TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 155
Vigilanza e sanzioni amministrative
1. Le attivita' connesse con l'accertamento e la contestazione delle
violazioni in materia di polizia delle acque nonche' la
determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni
amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile
1984, n. 21.
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di
cui all'art. 219 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933, n.
1775), nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni
stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di
attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee
sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma da Lire 200.000 a Lire 2.000.000. Rimane ferma la
facolta' della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal
diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui
all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933.
3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che
pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle
acque sotterranee, puo' disporre la riduzione in pristino, fissando i
modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza
del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con
recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalita'
e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.