TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 190
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano, nel rispetto della programmazione
regionale, le funzioni amministrative di programmazione e rilevazione
dei bisogni socio-assistenziali del proprio territorio, anche
attraverso la gestione del sistema informativo socio-assistenziale di
livello provinciale, nell'ambito del sistema regionale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, le Province
promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto
coordinato dei soggetti privati di cui alla lett. e) del comma 1
dell'art. 188.
3. A tal fine le Province in particolare:
a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre
1996, n. 37 in materia di volontariato;
b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo
1995, n. 10 in materia di associazionismo;
c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse
provinciale.
4. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti
l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle
cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.