REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2001, n. 16
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 23 "DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA"
Art. 4
Procedimento per il riconoscimento degli Itinerari
1. Ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 4 della L.R. 23/00,
il Comitato promotore di ciascun Itinerario deve presentare alla
Regione - Direzione generale Agricoltura - una apposita richiesta di
riconoscimento, inviandone copia alla Provincia competente.
2. La domanda di riconoscimento deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante di ogni soggetto aderente al Comitato promotore.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) un progetto di base che deve contenere la descrizione generale
dell'Itinerario;
b) il disciplinare per la realizzazione dell'Itinerario, di cui
all'art. 3 del presente Regolamento;
c) l'indicazione dei prodotti di qualita' rientranti tra quelli
previsti all'art. 2, comma 2, della L.R. 23/00 che caratterizzano
l'Itinerario;
d) l'atto di impegno alla realizzazione dell'Itinerario sottoscritto
dai legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato
promotore.
4. La Giunta regionale provvede al riconoscimento degli Itinerari,
previa acquisizione del parere positivo del Comitato tecnico
regionale e sulla base delle osservazioni presentate dalle Province
interessate per territorio, entro 120 giorni dal deposito della
richiesta di riconoscimento da parte del Comitato promotore.
5. La Giunta regionale revoca il riconoscimento sulla base degli
esiti dei controlli effettuati dalla Provincia interessata qualora
sia stato accertato il venir meno delle condizioni e dei requisiti
richiesti per il riconoscimento dell'Itinerario.
6. L'approvazione delle modificazioni all'Itinerario riconosciuto e'
soggetta alle procedure previste per il riconoscimento.