REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VIII                                                     
            POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                           
            REGIME AUTORIZZATORIO                                               
                CAPO I                                                          
         Polizia amministrativa                                                 
         e politiche regionali per la sicurezza                                 
Sezione I                                                                       
Principi generali                                                               
          Art. 218                                                              
Finalita' del sistema integrato di sicurezza                                    
1. In attuazione della lett. d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto           
regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione assume            
come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con particolare               
riferimento all'emergere di fenomeni di illegalita' diffusa.                    
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche             
per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e             
civile convivenza nelle citta' e nel territorio regionale.                      
3. Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza                    
privilegiano:                                                                   
a) gli interventi integrati, di natura preventiva;                              
b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;                             
c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di                  
legalita'.                                                                      
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli                 
interventi regionali nelle politiche per la sicurezza. La Giunta                
regionale riferisce annualmente al Consiglio sulle attivita' svolte             
ai sensi del presente Capo.                                                     
5. La Conferenza Regione-Autonomie locali svolge periodiche sessioni            
sui temi della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a partecipare           
i Prefetti e i Questori della regione.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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