REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO IV                                                              
   Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                  
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di risorse idriche,                                         
difesa del suolo e miniere                                                      
          Art. 152                                                              
Canoni per le utenze di acqua pubblica                                          
(modificati commi 3 e 4, abrogato comma 5                                       
e aggiunto comma 6 bis da art. 1,                                               
L.R. 4 maggio 2001, n. 12)                                                      
1. In attuazione dell'art. 86 del DLgs n. 112 del 1998, i canoni                
annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e              
alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo             
per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:                       
a) per uso irrigazione agricola: 1) Lire 75.000 per ogni modulo di              
acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata,  2) Lire              
680 per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non                      
suscettibile di essere fatta a bocca tassata;                                   
b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, Lire               
3.180.000;                                                                      
c) per ogni modulo di acqua assentito per uso industriale, Lire                 
23.300.000, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi            
annui. Il canone e' ridotto del 50% se il concessionario attua un               
riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a            
valle del processo produttivo, o se restituisce le acque di scarico             
con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;                
d) per ogni modulo di acqua per uso pescicoltura, per l'irrigazione             
di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, Lire             
530.000;                                                                        
e) per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per le               
concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, Lire 21.680;                   
f) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati,                      
concernente l'uso dell'acqua per servizi igienici e servizi                     
antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi,                 
industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione                
riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio            
strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti              
lettere, Lire 1.590.000.                                                        
2. I canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori ai                   
seguenti importi minimi:                                                        
a) Lire    12.000 per uso irrigazione agricola;                                 
b) Lire   530.000 per uso consumo umano;                                        
c) Lire 3.180.000 per uso industriale;                                          
d) Lire   247.000 per pescicoltura ed altri usi indicati alla lett.             
d) del comma 1;                                                                 
e) Lire   247.000 per uso idroelettrico;                                        
f) Lire   247.000 per uso igienico e per gli altri usi indicati alla            
lett. f) del comma 1.                                                           
3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale             
mediante apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine,              
terra' conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalita' di            
tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il primo               
aggiornamento avra' decorrenza dall'1 gennaio dell'anno 2000. In                
deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale potra'                 
rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a                   
specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo.                         
4. Il titolare della concessione dovra' effettuare il pagamento del             
canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione.                    
Abrogato.                                                                       
5. Abrogato.                                                                    
6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione e'            
tenuto ad effettuare il pagamento del contributo previsto dal secondo           
comma dell'art. 7 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933, n.              
1775) il cui importo, pari ad 1/40 del canone annuo, non puo' essere,           
comunque, di misura inferiore a Lire 85.000. Tale contributo deve               
essere versato anche quando trattasi di rinnovo o variante della                
concessione, con esclusione del solo cambio di titolarita'.                     
6 bis. Dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla            
Regione dal DLgs n. 112 del 1998 il contributo di cui all'art. 7 del            
TU n. 1775 del 1933 e' ricompreso nelle spese istruttorie.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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