REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
                CAPO I                                                          
             Sanita'                                                            
          Art. 186                                                              
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982                                              
1. L'art. 29 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, recante "Norme per                
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,             
veterinaria e farmaceutica", e' cosi' sostituito:                               
"Art. 29                                                                        
Concorso per il conferimento                                                    
di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali -                                
Composizione delle Commissioni giudicatrici                                     
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova                  
istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi                 
indetti dalla Provincia per l'intero territorio provinciale.                    
2. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla                 
Provincia nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale              
vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione           
con funzionari delle Aziende Unita' sanitarie locali.                           
3. La Provincia approva le graduatorie e provvede all'assegnazione              
delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione alle Aziende                 
Unita' sanitarie locali e ai Comuni interessati.".                              
2. Al secondo comma dell'art. 32 della L.R. n. 19 del 1982 dopo le              
parole "dalla Giunta regionale," sono aggiunte le parole "anche                 
avvalendosi di una apposita commissione tecnica,".                              
3. Il secondo comma dell'art. 36 della L.R. n. 19 del 1982 e'                   
sostituito dal seguente:                                                        
"Nei giorni feriali le farmacie, che non siano in servizio di turno,            
ivi comprese quelle rurali od uniche, restano aperte per una durata             
complessiva non inferiore a trentasei ore diurne settimanali.".                 
4. Gli articoli 26, 40 e 41 della L.R. n. 19 del 1982 sono abrogati.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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