TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VI
Viabilita'
Art. 164 (Nota 1)
Funzioni delle Province
(sostituito da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
1. Le strade e le relative pertinenze, gia' appartenenti al demanio
statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale
di cui all'art. 98 del DLgs n. 112 del 1998 e al decreto legislativo
del 29 ottobre 1999, n. 461, sono trasferite al demanio delle
Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di
strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a
10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del DLgs del 30 aprile
1992, n. 285.
2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art. 162, le
Province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformita' agli
indirizzi regionali di cui al comma 2 dell'art. 162 ed in coerenza
con quanto disposto dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, le
funzioni relative a:
a) gestione e vigilanza;
b) programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria in
modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard
tecnici e funzionali omogenei;
c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle
concessioni e all'esposizione della pubblicita' lungo le strade;
e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel
programma triennale di cui all'art. 164 bis.
3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le
funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti
proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e
destinandoli alle attivita' di cui alle lettere a), b), c) ed e) del
comma 2.
4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province trasmettono
alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato
della viabilita' di interesse regionale, ivi compresi gli interventi
appaltati o completati nell'anno precedente.
NOTE ALL'ART. 164
1) L'articolo 164 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R.
4 maggio 2001, n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilita'".