TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I
Principi generali
Art. 231
Formazione professionale
(aggiunto comma 2 bis da art. 20,
L.R. 26 aprile 2001, n. 11)
1. La Regione, nell'ambito delle attivita' previste dalla L.R. 24
luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e
l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e
locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro
finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la
promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale.
2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la
partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di
aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione,
costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche
funzionali del personale di polizia locale.
2 bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli Enti locali e
allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle
polizie locali, la Regione puo' concedere un contributo per le spese
di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa
locale.
3. Le modalita' di ammissione ai corsi di cui al presente articolo,
la loro durata e tipologia, nonche' i criteri di preselezione e
valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta
regionale.