REGIONE EMILIA-ROMAGNA - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO FITOSANITARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 21 maggio 2001, n. 4600

Istituzione zone tampone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536 concernente le misure di                     
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi                
nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;                                         
- il DM 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro l'introduzione e           
la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi             
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";                                     
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e            
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini             
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio                
1982, n. 34", in particolare l'art. 8, comma 1, lettera f), che                 
prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai               
fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative            
nazionali e comunitarie in materia;                                             
- il DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la            
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia                  
amylovora), nel territorio della Repubblica", che abroga il                     
precedente DM 27 marzo 1996;                                                    
- la Direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente le misure di           
protezione contro l'introduzione nella comunita' di organismi nocivi            
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella            
comunita';                                                                      
- la Direttiva 2001/32/CE della Commissione dell'8 maggio 2001                  
relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari               
rischi in campo fitosanitario nella comunita' e che abroga la                   
Direttiva 92/76/CE;                                                             
- la Direttiva 2001/33/CE della Commissione dell'8 maggio 2001 che              
modifica taluni allegati della  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio              
concernente le  misure di protezione contro l'introduzione nella                
comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella comunita';                                      
considerato:                                                                    
- che nell'allegato della Direttiva 2001/32/CE  della Commissione,              
lettera b), punto 2, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, i                    
territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e           
Ravenna non risultano piu' fra quelli definiti "zone protette" nei              
confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;                 
- che nelle zone "non protette" nei confronti del batterio Erwinia              
amylovora non e' consentita la produzione di materiale di                       
moltiplicazione con passaporto "ZP" se non in "zone tampone", cosi'             
come previsto all'art. 31 del DM 21 dicembre 1996;                              
- che l'Allegato IV, parte B, punto 21 della Direttiva 2000/29/CE               
prevede che per poter circolare nelle zone protette i vegetali ospiti           
di Erwinia amylovora debbono essere originari di altre "zone                    
protette", oppure debbono essere "stati ottenuti o conservati per               
almeno un anno in una ôzona tampone' delimitata ufficialmente e  con            
un'estensione di almeno 50 Kmq. nella quale le piante ospiti sono               
sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e                      
controllato, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia           
amylovora";                                                                     
- che e' opportuno delimitare "zone tampone" nei territori della                
regione non piu' "zone protette", al fine di consentire la produzione           
di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere                          
commercializzate con passaporto "ZP";                                           
viste le deliberazioni della Giunta regionale:                                  
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della                
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;                      
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente           
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre             
1992, n. 41 e della deliberazione 2541/95;                                      
determina:                                                                      
1) di istituire ufficialmente nei territori delle province di Reggio            
Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna "zone tampone", con                  
un'estensione di almeno 50 Kmq., cosi' come delimitate nella                    
documentazione agli atti di  questo Servizio fitosanitario, al fine             
di consentire  la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora              
idonee ad essere commercializzate con passaporto "ZP";                          
2) di attuare nelle "zone tampone" di cui al punto precedente i                 
controlli e le prescrizioni previsti nell'Allegato IV, parte B, punto           
21, lettere cc) e dd) della Direttiva 2000/29/CE e quelle contenute             
nel DM 10 settembre 1999, n. 356;                                               
3) di vietare l'uso del passaporto "ZP" per le piante ospiti di                 
Erwinia amylovora prodotte nei territori  delle province di Reggio              
Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna, al di fuori delle "zone             
tampone".                                                                       
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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