TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO XI
Energia
Sezione I
Funzioni in materia di energia
Art. 88
Convenzioni
1. La Regione e' autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi
con ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), in
applicazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 2 della Legge 25
agosto 1991, n. 282, e con altri enti pubblici e privati, funzionali
alla predisposizione del piano energetico regionale e a fornire alle
Province e ai Comuni informazioni, consulenza tecnica e assistenza
nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica
locale.