TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO I
Pianificazione territoriale ed urbanistica
Art. 93
Principi per la riforma della legislazione urbanistica
1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art.
4 della Legge n. 59 del 1997, provvede alla riforma della
legislazione nel campo della pianificazione territoriale e
urbanistica con una legge organica in materia.
2. La legge regionale dovra' perseguire, in particolare, i seguenti
obiettivi:
a) la qualita' ambientale, urbana e insediativa, quale principale
riferimento per il governo del territorio;
b) un sistema di pianificazione, imperniato sui livelli comunale,
provinciale e regionale, in cui le decisioni siano poste in capo al
livello di governo piu' adeguato a svolgere le funzioni, in relazione
alla scala e alla natura dei problemi, e piu' prossimo al controllo
diretto dei cittadini;
c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci, che
nella pianificazione assicurino la rappresentazione unitaria e
coerente di tutte le scelte di valenza territoriale, proprie di
ciascun livello e soggetto istituzionale coinvolto;
d) l'attribuzione alla pianificazione urbanistica comunale del ruolo
di carta unica del territorio, in cui il cittadino e gli operatori
possano trovare chiara e certa rappresentazione delle possibilita' e
delle regole per la realizzazione degli interventi.