TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO I
Sanita'
Art. 180
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
in materia di Distretti
1. Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12 maggio 1994, n.19 recante
"Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993,
n. 517", dopo le parole "e' effettuata", sono soppresse le parole
"dal Sindaco o dalla Conferenza dei Sindaci" fino alle parole
"Consulta provinciale di cui all'art. 14".
2. I commi 3 e 4 dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 1994 sono
sostituiti dai seguenti commi:
"3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti o di
modificazione della loro delimitazione territoriale sono adottati
dalla Conferenza sanitaria territoriale, su proposta e di concerto
con i Direttori generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla
Giunta regionale per la verifica di conformita' ai criteri di cui al
comma 1.
4. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' Comuni o piu'
Circoscrizioni comunali e' istituito un Comitato di Distretto
composto dai Sindaci dei Comuni, ovvero dai Presidenti delle
Circoscrizioni facenti parte del Distretto, o loro delegati,
individuati nell'ambito dell'esecutivo. Tale Comitato opera in
stretto raccordo con la Conferenza sanitaria territoriale.
5. Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi
dalla Conferenza sanitaria territoriale, svolge funzioni di proposta
e di verifica sulle attivita' distrettuali relativamente a:
a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione
aziendale;
b) budget di Distretto e priorita' d'impiego delle risorse assegnate;
c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine
indicatori omogenei come definiti alla lett. g) del comma 2 dell'art.
11;
d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali.
Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono
sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto.
6. II Comitato di Distretto puo' promuovere eventuali iniziative di
carattere locale, anche riguardanti aree territoriali
sub-distrettuali, verificandone la relativa copertura finanziaria.".