TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VI
Viabilita'
Art. 162 (Nota 1)
Funzioni della Regione
(sostituito da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione,
programmazione e al coordinamento della rete delle strade e
autostrade di interesse regionale di cui all'art. 163.
2. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilita' nell'ambito del Piano
Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione
nazionale;
b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui
all'art. 164 bis, dei nuovi interventi di riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione;
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche
attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi
tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione e sicurezza delle strade, nonche' in materia di catasto
delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;
d) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti
per la mobilita' ciclistica e per la realizzazione di reti di
percorsi ciclabili integrati, ai sensi della Legge 19 ottobre 1998,
n. 366.
3. La Regione esercita inoltre, in materia di autostrade di interesse
regionale, le funzioni relative:
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione;
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui
provvede mediante concessione;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al riassetto dei piani
finanziari e all'applicazione delle tariffe, nonche' alla stipula
delle relative convenzioni.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere applicate anche
per specifiche tratte di rete di interesse regionale non
autostradale, da definire d'intesa con le Province nell'ambito della
Conferenza Regione-Autonomie locali.
NOTE ALL'ART. 162
1) L'articolo 162 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4
maggio 2001, n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilita'".