REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
           CAPO XI                                                              
      Energia                                                                   
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di energia                                                  
          Art. 90                                                               
Modifiche alla L.R. n. 10 del 1993                                              
1. L'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10, recante "Norme in               
materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150              
mila volts. Delega di funzioni amministrative", e' sostituito dal               
seguente:                                                                       
"Art. 2                                                                         
Autorizzazione alla costruzione                                                 
e all'esercizio di linee e impianti elettrici                                   
1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il           
trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica,           
la cui tensione nominale sia compresa fra 5000 e 150 mila volt, di              
opere accessorie, nonche' di varianti di quelli esistenti che                   
implicano modifiche delle caratteristiche tecniche indicate nella               
autorizzazione, sono soggetti ad autorizzazione, che puo'                       
motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni.             
L'autorizzazione e' rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e            
delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura           
del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone            
soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli                    
strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale.               
2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle                   
seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la                       
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:                         
a) con tensione nominale fino a 5000 volt;                                      
b) con tensione nominale superiore a 5000 volt e fino a 15000 volt e            
la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri.                                 
3. Non sono altresi' soggette ad autorizzazione:                                
a) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti           
di tensione nominale fino a 15000 volt a condizione che gli stessi              
interventi non modifichino lo stato dei luoghi;                                 
b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti                  
esistenti.                                                                      
4. Per le linee ed impianti di cui alla lett. a) del comma 2                    
l'esercente e' tenuto a fornire semestralmente ai Comuni interessati            
l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalle relative                  
planimetrie.                                                                    
5. Per le linee e le opere di cui alla lett. b) del comma 2 e alla              
lett. a) del comma 3, l'esercente e' tenuto a dare comunicazione                
preventiva alla Provincia e ai Comuni interessati almeno trenta                 
giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale comunicazione deve essere             
corredata delle valutazioni tecniche dell'Agenzia regionale per la              
prevenzione e l'ambiente (ARPA) in materia di verifica                          
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.                   
6. Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a                  
presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali            
degli interventi. Dei programmi e' dato avviso nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate            
sulla base di detti programmi annuali, salvi i casi di sopravvenuta             
urgenza per i quali e' dato avviso nel Bollettino Ufficiale della               
Regione contestualmente alla presentazione della relativa richiesta.            
7. Le forme e le modalita' per la presentazione delle domande sono              
stabilite dalla Regione con apposito provvedimento. Tali domande                
devono essere trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del               
richiedente. Le domande sono corredate da una relazione sulla                   
compatibilita' ambientale e paesaggistica dell'opera.                           
8. Le spese di istruttoria sono determinate in misura fissa nei                 
seguenti importi per ogni elettrodotto, o piu' tratte del medesimo              
elettrodotto: Lire 300.000 fino a cinque Km.; Lire 600.000 oltre i              
cinque Km. e fino a venti Km.; Lire 1.000.000 oltre i venti Km. Gli             
importi sono adeguati annualmente al tasso di inflazione programmato            
mediante provvedimento della Giunta regionale.                                  
9. Nel caso in cui le opere interessino il territorio di due o piu'             
Province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia nel             
cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto,                  
acquisito il parere delle Province interessate.".                               
2. L'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 3                                                                         
Procedimento autorizzatorio                                                     
1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati,                         
contestualmente alla richiesta dei pareri previsti al comma 2, sono             
presentati alla Provincia, che li deposita per trenta giorni                    
consecutivi presso il competente ufficio. Della domanda e' dato                 
avviso per estratto sull'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio            
e' prevista la costruzione dell'impianto. Chiunque abbia interesse              
puo' presentare osservazioni ed opposizione, a pena di decadenza,               
entro il termine del deposito.                                                  
2. La domanda di autorizzazione deve essere integrata con i pareri              
previsti agli articoli 111 e 120 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,              
nonche' delle valutazioni tecniche dell'ARPA espresse ai sensi                  
dell'art. 4. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a rendere i               
pareri e le valutazioni tecniche entro quarantacinque giorni. Decorso           
tale termine, e' in facolta' della Provincia procedere al rilascio              
dell'autorizzazione indipendentemente dall'acquisizione dei pareri,             
fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale,                     
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico e della            
salute dei cittadini. Spetta in ogni caso alla Provincia, dopo aver             
promosso forme di coordinamento, decidere definitivamente nel caso di           
contrastanti pronunce.                                                          
3. La Provincia, verificata la compatibilita' del progetto con la               
pianificazione territoriale regionale e infraregionale, rilascia                
l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento              
dei pareri obbligatori di cui al comma 2.                                       
4. Il provvedimento finale deve esprimersi in ordine alle                       
osservazioni ed opposizioni presentate. Il termine e' sospeso nel               
caso di richieste di chiarimenti o elementi integrativi da parte                
della Provincia.".                                                              
3. L'art. 4 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 4                                                                         
Tutela della salute e dell'incolumita' della popolazione                        
1. In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti               
disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici           
della popolazione residente.                                                    
2. L'ARPA e' tenuta a valutare in via preventiva, con le procedure di           
cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, se i livelli di                      
esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1.".           
4. Il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal           
seguente:                                                                       
"2. Il Comune per gli impianti di cui al comma 2 e alla lett. a) del            
comma 3 dell'art. 2, dietro richiesta dell'interessato, rilascia la             
dichiarazione prevista al comma 1.".                                            
5. L'art. 6 della L.R. n. 10 del 1993 e' abrogato.                              
6. L'art. 7 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 7                                                                         
Concessioni edilizie                                                            
1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non e' soggetta a            
concessione edilizia.                                                           
2. La costruzione di opere edilizie adibite a cabine primarie e                 
secondarie con strutture di fondazione e' soggetta a concessione                
edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977,             
n. 10, recante "Norme per la edificabilita' dei suoli" e dell'art. 30           
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni recante            
"Tutela e uso del territorio".".                                                
7. L'art. 9 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 9                                                                         
Collaudo                                                                        
1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a              
collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, entro quattro               
anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non siano state           
presentate opposizioni dal Ministero competente, ai sensi del punto             
3.1.03 del Cap. 3 "Disposizioni finali e transitorie" del DI 21 marzo           
1988, con il quale sono state approvate, in esecuzione della Legge 28           
giugno 1986, n. 339, le norme tecniche per la progettazione,                    
l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne.                      
2. Il collaudatore deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti           
in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati                  
professionalmente ne' economicamente in modo diretto o indiretto al             
titolare dell'autorizzazione.                                                   
3. In sede di collaudo devono accertarsi:                                       
a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;                                           
b) la funzionalita' delle opere, anche in base alle caratteristiche             
tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;                             
c) la conformita' delle opere al progetto e la loro rispondenza alle            
prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;                            
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto                      
dall'autorizzazione stessa;                                                     
e) l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 4.             
4. Il collaudo di linee fino a 15.000 volt sottoposte ad                        
autorizzazione puo' essere effettuato singolarmente o per un insieme            
di impianti che siano entrati a far parte della locale rete elettrica           
collegata ad una medesima unita' di produzione o di trasformazione;             
in ogni caso viene redatto un unico certificato di collaudo.                    
5. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano                
state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere                  
conformi a modelli unificati gia' sottoposti a verifica e collaudi              
tipo, secondo quanto previsto dalla Legge 28 giugno 1989, n. 339, e             
dai relativi decreti attuativi, in sede di collaudo gli accertamenti            
di cui alla lett. b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato                
dell'esercente.                                                                 
6. Il certificato di collaudo e' trasmesso alla Provincia che in caso           
di esito negativo procede ai sensi del comma 1 dell'art. 8.                     
7. Le linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione si             
intendono collaudati dietro presentazione da parte delle imprese                
esercenti attivita' elettriche di dichiarazione di conformita'                  
dell'opera alle vigenti disposizioni.".                                         
8.  All'art. 10 della L.R. n. 10 del 1993 le parole "L'Ente che ha              
rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite da "La Provincia".                 
9. Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1993 le parole                  
successive a "della Regione" sono soppresse.                                    
10. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1993 e'                   
aggiunto il seguente:                                                           
"4bis. Gli impianti autorizzati prima del 30 settembre 1998 per i               
quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di                
collaudo, si intendono collaudati dietro presentazione da parte                 
dell'impresa elettrica di dichiarazione di conformita' dell'opera al            
progetto e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.".                  
11. L'art. 17 della L.R. n. 10 del 1993 e' abrogato.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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