TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VIII
Protezione civile
Art. 177
Funzioni conferite agli Enti locali
1. Le Province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma
1 dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998.
2. Alle Province sono delegate le funzioni di spegnimento degli
incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa
fra la Provincia e la Comunita' Montana che ne faccia richiesta,
previa verifica dell'idoneita' dell'ente richiedente allo svolgimento
delle funzioni. La verifica e' svolta dalla Provincia sulla base di
apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le
specifiche funzioni esercitate dalla Comunita' Montana. Detta
funzione e' svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e
con le competenti autorita' dello Stato, in particolare per quanto
attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso
dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato fino
all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n.
112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi
dalla Regione Emilia-Romagna.
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1
dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998, nonche' adottano tutte le
iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano
organizzativo, sociale ed economico.