TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 112 (Nota 1)
Funzioni dei Comuni
(sostituito da art. 2, L.R. 24 marzo 2000, n. 22)
1. E' di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli
scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque
reflue domestiche (Nota 2) nonche' l'irrogazione e l'introito delle
connesse sanzioni amministrative.
2. Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi
di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del
servizio idrico integrato.
NOTE ALL'ART. 112
1) Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22:
"Art. 8 - Disposizioni finali
1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi
degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel testo previgente
alla presente legge restano validi.".
2) Si riporta di seguito l'art. 7 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22:
"Art. 7 - Disposizioni transitorie
1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell'art.
45 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, agli scarichi delle acque reflue
domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti
civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n.
7.".