TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 152
Canoni per le utenze di acqua pubblica
(modificati commi 3 e 4, abrogato comma 5
e aggiunto comma 6 bis da art. 1,
L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
1. In attuazione dell'art. 86 del DLgs n. 112 del 1998, i canoni
annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e
alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo
per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
a) per uso irrigazione agricola: 1) Lire 75.000 per ogni modulo di
acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata, 2) Lire
680 per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non
suscettibile di essere fatta a bocca tassata;
b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, Lire
3.180.000;
c) per ogni modulo di acqua assentito per uso industriale, Lire
23.300.000, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi
annui. Il canone e' ridotto del 50% se il concessionario attua un
riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a
valle del processo produttivo, o se restituisce le acque di scarico
con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;
d) per ogni modulo di acqua per uso pescicoltura, per l'irrigazione
di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, Lire
530.000;
e) per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per le
concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, Lire 21.680;
f) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati,
concernente l'uso dell'acqua per servizi igienici e servizi
antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi,
industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione
riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio
strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti
lettere, Lire 1.590.000.
2. I canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori ai
seguenti importi minimi:
a) Lire 12.000 per uso irrigazione agricola;
b) Lire 530.000 per uso consumo umano;
c) Lire 3.180.000 per uso industriale;
d) Lire 247.000 per pescicoltura ed altri usi indicati alla lett.
d) del comma 1;
e) Lire 247.000 per uso idroelettrico;
f) Lire 247.000 per uso igienico e per gli altri usi indicati alla
lett. f) del comma 1.
3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale
mediante apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine,
terra' conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalita' di
tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il primo
aggiornamento avra' decorrenza dall'1 gennaio dell'anno 2000. In
deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale potra'
rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a
specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo.
4. Il titolare della concessione dovra' effettuare il pagamento del
canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione.
Abrogato.
5. Abrogato.
6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione e'
tenuto ad effettuare il pagamento del contributo previsto dal secondo
comma dell'art. 7 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933, n.
1775) il cui importo, pari ad 1/40 del canone annuo, non puo' essere,
comunque, di misura inferiore a Lire 85.000. Tale contributo deve
essere versato anche quando trattasi di rinnovo o variante della
concessione, con esclusione del solo cambio di titolarita'.
6 bis. Dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla
Regione dal DLgs n. 112 del 1998 il contributo di cui all'art. 7 del
TU n. 1775 del 1933 e' ricompreso nelle spese istruttorie.