TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VI
Viabilita'
Art. 167 bis (Nota 1)
Contributi per le opere stradali
(articolo aggiunto da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
1. La Regione e' autorizzata ad assegnare alle Province fondi per
interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di
proprieta' comunale.
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle
Province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai Comuni
proprietari delle strade.
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresi' assegnati ed
erogati dalle Province alle Comunita' montane e alle forme
associative dei Comuni alle quali siano state conferite le funzioni
in materia di manutenzione delle strade.
4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione
l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere
realizzate.
NOTE ALL'ART. 167 bis
1) L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R.
4 maggio 2001, n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilita'".