TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VII
Trasporti
Sezione I
Conferimento di funzioni
Art. 172
Delega delle funzioni e autorizzazioni
(modificato comma 3 da art. 3,
L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni
amministrative di competenza regionale per il rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al
comma 8 dell'art. 104 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, di seguito
denominato Nuovo codice della strada.
2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione
sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle
strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero
previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute
in tale elenco.
3. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la
ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal
territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.
4. L'autorizzazione e' unica; ha valore per l'intero percorso o area
in essa indicati ed e' rilasciata nel rispetto della vigente
normativa.