REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 108                                                              
Modifiche alla L.R. n. 30 del 1981                                              
1. Dopo l'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, recante                   
"Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse                    
forestali, con particolare riferimento al territorio montano", e'               
aggiunto il seguente articolo:                                                  
"Art. 10 bis                                                                    
Ricerca e sperimentazione forestale                                             
1. La Regione persegue le finalita' di cui alla lett. g) del comma 1            
dell'art. 1 anche attraverso attivita' dimostrative e pilota, e                 
attivita' di divulgazione dei risultati conseguiti. La Regione                  
provvede direttamente allo svolgimento di tali funzioni, ovvero                 
concede contributi a soggetti pubblici e privati.                               
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalita' di                    
concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 e                    
predispone un programma annuale di intervento, nell'ambito delle                
disponibilita' previste dalla legge di bilancio.".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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