai vigneti, alle
cantine ed alle produzioni agroalimentari tipiche del luogo;
d) esposizione, con particolare cura ed adeguata collocazione, oltre
che dei vini, degli altri prodotti di qualita' delle aziende aderenti
all'Itinerario.
4. Standard di qualita' degli esercizi autorizzati alla
somministrazione di pasti, alimenti e bevande quali ristoranti,
trattorie ed osterie
4.1 Gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti
e bevande aderenti all'Itinerario, devono possedere i seguenti
requisiti e garantire i seguenti servizi:
a) essere ubicati all'interno del territorio dell'Itinerario;
b) offrire menu di degustazione con almeno due piatti di cucina
locale a base di prodotti di qualita' dell'Itinerario alle condizioni
prefissate e comunicate, anche in via indicativa, all'Organismo di
gestione;
c) offrire materiale informativo dell'Itinerario, predisposto o
approvato dall'Organismo di gestione;
d) effettuare la mescita dei vini in bicchieri da degustazione;
e) disporre della carta dei vini (almeno in due lingue) comprendenti
i vini DOC, IGT e DOCG del territorio;
f) collocare adeguata segnaletica all'ingresso, caratterizzata oltre
che dal logo regionale e/o da quello specifico dell'Itinerario che
richiama il logo regionale, anche delle seguenti indicazioni: esatta
denominazione dell'esercizio, numeri di telefono, indicazione
dell'offerta, giorni ed orari di apertura;
g) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa
del territorio interessato dall'Itinerario, contenente il percorso
stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche,
predisposte con grafica uniforme e con il logo identificativo
dell'Itinerario;
h) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni
l'esercizio, che devono essere liberi da materiale di ingombro,
attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o
pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine ed attrezzati
per la sosta dei visitatori.
4.2 Gli esercizi potranno altresi' offrire, per una migliore
qualificazione dell'offerta turistica ulteriori servizi tra i quali,
a titolo esemplificativo, si indicano i seguenti:
a) personale a conoscenza di lingue straniere;
b) dotazioni di piazzali o aree di sosta adeguatamente segnalati e
predisposizione di parcheggi ad uso di portatori di handicap;
c) organizzazione di eventi mirati alla degustazione dei prodotti
dell'Itinerario e della cucina locale;
d) personale di servizio adeguatamente istruito e preparato alla
degustazione dei vini.
5. Standard di qualita' delle imprese turistico-ricettive, ai sensi
della Legge 135/01, compresi i bed & breakfast di cui alla L.R. 11/99
5.1 Le imprese turistico-ricettive aderenti all'Itinerario devono
possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
a) essere ubicate all'interno del territorio dell'Itinerario;
b) avere personale adeguatamente preparato a fornire informazioni
sull'Itinerario;
c) offrire materiale informativo sull'Itinerario, predisposto o
approvato dall'Organismo di gestione;
d) collocare adeguata segnaletica all'ingresso, caratterizzata oltre
che dal logo regionale e/o da quello specifico dell'Itinerario che
richiama il logo regionale, anche delle seguenti indicazioni: esatta
denominazione dell'esercizio, numeri di telefono, indicazione
dell'offerta, giorni e orari di apertura;
e) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa
del territorio interessato dall'Itinerario, contenente il percorso
stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche,
predisposte con grafica uniforme e con il logo identificativo
dell'Itinerario;
f) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni
l'esercizio, che devono essere liberi da materiale di ingombro,
attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o
pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine e attrezzati
per la sosta dei visitatori.
5.2 Nel caso in cui siano somministrati pasti e bevande le imprese
devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
a) offrire menu di degustazione con almeno due piatti di cucina
locale a base di prodotti di qualita' dell'Itinerario alle condizioni
prefissate e comunicate, anche in via indicativa, all'Organismo di
gestione;
b) effettuare la mescita dei vini in bicchieri da degustazione;
c) disporre della carta dei vini (almeno in due lingue) comprendenti
i vini DOC, IGT e DOCG del territorio.
5.3 Le imprese potranno altresi' offrire, per una migliore
qualificazione turistica ulteriori servizi tra i quali, a titolo
esemplificativo, si indicano i seguenti:
a) personale a conoscenza di lingue straniere;
b) dotazione di piazzali o aree di sosta adeguatamente segnalati e
predisposizione di parcheggi ad uso di portatori di handicap.
6. Standard di qualita' specifici per le imprese artigiane
6.1 Le imprese artigiane di produzione, distribuzione ed eventuale
somministrazione di prodotti enogastronomici aderenti all'Itinerario
devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
a) essere ubicate all'interno del territorio dell'Itinerario;
b) produrre o distribuire o somministrare i prodotti di qualita'
compresi nel patrimonio enogastronomico del territorio
dell'Itinerario;
c) stabilire, previa comunicazione all'Organismo di gestione,
specifici giorni e orari entro i quali sia possibile effettuare
visite guidate, finalizzate alla conoscenza dei vari processi di
lavorazione;
d) esporre le condizioni di vendita dei prodotti, preventivamente
comunicate all'Organismo di gestione;
e) offrire materiale informativo dell'Itinerario predisposto o
approvato dall'Organismo di gestione;
f) collocare adeguata segnaletica all'ingresso, caratterizzata oltre
che dal logo regionale e/o da quello specifico dell'Itinerario che
richiama il logo regionale, anche delle seguenti indicazioni: esatta
denominazione dell'esercizio, numeri di telefono, indicazione
dell'offerta, giorni ed orari di apertura;
g) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa
del territorio interessato dall'Itinerario, contenente il percorso
stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche,
predisposte con grafica uniforme e con il logo identificativo
dell'Itinerario;
h) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni
l'esercizio, che devono essere liberi da materiale di ingombro,
attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o
pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine ed attrezzati
per la sosta dei visitatori.
6.2 Le imprese artigiane potranno altresi' offrire ulteriori servizi
per una migliore qualificazione dell'offerta turistica
enogastronomica tra cui, a titolo esemplificativo, si indicano i
seguenti:
a) organizzazione di corsi di degustazione e di cucina locale, e
visite guidate anche in collaborazione con le aziende agrituristiche;
b) illustrazione del processo di lavorazione in una o piu' lingue
straniere.
7. Standard di qualita' specifici per le imprese che svolgono
attivita' di commercializzazione
7.1 Le imprese che svolgono attivita' di commercializzazione aderenti
all'Itinerario devono possedere i seguenti requisiti e garantire i
seguenti servizi:
a) essere ubicate all'interno del territorio dell'Itinerario;
b) vendere i prodotti di qualita' compresi nel patrimonio
enogastronomico del territorio dell'Itinerario;
c) indicare, previa comunicazione all'Organismo di gestione i giorni
e gli orari di vendita;
d) esporre le condizioni di vendita dei prodotti, preventivamente
comunicate all'Organismo di gestione;
e) offrire materiale informativo dell'Itinerario predisposto o
approvato dall'Organismo di gestione;
f) collocare adeguata segnaletica all'ingresso dell'azienda
caratterizzata, oltre che dal logo regionale e/o da quello specifico
dell'Itinerario che richiama il logo regionale, anche dalle seguenti
indicazioni: esatta denominazione dell'azienda, numeri di telefono,
indicazione dell'offerta, giorni e orari di apertura;
g) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa
del territorio interessato dall'Itinerario, contenente il percorso
stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche,
predisposte con grafica uniforme e con il logo identificativo
dell'Itinerario;
h) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni
all'azienda, che devono essere liberi da materiale di ingombro,
attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o
pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine ed attrezzati
per la sosta dei visitatori.
7.2 Le imprese di commercializzazione potranno altresi' offrire
ulteriori servizi per una migliore qualificazione dell'offerta
turistica enogastronomica tra cui, a titolo esemplificativo, si
indicano i seguenti:
a) personale a conoscenza di lingue straniere;
b) predisposizione di locali adatti per conservare i prodotti
enogastronomici secondo le specifiche caratteristiche di
conservazione;
c) esposizione con particolare cura ed adeguata collocazione dei
prodotti di qualita'.
8. Standard di qualita' specifici per le istituzioni e per le
associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale, ONLUS, i
Consorzi di tutela dei prodotti tipici, le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, le organizzazioni professionali
e le associazioni dei settori interessati
8.1 Le istituzioni e le associazioni culturali ed ambientali, ONLUS e
i Consorzi di tutela dei prodotti tipici aderenti all'Itinerario
devono:
a) avere fini sociali statutariamente definiti in armonia con gli
scopi dell'Itinerario e proporre momenti di aggregazione finalizzati
alla diffusione della conoscenza del territorio e delle tradizioni
locali;
b) collaborare con l'Organismo di gestione dell'Itinerario nella
predisposizione e nell'offerta delle informazioni ai visitatori;
c) offrire materiale informativo sull'Itinerario, predisposto o
approvato dall'Organismo di gestione;
d) organizzare visite guidate ai beni culturali ed ambientali facenti
parte dell'Itinerario, utilizzando personale autorizzato ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/00.
8.2 Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e
le organizzazioni professionali ed associazioni dei settori
interessati aderenti all'Itinerario devono:
a) collaborare con l'Organismo di gestione dell'Itinerario nella
predisposizione e nell'offerta delle informazioni ai visitatori;
b) offrire materiale informativo predisposto o approvato
dall'Organismo di gestione.
9. Standard minimi per Comuni, loro forme associative e Comunita'
montane aderenti all'itinerario
9.1 Possono aderire all'Itinerario i Comuni, le loro forme
associative e le Comunita' montane nel cui territorio ricada, in
tutto o in parte, il territorio dell'Itinerario.
9.2 I Comuni, le loro forme associative e le Comunita' montane, nei
limiti previsti dai rispettivi ordinamenti e nei limiti delle loro
competenze, devono assicurare interventi specifici finalizzati a:
a) realizzare un'adeguata segnaletica viaria dell'Itinerario,
indicante percorsi turistici per le citta' e i borghi con tabelle e
frecce orientative collocate nei luoghi di maggiore interesse
storico-architettonico e ambientale;
b) garantire un adeguato arredo urbano che preveda spazi di sosta con
panchine, tavoli, cestini per rifiuti e allestimenti floreali nei
punti informativi e nei luoghi di maggiore interesse turistico,
nonche' un adeguato numero di servizi igienici pubblici;
c) garantire un adeguato parcheggio per i pullman turistici, in
prossimita' dei luoghi di frequentazione turistica;
d) predisporre interventi di pulizia e manutenzione degli spazi e dei
luoghi pubblici ed in modo particolare delle vie principali e dei
punti di interesse turistico.
9.3 I Comuni aderenti allo stesso Itinerario si impegnano a dotarsi,
anche in forma associata fra loro, di servizi di accoglienza ed
informazione turistica, conformi alle disposizioni ed agli standard
fissati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della L.R.
7/98.
10. Standard minimi di qualita' specifici per i musei del vino e
della vite, delle antiche tradizioni e dei prodotti enogastronomici
dell'Emilia-Romagna
10.1 Possono aderire all'Itinerario musei del vino e della vite,
delle antiche tradizioni e dei prodotti enogastronomici
dell'Emilia-Romagna, in possesso dei seguenti requisiti e garantire i
seguenti servizi:
a) essere ubicati nel territorio dell'Itinerario. In particolare, per
i musei del vino e della vite, l'ubicazione deve essere all'interno
della zona di produzione dei vini riconosciuti ai sensi della Legge
10 febbraio 1992, n. 164;
b) possedere una collezione di oggetti e di materiale documentario
che rappresenti la tradizionalita' delle antiche arti e dei mestieri
legati alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti
enogastronomici tipici dell'Emilia-Romagna nell'ambito
dell'Itinerario;
c) assicurare l'apertura al pubblico nei giorni e negli orari
concordati con l'Organismo di gestione dell'Itinerario;
d) garantire la corretta osservazione e la sicurezza degli oggetti e
del materiale esposto, utilizzando anche, per la loro esposizione,
soluzioni museografiche aggiornate, innovative e di qualita';
e) provvedere alla inventariazione e catalogazione con riferimento
alla normativa vigente in materia;
f) curare la raccolta della documentazione, ai fini della diffusione
della conoscenza e della valorizzazione degli aspetti culturali sia
del museo che del territorio, anche attraverso l'utilizzo delle nuove
tecnologie di comunicazione e informazione;
g) promuovere iniziative didattiche ed educative tese alla diffusione
della conoscenza degli aspetti tradizionali e tipici delle produzioni
vitivinicole ed enogastronomiche del territorio dell'Itinerario;
h) offrire materiale informativo sull'Itinerario, predisposto o
approvato dall'Organismo di gestione;
i) rispettare la normativa vigente in materia di superamento delle
barriere architettoniche.
10.2 I musei del vino e della vite e/o delle antiche tradizioni e dei
prodotti enogastronomici dell'Itinerario devono inoltre impegnarsi a:
a) collaborare con l'Organismo di gestione dell'Itinerario per la
realizzazione di prodotti informatici a carattere culturale;
b) promuovere rapporti di collaborazione con musei analoghi e con
istituzioni specializzate a livello nazionale ed internazionale.
11. Standard minimi di qualita' specifici per i parchi, le riserve
naturali e le aree di riequilibrio
11.1 Possono aderire all'Itinerario gli enti di gestione dei parchi
nazionali e regionali, le riserve naturali e le aree di riequilibrio
ecologico in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere ubicati almeno in parte all'interno del territorio
dell'Itinerario;
b) assicurare l'apertura al pubblico dei punti di accoglienza e di
ristoro nei giorni e negli orari concordati con l'Organismo di
gestione dell'Itinerario;
c) promuovere iniziative didattiche ed educative tese alla diffusione
della conoscenza del patrimonio naturalistico del territorio
dell'Itinerario ed alla educazione ambientale;
d) collaborare con l'Organismo di gestione dell'Itinerario per la
realizzazione di prodotti informatici a carattere culturale;
e) offrire materiale informativo sull'Itinerario, predisposto o
approvato dall'Organismo di gestione.
ALLEGATO B)
1. Logo regionale "Strade dei vini e dei sapori"
1.1 Logo - versione positiva quadricromia
1.2 Logo - versione negativa
2. Segnaletica e cartellonistica
(segue allegato fotografato)
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 giugno 2001 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Deliberazione della Giunta regionale n. 923 del 29 maggio 2001.
Vistata dalla Commissione di controllo sull'amministrazione della
Regione Emilia-Romagna nella seduta del 14 giugno 2001, prot. n.
541/17.