TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 103
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 74 del
DLgs n. 112 del 1998, la Regione, sentiti gli Enti locali
interessati, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni
degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel
suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e le
dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.
2. L'individuazione e la dichiarazione di cui al comma 1 e'
effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. La
dichiarazione ha la validita' di cinque anni ed e' rinnovabile per
una sola volta.
3. Per ciascuna area e' redatto un piano di risanamento che individua
le misure e gli interventi atti:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di
inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi
impianti ed apparati;
b) a favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei
settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di
eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di
squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente,
sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a
risolvere lo stato di crisi.
4. Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla
Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che
interessino il territorio di piu' Province, elaborano il piano di
risanamento che individua in via prioritaria le misure urgenti per
rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
tenuto conto delle proposte di cui al comma 4, per ciascuna area a
rischio approva il piano con eventuali modifiche, integrazioni e
prescrizioni.
6. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere in esso previste.
7. Il programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art.
99 prevede gli interventi necessari per l'attuazione del piano di
risanamento assegnandogli la priorita'.
8. Per le aree a rischio gia' dichiarate alla data di entrata in
vigore della presente legge per le quali non sia ancora stato
approvato un piano di risanamento, la Giunta regionale approva il
piano con le procedure di cui ai commi 4 e 5. A tal fine la Giunta
regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4. Entro i
successivi centoventi giorni le Province elaborano il piano che viene
approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal
ricevimento.
9. La Regione utilizza le risorse individuate nel bilancio dello
Stato trasferite ai sensi dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998 per
l'attuazione degli interventi previsti nel piano di risanamento.
10. Le Province, per il periodo di validita' della dichiarazione di
cui al comma 1, predispongono annualmente una relazione
sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo
stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.
Sezione II
Parchi e protezione della flora e della fauna