REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
           CAPO III                                                             
     Istruzione e formazione professionale                                      
          Art. 201                                                              
Funzioni delle Province e dei Comuni                                            
1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998,            
le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il                
coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi di                
detto articolo. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:                   
a) programmazione della messa in rete delle scuole;                             
b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle              
relative attivita';                                                             
c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di                  
scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del comma 3.                
2. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di           
formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in           
vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal           
comma 2 dell'art. 143 del DLgs n.112 del 1998.                                  
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del DLgs n.              
112 del 1998, anche in collaborazione con le Comunita' Montane e le             
Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:                         
a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della                    
legislazione regionale del settore;                                             
b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della                
scuola materna e primaria.                                                      
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di            
cui al comma 1 dell'art. 139 del DLgs  n.112 del 1998, svolgono le              
funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite                  
convenzioni, nelle seguenti materie:                                            
a) offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di cui           
al comma 5 dell'art. 200, sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed             
in raccordo con gli indirizzi regionali;                                        
b) diritto allo studio e all'apprendimento, ai sensi dell'art. 203 e            
nell'ambito della legislazione regionale del settore;                           
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e              
non statali, ai sensi dell'art. 204 e della legislazione regionale;             
d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla             
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.                    
5. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante                      
convenzioni, gli interventi di orientamento, nonche' quelli di                  
prevenzione della dispersione scolastica; i Comuni operano                      
nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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