TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO IV
Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport
Sezione I
Beni e attivita' culturali
Art. 208
Esercizio delle funzioni
e adeguamento della legislazione regionale
1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici,
culturali e naturali, collabora con gli Enti locali al fine di
valutare le opportunita' e le condizioni ottimali di gestione dei
musei e degli altri beni culturali presenti sul territorio regionale,
anche prospettando ipotesi di trasferimento di quelli appartenenti
allo Stato.
2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli
altri beni culturali la cui gestione e' trasferita agli Enti locali
ai sensi del DLgs n. 112 del 1998 sono disciplinati dalla normativa
regionale vigente in materia di biblioteche, archivi, musei e altri
beni culturali di Enti locali e di interesse locale.
3. La Regione riordina la propria normativa in materia di
biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti
criteri generali:
a) favorire l'ottimale esercizio dell'attivita' di gestione dei beni
culturali attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione
e gli Enti locali ed altri enti pubblici e privati, promuovendo
l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli
beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi,
nonche' l'attivita' e lo sviluppo di forme di coordinamento e
cooperazione sovracomunale e di area vasta;
b) individuare standards scientifici, organizzativi e di fruizione
per la gestione di biblioteche, archivi, musei e altri beni
culturali;
c) programmare gli interventi regionali attraverso programmi
poliennali e piani annuali; i programmi e i piani tengono conto, tra
l'altro, degli interventi di promozione turistica e delle proposte di
valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative
attivita' formulate dalla Commissione per i beni e le attivita'
culturali di cui all'art. 210;
d) promuovere lo sviluppo del sistema dei beni culturali, in
particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e altri
accordi tra Stato ed enti pubblici e privati;
e) perseguire la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti
locali tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La Regione adegua la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, recante
"Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna", anche in relazione alle funzioni
attribuite alla Regione e agli Enti locali dal DLgs n. 112 del 1998.