TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO X
Pesca marittima e maricoltura
Art. 79
Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione degli
interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attivita'
connesse.
2. Sono altresi' riservate alla Regione le funzioni amministrative
relative alla lett. f) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 14
febbraio 1979, n. 3.
3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di
programmazione degli interventi, approva un programma annuale degli
interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attivita'
connesse, che definisce modalita', criteri e priorita' di attuazione
degli interventi delegati.