TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 106
Un albero per ogni neonato
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Regione eroga contributi ai Comuni
per la messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della
Legge 29 gennaio 1992, n. 113.
2. A tal fine la Giunta regionale definisce i criteri e le modalita'
di erogazione dei contributi. Con apposita direttiva la Giunta
regionale individua le tipologie delle essenze arboree da impiantare.