DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 21 maggio 2001, n. 4600
Istituzione zone tampone
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536 concernente le misure di
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi
nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
- il DM 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio
1982, n. 34", in particolare l'art. 8, comma 1, lettera f), che
prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai
fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative
nazionali e comunitarie in materia;
- il DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), nel territorio della Repubblica", che abroga il
precedente DM 27 marzo 1996;
- la Direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella comunita' di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
comunita';
- la Direttiva 2001/32/CE della Commissione dell'8 maggio 2001
relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari
rischi in campo fitosanitario nella comunita' e che abroga la
Direttiva 92/76/CE;
- la Direttiva 2001/33/CE della Commissione dell'8 maggio 2001 che
modifica taluni allegati della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella comunita';
considerato:
- che nell'allegato della Direttiva 2001/32/CE della Commissione,
lettera b), punto 2, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, i
territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e
Ravenna non risultano piu' fra quelli definiti "zone protette" nei
confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- che nelle zone "non protette" nei confronti del batterio Erwinia
amylovora non e' consentita la produzione di materiale di
moltiplicazione con passaporto "ZP" se non in "zone tampone", cosi'
come previsto all'art. 31 del DM 21 dicembre 1996;
- che l'Allegato IV, parte B, punto 21 della Direttiva 2000/29/CE
prevede che per poter circolare nelle zone protette i vegetali ospiti
di Erwinia amylovora debbono essere originari di altre "zone
protette", oppure debbono essere "stati ottenuti o conservati per
almeno un anno in una ôzona tampone' delimitata ufficialmente e con
un'estensione di almeno 50 Kmq. nella quale le piante ospiti sono
sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e
controllato, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia
amylovora";
- che e' opportuno delimitare "zone tampone" nei territori della
regione non piu' "zone protette", al fine di consentire la produzione
di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere
commercializzate con passaporto "ZP";
viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della deliberazione 2541/95;
determina:
1) di istituire ufficialmente nei territori delle province di Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna "zone tampone", con
un'estensione di almeno 50 Kmq., cosi' come delimitate nella
documentazione agli atti di questo Servizio fitosanitario, al fine
di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora
idonee ad essere commercializzate con passaporto "ZP";
2) di attuare nelle "zone tampone" di cui al punto precedente i
controlli e le prescrizioni previsti nell'Allegato IV, parte B, punto
21, lettere cc) e dd) della Direttiva 2000/29/CE e quelle contenute
nel DM 10 settembre 1999, n. 356;
3) di vietare l'uso del passaporto "ZP" per le piante ospiti di
Erwinia amylovora prodotte nei territori delle province di Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna, al di fuori delle "zone
tampone".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti