REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VIII                                                     
            POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                           
            REGIME AUTORIZZATORIO                                               
                CAPO I                                                          
         Polizia amministrativa                                                 
         e politiche regionali per la sicurezza                                 
Sezione I                                                                       
Principi generali                                                               
          Art. 226                                                              
Norme generali per l'istituzione del                                            
servizio di polizia municipale                                                  
1. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere                 
svolto con modalita' che ne consentano la fruizione tutti i giorni              
dell'anno. A tal fine i Comuni adottano opportune forme associative             
nel quadro dei livelli ottimali di cui al Capo III del Titolo III.              
2. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia            
locale sono esercitati da almeno sette operatori, possono procedere             
all'istituzione del Corpo di polizia municipale.                                
3. La dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di            
norma, almeno un addetto ogni 1.000 abitanti. Nei Comuni di classe              
I/A, I/B e II la dotazione organica del Corpo non puo' essere                   
inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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