TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 191
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel Capo III
del Titolo III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i
compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non
attribuiti dalla presente legge ad altri soggetti, nonche' i compiti
di progettazione e realizzazione della rete dei servizi stessi. La
progettazione deve essere effettuata in coerenza con la
programmazione regionale e provinciale ed in raccordo con la
programmazione e pianificazione dei servizi sanitari, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 188.
2. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
a) autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie;
b) espressione di parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di
interesse comunale;
c) volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37;
d) assistenza sociale di cui alla Legge 18 marzo 1993, n.67 gia' di
competenza delle Province;
e) concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli
invalidi civili, di cui all'art. 130 del DLgs n. 112 del 1998, nel
rispetto della disciplina statale e regionale.
3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma
dell'assistenza, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse
destinate ad assicurare la continuita' delle prestazioni di
assistenza sociale di cui alla Legge n. 67 del 1993, stipulando a tal
fine appositi accordi con i Comuni interessati.