REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 111 (Nota 1)                                                     
Funzioni delle Province                                                         
(sostituita lett. a) del comma 1 e modificata lett. a) del comma 2 da           
art. 1, L.R. 24 marzo 2000, n. 22)                                              
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:                      
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue             
industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non                    
recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonche'                        
l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative;              
b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi            
di cui alla lett. a);                                                           
c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la                  
prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e             
quantitative dei corpi idrici, nonche' la tenuta e l'aggiornamento              
dell'elenco delle acque dolci superficiali.                                     
2. Alle Province e' delegato altresi':                                          
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque                     
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di                
miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori             
di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio             
termico;                                                                        
b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unita'                    
geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di                   
idrocarburi.                                                                    
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le                 
Province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla               
base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi               
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.                             
NOTE ALL'ART. 111                                                               
1) Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22:              
"Art. 8 - Disposizioni finali                                                   
1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi            
degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel testo previgente             
alla presente legge restano validi.".                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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