TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO IV
Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport
Sezione I
Beni e attivita' culturali
Art. 215
Adeguamento della legislazione regionale
1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la
funzione sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti
principi:
a) organizza e coordina attivita' di monitoraggio, studi e ricerche,
di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello
sport, in collaborazione con Enti locali, Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI), enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e
privati;
b) approva, sulla base delle proposte degli Enti locali, il programma
regionale per la realizzazione di impianti e di spazi destinati alle
attivita' sportive, con particolare riguardo al riequilibrio
territoriale;
c) sostiene attivita', iniziative sperimentali e manifestazioni
sportive di particolare valenza e di livello almeno regionale;
d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le
attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore
dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti
di credito;
e) promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei
bambini, dei giovani e dei soggetti piu' svantaggiati, in
collaborazione con gli Enti locali, il CONI, le autorita' scolastiche
e gli enti di promozione sportiva;
f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo
interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del
settore e definendo standard e requisiti per lo svolgimento di
attivita' rivolte ai fruitori.