TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO III
Istruzione e formazione professionale
Art. 200
Funzioni della Regione
1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del DLgs n. 112
del 1998, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione
e certificazione, nonche' di sperimentazione nelle seguenti materie:
a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa
sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli
obiettivi nazionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e
non statali;
d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;
e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;
f) orientamento.
2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del
DLgs n. 112 del 1998, svolge le funzioni in materia di contributi per
le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.
3. Gli indirizzi regionali di cui al comma 1 sono approvati in
coerenza agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27
luglio 1998, n. 25.
4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai
fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione
regionale risulti la piu' adeguata, in particolare nell'ambito della
formazione tecnico professionale superiore.
5. La Regione ispira la propria attivita' ai principi di
concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonche' di
collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A
tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro
con le istituzioni scolastiche autonome.