TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO XI
Energia
Sezione I
Funzioni in materia di energia
Art. 90
Modifiche alla L.R. n. 10 del 1993
1. L'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10, recante "Norme in
materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150
mila volts. Delega di funzioni amministrative", e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2
Autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio di linee e impianti elettrici
1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il
trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica,
la cui tensione nominale sia compresa fra 5000 e 150 mila volt, di
opere accessorie, nonche' di varianti di quelli esistenti che
implicano modifiche delle caratteristiche tecniche indicate nella
autorizzazione, sono soggetti ad autorizzazione, che puo'
motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni.
L'autorizzazione e' rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e
delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura
del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone
soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli
strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle
seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:
a) con tensione nominale fino a 5000 volt;
b) con tensione nominale superiore a 5000 volt e fino a 15000 volt e
la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri.
3. Non sono altresi' soggette ad autorizzazione:
a) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti
di tensione nominale fino a 15000 volt a condizione che gli stessi
interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti
esistenti.
4. Per le linee ed impianti di cui alla lett. a) del comma 2
l'esercente e' tenuto a fornire semestralmente ai Comuni interessati
l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalle relative
planimetrie.
5. Per le linee e le opere di cui alla lett. b) del comma 2 e alla
lett. a) del comma 3, l'esercente e' tenuto a dare comunicazione
preventiva alla Provincia e ai Comuni interessati almeno trenta
giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale comunicazione deve essere
corredata delle valutazioni tecniche dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) in materia di verifica
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
6. Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a
presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali
degli interventi. Dei programmi e' dato avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate
sulla base di detti programmi annuali, salvi i casi di sopravvenuta
urgenza per i quali e' dato avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione contestualmente alla presentazione della relativa richiesta.
7. Le forme e le modalita' per la presentazione delle domande sono
stabilite dalla Regione con apposito provvedimento. Tali domande
devono essere trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del
richiedente. Le domande sono corredate da una relazione sulla
compatibilita' ambientale e paesaggistica dell'opera.
8. Le spese di istruttoria sono determinate in misura fissa nei
seguenti importi per ogni elettrodotto, o piu' tratte del medesimo
elettrodotto: Lire 300.000 fino a cinque Km.; Lire 600.000 oltre i
cinque Km. e fino a venti Km.; Lire 1.000.000 oltre i venti Km. Gli
importi sono adeguati annualmente al tasso di inflazione programmato
mediante provvedimento della Giunta regionale.
9. Nel caso in cui le opere interessino il territorio di due o piu'
Province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia nel
cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto,
acquisito il parere delle Province interessate.".
2. L'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3
Procedimento autorizzatorio
1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati,
contestualmente alla richiesta dei pareri previsti al comma 2, sono
presentati alla Provincia, che li deposita per trenta giorni
consecutivi presso il competente ufficio. Della domanda e' dato
avviso per estratto sull'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio
e' prevista la costruzione dell'impianto. Chiunque abbia interesse
puo' presentare osservazioni ed opposizione, a pena di decadenza,
entro il termine del deposito.
2. La domanda di autorizzazione deve essere integrata con i pareri
previsti agli articoli 111 e 120 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,
nonche' delle valutazioni tecniche dell'ARPA espresse ai sensi
dell'art. 4. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a rendere i
pareri e le valutazioni tecniche entro quarantacinque giorni. Decorso
tale termine, e' in facolta' della Provincia procedere al rilascio
dell'autorizzazione indipendentemente dall'acquisizione dei pareri,
fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico e della
salute dei cittadini. Spetta in ogni caso alla Provincia, dopo aver
promosso forme di coordinamento, decidere definitivamente nel caso di
contrastanti pronunce.
3. La Provincia, verificata la compatibilita' del progetto con la
pianificazione territoriale regionale e infraregionale, rilascia
l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dei pareri obbligatori di cui al comma 2.
4. Il provvedimento finale deve esprimersi in ordine alle
osservazioni ed opposizioni presentate. Il termine e' sospeso nel
caso di richieste di chiarimenti o elementi integrativi da parte
della Provincia.".
3. L'art. 4 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4
Tutela della salute e dell'incolumita' della popolazione
1. In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti
disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici
della popolazione residente.
2. L'ARPA e' tenuta a valutare in via preventiva, con le procedure di
cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, se i livelli di
esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1.".
4. Il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal
seguente:
"2. Il Comune per gli impianti di cui al comma 2 e alla lett. a) del
comma 3 dell'art. 2, dietro richiesta dell'interessato, rilascia la
dichiarazione prevista al comma 1.".
5. L'art. 6 della L.R. n. 10 del 1993 e' abrogato.
6. L'art. 7 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7
Concessioni edilizie
1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non e' soggetta a
concessione edilizia.
2. La costruzione di opere edilizie adibite a cabine primarie e
secondarie con strutture di fondazione e' soggetta a concessione
edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977,
n. 10, recante "Norme per la edificabilita' dei suoli" e dell'art. 30
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni recante
"Tutela e uso del territorio".".
7. L'art. 9 della L.R. n. 10 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9
Collaudo
1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a
collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, entro quattro
anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non siano state
presentate opposizioni dal Ministero competente, ai sensi del punto
3.1.03 del Cap. 3 "Disposizioni finali e transitorie" del DI 21 marzo
1988, con il quale sono state approvate, in esecuzione della Legge 28
giugno 1986, n. 339, le norme tecniche per la progettazione,
l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne.
2. Il collaudatore deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti
in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati
professionalmente ne' economicamente in modo diretto o indiretto al
titolare dell'autorizzazione.
3. In sede di collaudo devono accertarsi:
a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalita' delle opere, anche in base alle caratteristiche
tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformita' delle opere al progetto e la loro rispondenza alle
prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto
dall'autorizzazione stessa;
e) l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 4.
4. Il collaudo di linee fino a 15.000 volt sottoposte ad
autorizzazione puo' essere effettuato singolarmente o per un insieme
di impianti che siano entrati a far parte della locale rete elettrica
collegata ad una medesima unita' di produzione o di trasformazione;
in ogni caso viene redatto un unico certificato di collaudo.
5. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano
state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere
conformi a modelli unificati gia' sottoposti a verifica e collaudi
tipo, secondo quanto previsto dalla Legge 28 giugno 1989, n. 339, e
dai relativi decreti attuativi, in sede di collaudo gli accertamenti
di cui alla lett. b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato
dell'esercente.
6. Il certificato di collaudo e' trasmesso alla Provincia che in caso
di esito negativo procede ai sensi del comma 1 dell'art. 8.
7. Le linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione si
intendono collaudati dietro presentazione da parte delle imprese
esercenti attivita' elettriche di dichiarazione di conformita'
dell'opera alle vigenti disposizioni.".
8. All'art. 10 della L.R. n. 10 del 1993 le parole "L'Ente che ha
rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite da "La Provincia".
9. Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1993 le parole
successive a "della Regione" sono soppresse.
10. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1993 e'
aggiunto il seguente:
"4bis. Gli impianti autorizzati prima del 30 settembre 1998 per i
quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di
collaudo, si intendono collaudati dietro presentazione da parte
dell'impresa elettrica di dichiarazione di conformita' dell'opera al
progetto e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.".
11. L'art. 17 della L.R. n. 10 del 1993 e' abrogato.