TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 141
Gestione dei beni del demanio idrico
(inseriti commi 1 bis, 1 ter e 1 quater da art. 1, L.R. 4 maggio
2001, n. 12)
1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni
del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i
canoni inerenti alle relative concessioni.
1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei
canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del
demanio idrico e' effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente
normativa statale, fino alla emanazione di apposita disciplina da
parte della Regione.
1 ter. In via transitoria e fino alla determinazione definitiva del
canone di concessione, la Regione provvede ad introitare le somme
gia' dovute a qualunque titolo allo Stato, per l'utilizzo dei beni
del demanio idrico in essere alla data dell'effettivo esercizio delle
funzioni conferite ai sensi dell'art. 86 e della lett. i) del comma 1
dell'art. 89 del DLgs n. 112 del 1998.
1 quater. La Regione puo' affidare in concessione a soggetti esterni
in possesso dei requisiti di affidabilita' e solvibilita', secondo la
normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, la
riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del demanio
idrico nonche' la formazione, aggiornamento e gestione informatizzata
degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni di
concessione.
2. Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali
protette, istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n.11, sono
concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di
salvaguardia e ripristino ambientale.
3. La Regione puo' altresi' concedere in uso aree del demanio idrico
a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione
pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione
puo' inoltre concederle a privati.
4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono
gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso
d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonche' gli eventuali
obblighi specifici del concessionario.