TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 102
Corpo regionale forestale
1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del
comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112 del 1998 delle competenze svolte
dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti:
a) al riordino delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia
ambientale;
b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti
preposti al controllo ambientale in ambito regionale, secondo il
criterio che la stessa funzione non sia esercitata da piu' di un
soggetto operante a livello territoriale regionale;
c) all'organizzazione di un unitario corpo regionale forestale
articolato sul territorio a cui attribuire in via prioritaria le
funzioni in materia di: 1) vigilanza e sorveglianza sui boschi e
sulle prescrizioni di massima di polizia forestale; 2) vigilanza e
sorveglianza sulle aree regionali protette; 3) prevenzione e, nei
casi previsti dalla legge, spegnimento di incendi; 4) supporto agli
interventi di protezione civile;
d) alla definizione delle modalita' di partecipazione degli Enti
locali alla determinazione degli indirizzi per l'attivita' del Corpo
regionale forestale.