TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 235
Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992
1. Nella rubrica dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,
recante " Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante
contratti a tempo determinato", le parole "delle qualifiche
dirigenziali" sono sostituite dalle parole "della qualifica
dirigenziale".
2. I commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti
della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento
delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata
diretta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale o della Giunta, per le rispettive dotazioni organiche,
previo accertamento degli specifici requisiti culturali e
professionali indicati nello stesso atto di assunzione, previa
informazione alla competente commissione consiliare.".
3. Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della L.R. n. 41 del 1992. Essi
continuano ad applicarsi fino all'adozione del provvedimento di cui
alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4 agosto 1994, n.
31, come modificata dalla presente legge.