TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 195
Modifiche alla L.R. n. 37 del 1996
1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali
di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul
volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", dove
sono indicate le parole "Registro regionale", si deve intendere
"Registro regionale e Registri provinciali".
2. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 e' sostituito dal
seguente:
"1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali
delle Organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della
Legge 11 agosto 1991, n. 266. A tali Registri sono iscritte le
organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:
a) socio-assistenziale;
b) sanitario;
c) tutela e promozione di diritti;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
e) attivita' educative;
f) attivita' culturali e di tutela e valorizzazione dei beni
culturali;
g) protezione civile;
h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative.".
3. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 e' abrogato.
4. Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 e' abrogato.
5. Al comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 le parole "Il
provvedimento di iscrizione nelle sezioni del registro tenute presso
ciascuna Provincia e', altresi', comunicato alla Regione" sono
sostituite con "I provvedimenti di iscrizione nei registri
provinciali sono altresi' comunicati alla Regione".
6. L'art. 23 della L.R. n. 37 del 1996 e' abrogato.