TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 194
Modifiche alla L.R. n. 10 del 1995
1. Nella L.R. 7 marzo 1995, n. 10, recante "Norme per la promozione e
la valorizzazione dell'associazionismo", dove sono indicate le parole
"Albo" si deve intendere "Albo regionale e Albi provinciali".
2. Il comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 e' sostituito
dal seguente:
"1. Sono istituiti l'Albo regionale e gli Albi provinciali delle
associazioni rispondenti alle finalita' di cui all'art. 1 ed operanti
negli ambiti previsti dall'articolo 2.".
3. Il comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 e' sostituito
dal seguente:
"3. L'iscrizione all'Albo regionale e' riservata alle associazioni a
carattere regionale o a rappresentanze, sul territorio regionale, di
associazioni nazionali.".
4. Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1995 e' sostituito
dal seguente:
"3. L'iscrizione negli albi di cui alla presente legge e'
incompatibile con l'iscrizione nei registri di cui alla L.R. 2
settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione
della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato.
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26".".
5. L'articolo 14 della L.R. n. 10 del 1995 e' cosi' sostituito:
"Art. 14
Procedure per l'iscrizione all'Albo
1. Le associazioni sono iscritte su richiesta del legale
rappresentante.
2. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da pubblicare
nel Bollettino Ufficiale regionale, le procedure e la documentazione
necessaria per l'iscrizione negli Albi e attribuisce la competenza
per l'adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione,
cancellazione e rigetto.
3. La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla
delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati
conoscitivi utili per l'accertamento del possesso dei requisiti di
cui all'art. 13. Il parere del Comune in cui l'associazione ha sede
e' obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia
prescindono dal parere.
4. L'iscrizione e' disposta entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali
documentazioni integrative.
5. Il provvedimento con il quale e' disposta l'iscrizione o il
diniego in difformita' dal parere del Comune deve essere
adeguatamente motivato.
6. Il provvedimento di iscrizione o di diniego e' comunicato
all'associazione richiedente e agli enti intervenuti nel
procedimento. Il provvedimento di iscrizione e' pubblicato sul
Bollettino Ufficiale regionale. I provvedimenti di iscrizione negli
Albi provinciali sono altresi' comunicati alla Regione.".
6. II comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1995 e' abrogato.
7. Il comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 10 del 1995 e' cosi'
sostituito:
"2. La cancellazione e' disposta con provvedimento motivato; i
provvedimenti di cancellazione disposti dalle Province sono
comunicati alla Regione.".