REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VIII                                                     
            POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                           
            REGIME AUTORIZZATORIO                                               
                CAPO I                                                          
         Polizia amministrativa                                                 
         e politiche regionali per la sicurezza                                 
Sezione I                                                                       
Principi generali                                                               
          Art. 225                                                              
Funzioni di polizia municipale                                                  
1. I Comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale            
dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65.                                                
2. La Regione promuove le forme associative fra i Comuni relative               
all'esercizio delle seguenti funzioni:                                          
a) assicurare la presenza costante sul territorio;                              
b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilita' stradale, in                
particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti               
condizioni di mobilita' ad elevato rischio;                                     
c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al             
fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti            
sul territorio.                                                                 
3. La Regione promuove accordi fra i Comuni e le competenti autorita'           
dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni            
di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia                    
municipale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 65 del 1985. (Nota 1)            
NOTA                                                                            
1) Per errore materiale e' stata indicata come Legge n. 65 del 1985             
anziche' correttamente Legge n. 65 del 1986.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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