TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 116
Acque idonee alla molluschicoltura
1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma
1 dell'art. 80 del DLgs n. 112 del 1998, le Province, avvalendosi del
supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA), designano le acque costiere e salmastre idonee
alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di
bivalvi, fermo restando quanto previsto dal DLgs 30 dicembre 1992,
n.530.
2. La Provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti
necessita' di tutela delle acque designate, convoca una conferenza di
servizi di tutti i soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art.
14 della Legge 7 agosto 1990, n.241, per l'adozione dei necessari
provvedimenti.
3. Le Province, in particolare:
a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque
destinate alla molluschicoltura;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i
provvedimenti di designazione delle acque destinate alla
molluschicoltura;
c) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle
acque designate ai sensi del presente articolo e sulle loro
caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione
dell'Unione Europea ogni due anni.